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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 35189/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 9.06.2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], professore ordinario di diritto costituzionale e prorettrice dell'Università di Genova, la misura coercitiva degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione, in relazione ai delitti di turbata libertà degli incanti contestati ai capi A), B), D), F) e G) dell'imputazione cautelare.

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori della Trucco, hanno proposto ricorso diretto per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso, entrambi relativi alle sole esigenze cautelari.

2.1. Con il primo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt. 125, comma 3, 272, 274, lett. c), e 284 cod. proc. pen., in quanto sarebbe solo apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla concretezza e all'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

La ricorrente rileva che il pericolo di recidiva, l'unica esigenza cautelare ravvisata dal Giudice per le indagini preliminari nel titolo genetico, non sarebbe concreto e attuale in ragione del lungo tempo trascorso (circa cinque mesi) tra la richiesta del pubblico ministero e l'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, dell'assenza conclamata di ogni e qualsiasi «sintomo attuale e concreto» di ulteriori condotte analoghe e successive a quelle contestate, dell'intervenuta conoscenza da parte della ricorrente della richiesta di applicazione di misura cautelare, resa pubblica dalla stampa alla fine del mese di aprile del 2002, anteriormente alla sua adozione.

Deducono, inoltre, i difensori che la prof.ssa Trucco, in data 9 maggio 2022 si è dimessa da «ogni carica in qualche modo riferibile alle incolpazioni apprestate dal PM».

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe ritenuto sussistente in ragione dell'ascendente che la prof.ssa Trucco godrebbe ancora sul personale amministrativo dell'ateneo oltre che sui colleghi di altre università.

Deducono i difensori, tuttavia, che «l'ascendente» sarebbe un concetto di relazione vago ed ambiguo; la storia professionale e accademica della prof.ssa Trucco, peraltro, dimostrerebbe che la stessa, in passato, ha rinunciato a «prestigiosi incarichi romani» e che, dunque, la sua «sete di potere» sarebbe insussistente.

3. Con istanza del 25 luglio 2022 i difensori hanno chiesto la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza impugnata, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 311, commi 3 e 5, cod. proc. pen., che imporrebbe di considerare perentori - in deroga al principio sancito dall'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. - i due termini ivi previsti (e, segnatamente, di un giorno dalla presentazione del ricorso per la trasmissione degli atti dal giudice a quo alla Corte di Cassazione e di trenta giorni dalla ricezione del ricorso per la sua decisione), termini medio tempore ampiamente scaduti.

Secondo i difensori, un'interpretazione costituzionalmente orientata dei diritti fondamentali alla libertà personale (art. 5 CEDU), ad un «ricorso effettivo» (art. 13 CEDU) e a «un ricorso a un tribunale affinché decida entro un breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima» (art. 5, § 4, CEDU), imporrebbe di considerare perentori i termini acceleratori di cui agli artt. 311, comma 3 e 5, cod. proc. pen., proprio come quelli dettati dall'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. per il riesame delle misure coercitive.

Diversamente opinando, ad avviso dei difensori, l'opzione per il ricorso diretto per cassazione determinerebbe un irragionevole trattamento sfavorevole per il ricorrente rispetto a quello che consegue all'attivazione della richiesta di riesame.

4. Con provvedimento del 27 luglio 2022 il Presidente della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, alla quale il ricorso era stato tabellarmente assegnato, ritenuta l'istanza proposta come una implicita rinuncia ai termini, ha disposto l'anticipazione della trattazione del ricorso, originariamente fissato all'udienza del 20 settembre 2022, e la sua trasmissione alla Sezione Feriale per la trattazione urgente, di seguito stabilita per l'udienza del 18 agosto 2022.

5. In data 8 agosto 2022 i difensori della ricorrente hanno presentato motivi aggiunti e, in particolare, hanno sottoposto all'esame della Corte due documenti successivi all'ordinanza impugnata e, segnatamente: a) l'ordinanza del 19 luglio 2022 del Tribunale di Genova, Sezione del riesame, che ha sostituito per il prof. [OSCURATO:PERSONA], coindagato della prof.ssa Trucco nei delitti contestati ai capi F) e G) dell'imputazione cautelare, l'originaria misura coercitiva degli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici di insegnamento presso l'Università di Genova per dodici mesi; b) l'ordinanza del 22 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che ha rigettato l'istanza del Prof.

