CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 20.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 20-26.10.2021 la Corte di Appello di Bologna ha respinto l'istanza di revoca della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Modena in data 7.7.2015 e che era stata avanzata dalla difesa facendo leva sulla impossibilità, per l'imputato, che non aveva avuto notizia dell'instaurazione del processo a suo carico in quanto assistito da un difensore di ufficio con il quale non aveva avuto alcun rapporto effettivo, di nominare un difensore di fiducia, eventuali consulenti tecnici, di indicare testimoni a discarico e, in sostanza, di articolare compiutamente le proprie difese; 2. ricorre per cassazione il Bampini tramite il proprio difensore di fiducia lamentando: 2.1 erronea applicazione dell'art. 629bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione: richiamato il tenore del provvedimento impugnato, richiama la giurisprudenza di questa Corte che, nel solco tracciato dalle SS.UU. "Darwish", ha anche recentemente ribadito che la conoscenza garantita all'imputato deve riguardare il processo, ovvero la fase che si apre con l'esercizio dell'azione penale tradottasi in un formale atto di "vocatio in judicium" e che è irrilevante la regolarità formale delle notifiche rispetto al dato sostanziale della conoscenza effettiva del processo; sottolinea come la disposizione di cui all'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. conservi uno spazio applicativo con riguardo agli atti processuali diversi dalla citazione a giudizio in mancanza del quale sussistono i presupposti per attivare il rimedio stabilito dall'art. 629bis cod. proc. pen.; segnala, ancora, come il caso di specie replichi quelli già esaminati dalla giurisprudenza e che hanno avuto riguardo ad una reale dichiarazione o elezione di domicilio e l'omessa indicazione, prima della notifica della "vocatio in judicium", della sua modifica; 6. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: dopo aver richiamato la disciplina applicabile al caso di specie, ha sottolineato come la Corte di Appello abbia motivato in maniera puntuale e corretta evidenziando che il Bampini si era allontanato dal domicilio dichiarato senza comunicare tale circostanza come specificamente richiesto dall'art. 161 comma 1 cod. proc. pen. e, in tal modo, non potendo ritenersi la sua ignoranza del processo una conseguenza incolpevole della propria condotta gravemente negligente. 7. Il ricorso è inammissibile, dovendosi prendere atto, in via pregiudiziale, che l'impugnazione è stata presentata da soggetto privo di legittimazione soggettiva ovvero dal difensore non munito di procura speciale autenticata; è infatti appena il caso di ricordare che, in forza del rinvio, operato dall'art. 625bis cod. proc. pen., all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, la procura speciale conferita al difensore è condizione essenziale per la legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020, H, Rv. 280346; Sez. 2, 26.10.2021 n. 2869, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 46010, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 45997, [OSCURATO:PERSONA]). Nel caso di specie, l'istanza di rescissione era stata presentata personalmente dal Bannpini mentre il ricorso in cassazione è stato proposto dal (mero) "difensore" non risultando in atti alcuna procura speciale conferita a tal fine. 8. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa dell