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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 33209/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] agricola S. Anna a r.l., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], del Foro di di Castrovillari, che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5102 del 2016, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, il 22/02/2016 e pubblicata il 31/05/2016; udita: la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]. -2 - [OSCURATO:PERSONA]

1. Alla contribuente era notificat o l’ avvis o di accertamento n.

TF9031307465, con cui,a fronte di omessa dichiarazione a modello unico 2007, in relazione all’anno di imposta 200 6 , veni va ricostruito induttivamente reddito e ricavi imponibili a fini IRES, IVA, IRAP e altro.

2. Adita dalla parte privata, la Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso, compensando le spese.

3. In grado di appello, con la sentenza sopra indicata, le doglianze della Cooperativa, che aveva richiesto l’esenzione dall’IRES e la forfettizzazione dell’IVA, venivano del pari respinte, sempre –peraltro –con compensazione delle spese di lite.

4. L’ente imprenditoriale agricolo propone oggi ricorso per cassazione, criticando la predetta pronuncia per un motivo, consistente, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nell’asserito omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio fatto oggetto di discussione tra le parti, e cioè l’avere la Cooperativa allegato al bilancio di esercizio 2006, poi depositato presso la locale Camera di commercio, il modulo C17, comprovante la sussistenza del requisito mutualistico (necessario per beneficiare delle invocate esenzioni/agevolazioni). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed unico motivo di ricorsoè inammissibile sotto più profil i .

Anzitutto, la deduzione del vizio previsto dal n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.,è preclusa in caso pronunce di merito conformi nel respingere le doglianze attoree (c.d. doppia conforme).

Recita infatti il comma 4 dell’art. cit.: «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4)».

In secondo luogo, può evidenziarsi che la ricorrente sostiene l’omesso esame di un documento(il modulo C17) e non già dei fatti storici da esso -3 - in ipotesi comprovati, ed altresìpalese è il difetto di decisività dell’elemento dedotto dallaCooperativa.

Infatti, la giurisprudenza della Corte di legittimità è univoca nell’affermare che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si riferisce a un fatto che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia (fra le innumerevoli, recentemente, cfr. Sez. 2, ordinanza n. 2961 del 06/02/2025, Rv. 673975-01; Sez. 2, ordinanza n. 17005 del 20/06/2024 Rv. 671706-01, nonché, più specificamente, Sez.

L., 01/07/2024, n. 18072, Rv. 671851-01, così massimata: il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento; per tutte, poi, imprescindibilmente, Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831 - 01: l’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in -4 - considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie).

Nel caso di specie, quand’anche, in ipotesi, il Giudice tributario d’appello avesse omesso di esaminare i fatti sottesi alle dichiarazioni contenute nel modulo C17, tale omissione non avrebbe comunque mutato l’esito del giudizio di second o grado.

Infatti, ai fini del rigetto del ricorso in appello hanno giustamente giocato un ruolo assorbente considerazioni inerenti all’impossibilità in radice della Cooperativa di fruire delle agevolazioni invocate, alla stregua di macroscopici difetti formali: -in primis l’omessa dichiarazione dei redditi (anche alla luce di quella giurisprudenzaper cui, in tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, non è sufficiente, per l’applicazione del beneficio previsto dall'art. 12 della l. n. 904 del 1977, che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di una esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità, in quanto l'Amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione di svolgere il proprio compito di controllo e accertamento dei presupposti per godere dei benefici in questione; così Sez. 5, Ordinanza n. 18712 del 09/07/2025, Rv. 675194-01, e precedenti conformi); - e, in secondo luogo, il mancato deposito tempestivo dei bilanci, la mancata registrazione presso la Camera di commercio, la non adozione di un regolamento interno disciplinantei rapporti fra soci e con iterzi, l’omessa verifica dei requisiti da parte dei soci (gravi lacune colmate soltanto nel 2010).