Costanzo di revoca o di sostituzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari, riformata in appello da quella del 19 luglio 2022.

Ad avviso dei difensori, si tratterebbe di due decisioni molto rilevanti per la prof.ssa Trucco in quanto attribuirebbero al prof.

Costanzo la qualifica di dominus nei reati ascritti alla ricorrente.

Le motivazioni di questi provvedimenti, inoltre, dimostrerebbero: - quanto all'ordinanza sub a), la sproporzione delle misure coercitive applicate (anche alla prof.ssa Trucco) nell'ordinanza genetica; - quanto all'ordinanza sub b), adottata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari che aveva adottato l'ordinanza genetica, l'errore di diritto insito nell'aver ravvisato la pericolosità sociale (non attuale e concreta, ma solo) potenziale ed astratta dei due concorrenti, in violazione degli artt. 606, comma 1, lett. d) ed e), 272 e 274, lett. c), cod. proc. pen.

Rilevano, infatti, i difensori, citando in proposito Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674 - 01), che «l'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. ... richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Per delibare adeguatamente le censure devolute all'esame della Corte, occorre rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, posto che il ricorso immediato per cassazione avverso una misura coercitiva previsto dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. è consentito unicamente per violazione di legge, può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (ex plurimis: Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186999 - 01; Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012, Ponzoni, Rv. 252643; Sez. 3, n. 10232 del 25/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246350 - 01; Sez. 6, n. 41123 del 28/10/2008, Melechì, Rv. 241363), in quanto è il procedimento di riesame la sede nella quale possono esser proposte le censure riguardanti lo sviluppo logico- giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato, ovvero le prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti (Sez. 6, n. 44996 del 13/11/2008, Guadalupi, Rv. 241664).In sede di ricorso proposto ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., dunque, la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 (dep. 08/02/2000), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215331 - 01).

La motivazione apparente è, infatti, ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 (dep. 05/03/2015), Vassallo, Rv. 263100 - 01, in applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che, limitandosi ad affermare l'insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa per ritenere provata l'ipotesi accusatoria, non aveva in alcun modo indicato le ragioni alla base di tale valutazione; conf.

Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01, in applicazione del principio, è stata annullata la sentenza di condanna che si era limitata ad affermare che la fonte di prova era costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, senza indicarne il contenuto, né le ragioni della ritenuta attendibilità).

3. Con il primo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt. 125, comma 3, 272, 274, lett. c), e 284 cod. proc. pen., in quanto sarebbe solo apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla concretezza e all'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Il pericolo di recidiva, ovvero l'unica esigenza cautelare ravvisata dal Giudice per le indagini preliminari nel titolo genetico, sarebbe, infatti, insussistente in ragione del lungo tempo trascorso (circa cinque mesi) tra la richiesta del pubblico ministero e l'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, dell'assenza conclamata di ogni e qualsiasi «sintomo attuale e concreto» di ulteriori condotte analoghe e successive a quelle contestate, dell'intervenuta conoscenza da parte della ricorrente della richiesta di applicazione di misura cautelare, resa pubblica dalla stampa alla fine del mese di aprile del 2002, e delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Trucco in data 9 maggio 2022 da «ogni carica in qualche modo riferibile alle incolpazioni apprestate dal PM».4.

Il motivo è, tuttavia, inammissibile.

4.1. Nel titolo genetico, infatti, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto l'incensuratezza della persona sottoposta ad indagine subvalente rispetto al pericolo, concreto e attuale, di reiterazione del reato fondato sulla pluralità delle condotte illecite accertate nell'arco temporale di quasi due anni e tese a consolidare il proprio potere di influenza nell'ambito accademico. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, infatti, rilevato come la ricorrente, alterando il regolare svolgimento di plurimi concorsi universitari, abbia perseguito obiettivi prettamente personali di affermazione della propria posizione a discapito della crescita della ricerca all'interno dell'Università, favorendo candidati meno titolati, pur non avendo remore a esprimere nei loro confronti la propria scarsa considerazione professionale e accademica.

