CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 14973/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIP Tribunale di VeronaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza concui il GUP del Tribunale di Verona, recependo l’accordo tra le parti, hapronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agliartt.110, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen., con la contestata recidivainfraquinquennale;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto ─ che contesta violazione di legge e vizimotivazionali, in relazione all’art.129 cod. proc. pen., in punto di omessaesposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda, ─ non èconsentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, èinammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sullapena;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l'omessa o insufficiente valutazione, da parte delgiudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi,avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto, ex art. 129,comma 1, cod. proc. pen. è irrilevante, in quanto il citato comma 2-bis limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate(tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamenteragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penaleresponsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato acontestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini,Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del04/06/2018, Casero, Rv. 273194).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]