A prescindere dal flebile rilievo sul modulo C 17, la Co o perativa ricorrente difettava ab imisdei requisiti per fruire delle agevolazioni di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 601 del 1973.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, liquidate come in dispositivo,e declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. -5 - P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] agricola S. Anna a r.l., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], del Foro di di Castrovillari, che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5102 del 2016, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, il 22/02/2016 e pubblicata il 31/05/2016; udita: la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla contribuente era notificat o l’ avvis o di accertamento n. TF9031307465, con cui,a fronte di omessa dichiarazione a modello unico 2007, in relazione all’anno di imposta 200 6 , veni va ricostruito induttivamente reddito e ricavi imponibili a fini IRES, IVA, IRAP e altro. 2. Adita dalla parte privata, la Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso, compensando le spese. 3. In grado di appello, con la sentenza sopra indicata, le doglianze della Cooperativa, che aveva richiesto l’esenzione dall’IRES e la forfettizzazione dell’IVA, venivano del pari respinte, sempre –peraltro –con compensazione delle spese di lite. 4. L’ente imprenditoriale agricolo propone oggi ricorso per cassazione, criticando la predetta pronuncia per un motivo, consistente, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nell’asserito omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio fatto oggetto di discussione tra le parti, e cioè l’avere la Cooperativa allegato al bilancio di esercizio 2006, poi depositato presso la locale Camera di commercio, il modulo C17, comprovante la sussistenza del requisito mutualistico (necessario per beneficiare delle invocate esenzioni/agevolazioni). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico motivo di ricorsoè inammissibile sotto più profil i . Anzitutto, la deduzione del vizio previsto dal n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.,è preclusa in caso pronunce di merito conformi nel respingere le doglianze attoree (c.d. doppia conforme). Recita infatti il comma 4 dell’art. cit.: «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4)». In secondo luogo, può evidenziarsi che la ricorrente sostiene l’omesso esame di un documento(il modulo C17) e non già dei fatti storici da esso -3 - in ipotesi comprovati, ed altresìpalese è il difetto di decisività dell’elemento dedotto dallaCooperativa. Infatti, la giurisprudenza della Corte di legittimità è univoca nell’affermare che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si riferisce a un fatto che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia (fra le innumerevoli, recentemente, cfr. Sez. 2, ordinanza n. 2961 del 06/02/2025, Rv. 673975-01; Sez. 2, ordinanza n. 17005 del 20/06/2024 Rv. 671706-01, nonché, più specificamente, Sez. L., 01/07/2024, n. 18072, Rv. 671851-01, così massimata: il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento; per tutte, poi, imprescindibilmente, Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831 - 01: l’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in -4 - considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie). Nel caso di specie, quand’anche, in ipotesi, il Giudice tributario d’appello avesse omesso di esaminare i fatti sottesi alle dichiarazioni contenute nel modulo C17, tale omissione non avrebbe comunque mutato l’esito del giudizio di second o grado. Infatti, ai fini del rigetto del ricorso in appello hanno giustamente giocato un ruolo assorbente considerazioni inerenti all’impossibilità in radice della Cooperativa di fruire delle agevolazioni invocate, alla stregua di macroscopici difetti formali: -in primis l’omessa dichiarazione dei redditi (anche alla luce di quella giurisprudenzaper cui, in tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, non è sufficiente, per l’applicazione del beneficio previsto dall'art. 12 della l. n. 904 del 1977, che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di una esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità, in quanto l'Amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione di svolgere il proprio compito di controllo e accertamento dei presupposti per godere dei benefici in questione; così Sez. 5, Ordinanza n. 18712 del 09/07/2025, Rv. 675194-01, e precedenti conformi); - e, in secondo luogo, il mancato deposito tempestivo dei bilanci, la mancata registrazione presso la Camera di commercio, la non adozione di un regolamento interno disciplinantei rapporti fra soci e con iterzi, l’omessa verifica dei requisiti da parte dei soci (gravi lacune colmate soltanto nel 2010). A prescindere dal flebile rilievo sul modulo C 17, la Co o perativa ricorrente difettava ab imisdei requisiti per fruire delle agevolazioni di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 601 del 1973. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, liquidate come in dispositivo,e declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. -5 - P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
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