Nell'ordinanza impugnata, inoltre, il Giudice per le indagini preliminari non ha obliterato l'elemento certamente significativo in ordine alla diagnosi sulla sussistenza delle esigenze cautelari delle dimissioni rassegnate, ma ha ritenuto lo stesso inidoneo a confutare la diagnosi di attualità e di concretezza delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, dunque, evidenziato compiutamente la pluralità di elementi in base ai quali ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di reiterazione del reato nei confronti della prof.ssa Trucco e, dunque, la motivazione dell'ordinanza impugnata è certamente sussistente e non già meramente apparente.

4.2. I difensori della ricorrente, anche nel corso dell'udienza, hanno proposto una lettura dell'elemento delle dimissioni come idonea di per sé a elidere il pericolo di reiterazione del reato.

A differenza di quanto dedotto dalla difesa, tuttavia, secondo il costante orientamento di questa Corte, non opera alcun automatismo sul punto, in quanto nei reati contro la pubblica amministrazione, anche dopo l'introduzione, nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione (Sez. 6, n. 29684 del 29/09/2020, Paglialunga, non massimata; Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Lupelli, Rv. 274648 - 01; Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni, Rv. 270634 - 01 e, nell'assetto anteriore alla riformulazione del tenore letterale dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256223 -01).Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, la circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata non esclude ex se la sussistenza delle esigenze cautelari, ma impone al giudice di verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata sia reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256223 -01, fattispecie nella quale l'indagato, nonostante le dimissioni volontarie dalla carica di direttore amministrativo della ASL, aveva continuato a mantenere relazioni e rapporti all'interno dell'amministrazione sanitaria; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 26651101; Sez. 6, del 27/03/2013, Pastore, Rv. 256261). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha, invero, correttamente evocato tale orientamento giurisprudenziale e nel perimetro delineato dallo stesso ha rilevato che le dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Trucco dalla qualifica di prorettrice agli affari generali e legali dell'Università di Genova, dalla Commissione giudicatrice dell'Università di [OSCURATO:PERSONA], dalla Giunta e dal PhD Board del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, non elidevano il pericolo, concreto ed attuale, di recidiva, in quanto non avevano reciso il rapporto organico della ricorrente con l'università.

Nella valutazione del Giudice per le indagini preliminari, infatti, le dimissioni consentivano pur sempre la permanenza del potere di influenza della ricorrente nella comunità accademica e sul personale amministrativo, dimostrato, con riferimento all'alterazione dei concorsi contestati ai capi F) e G) dell'imputazione cautelare, quando l'indagata aveva chiesto e ottenuto dai funzionari amministrativi dell'Università di conoscere sia i nominativi, che i titoli dei candidati, ben prima dell'insediamento della commissione giudicatrice, in modo da orientare l'andamento delle procedure concorsuali in modo arbitrario.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il vizio denunciato di violazione di legge per carenza assoluta di motivazione è insussistente e le censure proposte, che attengono invero all'adeguatezza delle linee argomentative e alla congruenza logica del discorso giustificativo della motivazione dell'ordinanza impugnata, esulano dai limiti delineati dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. per il controllo di legittimità delle ordinanze applicative di misure coercitive, a seguito di ricorso diretto in cassazione.5.

Con il secondo motivo i difensori censurano la violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe apoditticamente ritenuto sussistente in ragione dell'ascendente che la prof.ssa Trucco godrebbe anche sul personale amministrativo dell'ateneo oltre che sui colleghi di altre università.

6. Il motivo è inammissibile, in quanto, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione del provvedimento impugnato in sede di ricorso diretto, è volto non già a constatare l'assenza della motivazione, bensì a confutare in fatto l'apprezzamento del Giudice per le indagini preliminari e sollecitare una diversa valutazione sul punto della Corte di legittimità.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

7. Con istanza del 25 luglio 2022 i difensori hanno chiesto la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza impugnata, sulla base di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 311, commi 3 e 5, cod. proc. pen., che imporrebbe di considerare perentori i due termini ivi prescritti (di uno e di trenta giorni) - entrambi ampiamente scaduti nel caso di specie, al fine di garantire effettività al diritto fondamentale a «un ricorso a un tribunale affinché decida entro un breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima» sancito dall'art. 5, § 4, CEDU.

Secondo i difensori della ricorrente, un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata imporrebbe di considerare perentori i termini acceleratori di cui agli artt. 311, comma 3 e 5, cod. proc. pen., proprio come quelli dettati dall'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. per il riesame delle misure coercitive, dichiarati espressamente perentori dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., al fine di evitare che la scelta del rimedio del ricorso diretto per cassazione determini un irragionevole trattamento sfavorevole per il ricorrente rispetto a quello che consegue all'attivazione della richiesta di riesame.

