CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo a jdit6, il difensore Le- ek [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 24 luglio 2017, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, concesse all'imputata le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., valutate equivalenti alla circostanza aggravante della destrezza e alla recidiva, in relazione al reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen. 2. Avverso la sentenza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della destrezza. Si deduce che, nel caso in esame, l'azione furtiva è stata commessa in assenza di controllo da parte del proprietario della borsa sottratta. Ciononostante, si afferma che la condotta è caratterizzata da particolare abilità e furbizia nell'eludere la vigilanza, mentre si sostiene che l'agente, nel caso al vaglio, non avrebbe fatto altro che porre in essere un'azione temeraria, approfittando della distrazione della persona offesa (che stava provando un paio di scarpe), lasciando incustodita la res. Secondo l'orientamento di questa Corte anche a Sezioni unite, richiamato dalla ricorrente, la condizione di attenuata difesa da parte del possessore, deve essere cagionata dalla condotta particolare dell'agente, idonea a sviare l'attenzione della persona offesa distogliendola dal controllo, addivenendo alla sottrazione della res. Non è sufficiente, invece, che quest'ultima sia attuata approfittando della distrazione della vittima, con azione repentina e temeraria, diretta a cogliere un'opportunità favorevole in assenza di controllo. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi dell'art. ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 3.1.11 difensore ha fatto pervenire p.e.c. con conclusioni scritte, per l'udienza del 14 dicembre 2020, ribadite per l'odierna udienza con note scritte del 13 novembre 2021, con le quali, dopo aver puntualmente replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della destrezza, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, è necessario che l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res. Sicché, è necessario che l'agente, per superare la descritta vigilanza della persona offesa, adotti accorgimenti idonei a non destare la sua attenzione (ex plurimis, Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; Sez. 5, n. 2296 del 10/11/2017, dep. 2018, Clun, Rv. 272001; Sez. 5, n. 6213 dei 24/11/2015, dep. 2016, Stepich, Rv. 266096; Sez. 5, n. 7314 dei 17/12/2014, dep. 2015, H, Rv. 262745). 1.1. Ciò posto, rileva il Collegio che la lettura congiunta dei conformi provvedimenti di merito, consentita in quanto si tratta di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: tra le altre, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) rende conto di conclusioni senz'altro aderenti al descritto indirizzo ermeneutico, tenuto conto che la condotta contestata, nella specie, consiste nell'aver sottratto una res (il portafogli) sulla quale la vittima non aveva perso la custodia, in quanto si trovava all'interno della borsa che la persona offesa aveva riposto, accanto a sé, mentre era intenta a provare un paio di scarpe. Dunque, la ricorrente ha agito ponendo in essere una condotta consistita in una mossa celere ed abile, come descritta dai giudici di merito, idonea a sfilare il portafogli custodito all'interno della borsa, così attuando, come preteso dalla giurisprudenza di questa Corte, una manovra repentina, allo scopo di eludere il controllo che la vittima, comunque, aveva mantenuto sulla res, in quanto custodita all'interno della borsa che aveva nei pressi della sua persona. Nel caso al vaglio, in definitiva, corretta è la configurazione della condotta di furto aggravato dalla destrezza, posto che il bene sottratto non risulta essere stato lasciato incustodito dal suo legittimo detentore ma, invece, è stato oggetto di sottrazione, con azione abile, avveduta, mirata a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore che aveva posto la res sotto la sua diretta sorveglianza, custodendola all'interno della propria borsa.2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de