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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32728/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENIZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze c:he ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, sostituendo la pena detentiva irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la pena pecuniaria di 9000€, e confermando nel resto la decisione che ha affermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui agi artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 5 e comma 2 e 61, nn. 5 e 11 cod. pen. e, nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, dpr. 309/1990; considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: - il primo e il secondo motivo - con cui si censura la carenza di motivazione in ordine, rispettivamente, alla determinazione del trattamento senzionatorio e alle modalità di calcolo applicate ai fini della quantificazione dell'incremento di pena a seguito della continuazione - sono manifestamente infondati, poiché la Corte distrettuale ha dato conto, ir maniera congrua e logica, degli elementi considerati, anche al fine dell'aumento ex art 81 cod. pen., per determinare la pena.

Si sono valorizzati, in particolare, la modalità del fatto, il precipuo e determinante contributo del ricorrente, reso possibile anche grazie alla fiducia in lui riposta dal datore di lavoro.

Manifestamente infondata, pertanto, è anche la censura che insite sulla sperequazione nel trattamento sanzionatorio rispetto alla condanna inflitta al concorrente [OSCURATO:PERSONA].

La decisione impugnata è coerente con i principi posti da questa Corte e, ciò, sia con riguardo al tema di valutazione dei canoni posti dall'art.133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di limiti alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), sia in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione (nel qual caso, come ricordato da Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885 - 01, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato) considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: - il primo, il secondo e il terzo motivo - con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza del contributo dell'imputato all'azione criminosa (primo motivo), al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo) e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. (terzo motivo) - sono inammissibili, perché fondati su motivi che, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, difettano di una critica puntuale al provvedimento e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). - il quarto motivo - con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in quanto, al pari della determinazione della pena del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha evidenziato gli elementi che ha ritenuto preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato, rimarcando, accanto alle modalità con cui è stato commesso il fatto, anche la gravità del fatto stesso; considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo - con cui si censura l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. - è manifestamente infondato poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese in conformità ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità; - il secondo e il terzo motivo - con cui si denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla pena base che agli aumenti per la continuazione - e il quarto motivo (con cui si censura la motivazione posta alla base della mancata applicazione della pena sostituiva ai sensi dell'art. 53 e ss

I. 689/1981) sono manifestamente infondati poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) rimarcando la persistente ed elevata pericolosità dell'imputato, e tale iter non può essere utilmente censurato in questa sede con assunti generici, quali quelli prospettati nei motivi di appello; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENIZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze c:he ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, sostituendo la pena detentiva irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la pena pecuniaria di 9000€, e confermando nel resto la decisione che ha affermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui agi artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 5 e comma 2 e 61, nn. 5 e 11 cod. pen. e, nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, dpr. 309/1990; considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: - il primo e il secondo motivo - con cui si censura la carenza di motivazione in ordine, rispettivamente, alla determinazione del trattamento senzionatorio e alle modalità di calcolo applicate ai fini della quantificazione dell'incremento di pena a seguito della continuazione - sono manifestamente infondati, poiché la Corte distrettuale ha dato conto, ir maniera congrua e logica, degli elementi considerati, anche al fine dell'aumento ex art 81 cod. pen., per determinare la pena. Si sono valorizzati, in particolare, la modalità del fatto, il precipuo e determinante contributo del ricorrente, reso possibile anche grazie alla fiducia in lui riposta dal datore di lavoro. Manifestamente infondata, pertanto, è anche la censura che insite sulla sperequazione nel trattamento sanzionatorio rispetto alla condanna inflitta al concorrente [OSCURATO:PERSONA]. La decisione impugnata è coerente con i principi posti da questa Corte e, ciò, sia con riguardo al tema di valutazione dei canoni posti dall'art.133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di limiti alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), sia in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione (nel qual caso, come ricordato da Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885 - 01, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato) considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: - il primo, il secondo e il terzo motivo - con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza del contributo dell'imputato all'azione criminosa (primo motivo), al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo) e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. (terzo motivo) - sono inammissibili, perché fondati su motivi che, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, difettano di una critica puntuale al provvedimento e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). - il quarto motivo - con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in quanto, al pari della determinazione della pena del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha evidenziato gli elementi che ha ritenuto preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato, rimarcando, accanto alle modalità con cui è stato commesso il fatto, anche la gravità del fatto stesso; considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo - con cui si censura l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. - è manifestamente infondato poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese in conformità ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità; - il secondo e il terzo motivo - con cui si denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla pena base che agli aumenti per la continuazione - e il quarto motivo (con cui si censura la motivazione posta alla base della mancata applicazione della pena sostituiva ai sensi dell'art. 53 e ss I. 689/1981) sono manifestamente infondati poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) rimarcando la persistente ed elevata pericolosità dell'imputato, e tale iter non può essere utilmente censurato in questa sede con assunti generici, quali quelli prospettati nei motivi di appello; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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