8. Anche questa censura è manifestamente infondata.

8.1. Nella trama sistematica del codice di rito l'imputato attinto da una ordinanza che dispone una misura coercitiva e il suo difensore possono proporre il ricorso per riesame innanzi al Tribunale distrettuale competente (art. 309 cod. proc. pen.) o il ricorso diretto per cassazione (art. 311, comma 2, cod. proc. pen.).

I due rimedi sono posti dal legislatore in rapporto di alternatività, in quanto, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., la proposizione del ricorso per cassazione omisso medio rende espressamente inammissibile la richiesta di riesame, pur se già presentata (Sez. 2, n. 3166 del 11/01/2012, Gervasio, Rv. 251778 - 01; Sez. 1, n. 2049 del 08/05/1992, Nemola, Rv. 190865 - 01).

La scelta del rimedio per saltum innanzi alla Corte di Cassazione, tuttavia, circoscrive l'ambito delle censure proponibili, in quanto, se il ricorso per riesame consente di devolvere alla cognizione del Tribunale distrettuale motivi non solo di legittimità ma anche di merito, nonché elementi emersi o acquisiti dopo l'esecuzione del provvedimento cautelare, il ricorso diretto è, invece, espressamente ammesso solo «per violazione di legge».

Diversa nei due rimedi giurisdizionali è, inoltre, la disciplina dei termini per la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione da parte dell'autorità giudiziaria procedente e per la decisione del ricorso.

L'art. 309, comma 4, cod. proc. pen. prevede che la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale distrettuale competente e il quinto comma della medesima disposizione espressamente sancisce che «il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini».

Quanto al termine per la decisione del procedimento di riesame, l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. sancisce che «entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza».

L'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., da ultimo, qualifica espressamente come perentori i termini per la trasmissione degli atti e per la decisione del procedimento del riesame, in quanto «se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata».

8.2. L'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. sancisce che «il ricorso [per cassazione] è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza.

Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione».

L'art. 100 disp. att. cod. proc. pen. prescrive, peraltro, che «quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice».

L'art. 311, comma 5, cod. proc. pen., da ultimo, prevede che «la Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127».

I termini acceleratori previsti nella disciplina del ricorso per cassazione diretto, tuttavia, a differenza di quanto previsto nella disciplina per il riesame, non sono perentori, bensì meramente ordinatori, in quanto l'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. sancisce che i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.

Come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, nel giudizio di cassazione in materia cautelare il termine per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente e quello entro cui deve intervenire la decisione non hanno natura perentoria, sicché il loro mancato rispetto, in assenza di espresse previsioni normative in tal senso, non è causa di nullità di atti, né di inefficacia della misura cautelare (Sez.

U, n. 11 del 25/03/1998, Manno, Rv. 210608 - 01; Sez. 3, n. 16353 del 11/01/2021, Marinuzzi, Rv. 281292 - 01; Sez. 6, n. 1672 del 27/11/2019 (dep. 16/01/2020), Anania, Rv. 278104 - 01).

L'inosservanza nel caso di specie dei termini acceleratori posti dall'art. 311, commi 3 e 5, cod. proc. pen., pertanto, non comporta la cessazione degli effetti della misura cautelare impugnata, né la sua caducazione.

8.3. La diversa interpretazione prospettata dai difensori della ricorrente, volta a conformare il diritto interno ai principi enunciati dalla Corte Edu, si rivela, peraltro, manifestamente infondata anche sotto il profilo costituzionale e convenzionale.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che i principi affermati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione - convenzionalmente orientata - ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-01).

Il giudice comune, pur avendo il dovere di evitare violazioni della CEDU e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, incontra, tuttavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere - verificata l'impraticabilità di una interpretazione in senso convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione e, pertanto, con l'art. 117, primo comma, Cost. - deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale (ex plurimis: C. cost., n. 109 del 2017; n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 36 del 2016, n. 150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011).

L'esito interpretativo proposto dai difensori della ricorrente, dunque, essendo contrario al tenore testuale dei commi terzo e quinto dell'art. 311 cod. proc. pen., che, in assenza di una loro espressa qualifica legislativa ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen., non possono essere considerati perentori, non può essere conseguito a mezzo di una interpretazione convenzionalmente orientata, bensì esclusivamente a mezzo della proposizione di una questione di legittimità costituzionale.

8.4. Sul piano costituzionale, tuttavia, l'alternatività tra richiesta di riesame e ricorso diretto per cassazione non implica un'assoluta simmetria della disciplina dei due rimedi giurisdizionali e, dunque, non esige che i termini previsti a pena di inefficacia nel primo procedimento debbano necessariamente essere riprodotti anche nell'altro o che l'esigenza di celerità del procedimento, posta a salvaguardia del diritto fondamentale della salvaguardia della libertà personale e al controllo della legalità della detenzione, debba essere perseguita necessariamente a mezzo della previsione obbligatoria di termini perentori.

Nel disegno del codice di procedura penale il ricorso al Tribunale del riesame consente di realizzare un controllo in tempi brevi e anche nel merito sul provvedimento restrittivo della libertà personale.

Tuttavia, la possibilità per il giudice del riesame di confermare il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli posti a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare espone il ricorrente al rischio di vedere confermata un'ordinanza cautelare deficitaria sul piano della motivazione o non supportata da adeguate evidenze probatorie; l'imputato si troverebbe, dunque, di fronte a un'alternativa odiosa tra presentare richiesta di riesame, col rischio di consentire al tribunale di integrare la motivazione dell'ordinanza impugnata, oppure, al contrario, di restare inerte e così consolidare gli effetti pregiudizievoli del titolo cautelare, nonostante i vizi riscontrabili nello stesso.

Il legislatore delegato ha, dunque, introdotto nella trama sistematica del codice di rito l'istituto, inedito rispetto alla disciplina previgente, del ricorso diretto per cassazione, che integra l'impugnazione "minima" che l'art. 111, settimo comma, Cost. garantisce avverso ogni provvedimento limitativo della libertà personale.

Questo rimedio delinea per l'imputato un'alternativa più vantaggiosa, in quanto, nel termine di presentazione della richiesta di riesame, gli consente di ricorrere per Cassazione direttamente al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento restrittivo da parte del giudice di legittimità, senza che quest'ultimo possa integrare la motivazione del provvedimento impugnato.

Proponendo il ricorso diretto per cassazione l'imputato o la persona sottoposta ad indagine opta, tuttavia, per una verifica giudiziale limitata al solo controllo di legittimità del provvedimento impugnato e rinuncia a dedurre elementi acquisiti dopo l'esecuzione del provvedimento.

La differenza strutturale tra la richiesta di riesame e il ricorso diretto per cassazione, rimedi rimessi all'insindacabile scelta della parte, esclude, dunque, che possa ravvisarsi una disparità di trattamento nella diversa disciplina dei termini di attivazione degli stessi.

La disciplina delineata dal legislatore per il ricorso diretto per cassazione non preclude, peraltro, che il diritto di difesa della persona attinta da una misura coercitiva possa pur sempre effettivamente articolarsi in modo tale da garantire comunque lo scopo di salvaguardia del diritto fondamentale alla libertà personale sancito dall'art. 13 Cost. e dall'art. 5, § 4, CEDU.

La stessa Corte Edu ha, peraltro, rilevato che il diritto ad ottenere una pronuncia in tempi brevi sulla legittimità della detenzione, sancito dall'art. 5, § 4, CEDU, non rende necessaria l'individuazione di un termine perentorio per ogni tipo di istanza, in quanto anche la previsione di un termine ordinatorio può assicurare la tempestività della decisione di controllo (ex plurimis: Corte EDU, 11.1.2005, Musumeci c.

Italia, § 40; Corte EDU, 28/9/2000, Messina c.

Italia (n. 2), § 94).

Il semplice superamento del limite temporale previsto dalla legge, del resto, non comporta inevitabilmente la violazione del diritto garantito dalla Convenzione europea, in quanto ciò che comporta l'elusione del disposto dall'art. 5, § 4, CEDUè la constatazione dell'aver privato di effettività il ricorso a causa del ritardo nella decisione, sicché più che il mero superamento formale di un termine occorre rivolgere l'attenzione alle circostanze del caso concreto (Corte EDU, 21/10/1986, Sanchez-Reisse c.

Svizzera, § 55; Corte EDU, 26/9/1997, R.M.D. c.

Svizzera, § 42) e, in particolare, alla complessità del procedimento, alla diligenza delle autorità interne e del ricorrente, alla posta in gioco per quest'ultimo (Corte EDU, 4/12/2018, Ilnseher c.

Germania, § 252; Corte EDU, 20/3/2018, [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia, § 162; Corte EDU, 9/7/2009, Mooren c.

Germania [GC], § 106) e alle eventuali particolarità del procedimento interno (Corte EDU, 15/12/2016, Khlaifia e altri c.

Italia [GC], § 131; Corte EDU, 20/3/2018, [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia, § 163; Corte EDU, 4/12/2018, Ilnseher c.

Germania [GC], §§ 270- 271), fermo restando che poiché è in gioco la libertà dell'individuo, lo Stato deve fare in modo che il procedimento si svolga nel minor tempo possibile (Corte EDU, 9/5/2005, Rapacciolo c.

Italia, § 32, 9 maggio 2005; Corte EDU, 20/1/2005, Mayzit c.

Russia, § 49).

9. In data 8 agosto 2022 i difensori della ricorrente hanno presentato motivi aggiunti deducendo, in via preliminare, l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il Giudice per le indagini preliminari nel titolo genetico, ravvisando la pericolosità sociale non attuale e concreta, ma meramente potenziale ed astratta della ricorrente, in violazione degli artt. 606, lett. d) ed e), 272 e 274, lett. c), cod. proc. pen.

Rileva, infatti, la ricorrente che, al fine di ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., non sarebbe sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie.

10. La censura relativa alla carenza di attualità delle esigenze cautelari, per difetto della dimostrazione di una occasione prossima di reiterazione del reato, si rivela manifestamente infondata.

Secondo l'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità dopo la riforma della disciplina delle misure cautelari personali posta in essere dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Giazzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6953 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 -01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566-01).

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01).

La motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto è, tuttavia, esistente e non già meramente apparente, in quanto, come già rilevato, il Giudice per le indagini preliminari, evocando la nozione di «ascendente», ha inteso sottolineare la permanenza del potere di influenza della Trucco nell'ambiente universitario, sia nella sua componente accademica che amministrativa, ad onta delle dimissioni rassegnate dagli incarichi nelle commissioni di esame.

11. Con i motivi aggiunti la difesa ha, inoltre, dedotto la sproporzione della misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alle esigenze cautelari ravvisabili, anche in ragione della decisione adottata dal Tribunale del riesame di Genova in ordine al Prof. [OSCURATO:PERSONA], coindagato della ricorrente nei delitti contestati ai capi F) e G) dell'imputazione cautelare.

12. Il motivo aggiunto volto a censurare l'esclusiva adeguatezza della misura coercitiva degli arresti donniciliari è, tuttavia, inammissibile in quanto ha ad oggetto un punto della decisione impugnata diverso da quelli censurati nell'originario ricorso.

L'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. prevede espressamente, anche con riferimento al ricorso per saltum, che «i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione».Questa previsione, tuttavia, modifica soltanto il termine per la presentazione di motivi nuovi, che non è più quello generale di quindici giorni, ma è spostato all'inizio della discussione, e non introduce alcuna deroga al principio generale della necessaria correlazione tra i motivi originariamente dedotti nel ricorso principale e quelli nuovi (ex plurimis: Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295 - 01; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441 - 01; Sez. 1, n. 46711 del 14/07/2011, Colitti, Rv. 251412 - 01; Sez. 3, n. 2023 del 13/11/2007 (dep. 15/01/2008), Picone, Rv. 238527 - 01).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che i «motivi nuovi» a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), a pena di inammissibilità, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 25 febbraio 1998, n. 4683, Bono, Rv. 210259; conf., ex plurimis: Sez. 6, n. 5447 del 6/10/2020 (dep. 11/02/2021), Paun, Rv. 280783 - 01; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 - 01;Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014 (dep. 28/01/2015), Giannetti, Rv. 262180 - 01).

La facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra, dunque, il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013 (dep. 05/05/2014), G., Rv. 259740 - 01).

La questione della difformità nel trattamento cautelare riservato alla ricorrente rispetto a quello di altri coindagati per effetto dell'intervento del Tribunale del riesame esula, peraltro, dai limiti del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione in sede di ricorso diretto ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in quanto è fondata non già su un vizio genetico dell'ordinanza impugnata, bensì su circostanze sopravvenute dopo l'esecuzione del provvedimento.Tale evenienza può, peraltro, essere devoluta al giudice di merito a seguito di istanza di revoca o di modificazione del provvedimento cautelare (Sez.

U, n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209336).

13. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è rag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 9.06.2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], professore ordinario di diritto costituzionale e prorettrice dell'Università di Genova, la misura coercitiva degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione, in relazione ai delitti di turbata libertà degli incanti contestati ai capi A), B), D), F) e G) dell'imputazione cautelare. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori della Trucco, hanno proposto ricorso diretto per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso, entrambi relativi alle sole esigenze cautelari. 2.1. Con il primo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt. 125, comma 3, 272, 274, lett. c), e 284 cod. proc. pen., in quanto sarebbe solo apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla concretezza e all'attualità del pericolo di reiterazione del reato. La ricorrente rileva che il pericolo di recidiva, l'unica esigenza cautelare ravvisata dal Giudice per le indagini preliminari nel titolo genetico, non sarebbe concreto e attuale in ragione del lungo tempo trascorso (circa cinque mesi) tra la richiesta del pubblico ministero e l'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, dell'assenza conclamata di ogni e qualsiasi «sintomo attuale e concreto» di ulteriori condotte analoghe e successive a quelle contestate, dell'intervenuta conoscenza da parte della ricorrente della richiesta di applicazione di misura cautelare, resa pubblica dalla stampa alla fine del mese di aprile del 2002, anteriormente alla sua adozione. Deducono, inoltre, i difensori che la prof.ssa Trucco, in data 9 maggio 2022 si è dimessa da «ogni carica in qualche modo riferibile alle incolpazioni apprestate dal PM». 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe ritenuto sussistente in ragione dell'ascendente che la prof.ssa Trucco godrebbe ancora sul personale amministrativo dell'ateneo oltre che sui colleghi di altre università. Deducono i difensori, tuttavia, che «l'ascendente» sarebbe un concetto di relazione vago ed ambiguo; la storia professionale e accademica della prof.ssa Trucco, peraltro, dimostrerebbe che la stessa, in passato, ha rinunciato a «prestigiosi incarichi romani» e che, dunque, la sua «sete di potere» sarebbe insussistente. 3. Con istanza del 25 luglio 2022 i difensori hanno chiesto la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza impugnata, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 311, commi 3 e 5, cod. proc. pen., che imporrebbe di considerare perentori - in deroga al principio sancito dall'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. - i due termini ivi previsti (e, segnatamente, di un giorno dalla presentazione del ricorso per la trasmissione degli atti dal giudice a quo alla Corte di Cassazione e di trenta giorni dalla ricezione del ricorso per la sua decisione), termini medio tempore ampiamente scaduti. Secondo i difensori, un'interpretazione costituzionalmente orientata dei diritti fondamentali alla libertà personale (art. 5 CEDU), ad un «ricorso effettivo» (art. 13 CEDU) e a «un ricorso a un tribunale affinché decida entro un breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima» (art. 5, § 4, CEDU), imporrebbe di considerare perentori i termini acceleratori di cui agli artt. 311, comma 3 e 5, cod. proc. pen., proprio come quelli dettati dall'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. per il riesame delle misure coercitive. Diversamente opinando, ad avviso dei difensori, l'opzione per il ricorso diretto per cassazione determinerebbe un irragionevole trattamento sfavorevole per il ricorrente rispetto a quello che consegue all'attivazione della richiesta di riesame. 4. Con provvedimento del 27 luglio 2022 il Presidente della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, alla quale il ricorso era stato tabellarmente assegnato, ritenuta l'istanza proposta come una implicita rinuncia ai termini, ha disposto l'anticipazione della trattazione del ricorso, originariamente fissato all'udienza del 20 settembre 2022, e la sua trasmissione alla Sezione Feriale per la trattazione urgente, di seguito stabilita per l'udienza del 18 agosto 2022. 5. In data 8 agosto 2022 i difensori della ricorrente hanno presentato motivi aggiunti e, in particolare, hanno sottoposto all'esame della Corte due documenti successivi all'ordinanza impugnata e, segnatamente: a) l'ordinanza del 19 luglio 2022 del Tribunale di Genova, Sezione del riesame, che ha sostituito per il prof. [OSCURATO:PERSONA], coindagato della prof.ssa Trucco nei delitti contestati ai capi F) e G) dell'imputazione cautelare, l'originaria misura coercitiva degli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici di insegnamento presso l'Università di Genova per dodici mesi; b) l'ordinanza del 22 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che ha rigettato l'istanza del Prof. Costanzo di revoca o di sostituzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari, riformata in appello da quella del 19 luglio 2022. Ad avviso dei difensori, si tratterebbe di due decisioni molto rilevanti per la prof.ssa Trucco in quanto attribuirebbero al prof. Costanzo la qualifica di dominus nei reati ascritti alla ricorrente. Le motivazioni di questi provvedimenti, inoltre, dimostrerebbero: - quanto all'ordinanza sub a), la sproporzione delle misure coercitive applicate (anche alla prof.ssa Trucco) nell'ordinanza genetica; - quanto all'ordinanza sub b), adottata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari che aveva adottato l'ordinanza genetica, l'errore di diritto insito nell'aver ravvisato la pericolosità sociale (non attuale e concreta, ma solo) potenziale ed astratta dei due concorrenti, in violazione degli artt. 606, comma 1, lett. d) ed e), 272 e 274, lett. c), cod. proc. pen. Rilevano, infatti, i difensori, citando in proposito Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674 - 01), che «l'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. ... richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Per delibare adeguatamente le censure devolute all'esame della Corte, occorre rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, posto che il ricorso immediato per cassazione avverso una misura coercitiva previsto dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. è consentito unicamente per violazione di legge, può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (ex plurimis: Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186999 - 01; Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012, Ponzoni, Rv. 252643; Sez. 3, n. 10232 del 25/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246350 - 01; Sez. 6, n. 41123 del 28/10/2008, Melechì, Rv. 241363), in quanto è il procedimento di riesame la sede nella quale possono esser proposte le censure riguardanti lo sviluppo logico- giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato, ovvero le prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti (Sez. 6, n. 44996 del 13/11/2008, Guadalupi, Rv. 241664).In sede di ricorso proposto ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., dunque, la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 (dep. 08/02/2000), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215331 - 01). La motivazione apparente è, infatti, ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 (dep. 05/03/2015), Vassallo, Rv. 263100 - 01, in applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che, limitandosi ad affermare l'insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa per ritenere provata l'ipotesi accusatoria, non aveva in alcun modo indicato le ragioni alla base di tale valutazione; conf. Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01, in applicazione del principio, è stata annullata la sentenza di condanna che si era limitata ad affermare che la fonte di prova era costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, senza indicarne il contenuto, né le ragioni della ritenuta attendibilità). 3. Con il primo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt. 125, comma 3, 272, 274, lett. c), e 284 cod. proc. pen., in quanto sarebbe solo apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla concretezza e all'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Il pericolo di recidiva, ovvero l'unica esigenza cautelare ravvisata dal Giudice per le indagini preliminari nel titolo genetico, sarebbe, infatti, insussistente in ragione del lungo tempo trascorso (circa cinque mesi) tra la richiesta del pubblico ministero e l'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, dell'assenza conclamata di ogni e qualsiasi «sintomo attuale e concreto» di ulteriori condotte analoghe e successive a quelle contestate, dell'intervenuta conoscenza da parte della ricorrente della richiesta di applicazione di misura cautelare, resa pubblica dalla stampa alla fine del mese di aprile del 2002, e delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Trucco in data 9 maggio 2022 da «ogni carica in qualche modo riferibile alle incolpazioni apprestate dal PM».4. Il motivo è, tuttavia, inammissibile. 4.1. Nel titolo genetico, infatti, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto l'incensuratezza della persona sottoposta ad indagine subvalente rispetto al pericolo, concreto e attuale, di reiterazione del reato fondato sulla pluralità delle condotte illecite accertate nell'arco temporale di quasi due anni e tese a consolidare il proprio potere di influenza nell'ambito accademico. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, infatti, rilevato come la ricorrente, alterando il regolare svolgimento di plurimi concorsi universitari, abbia perseguito obiettivi prettamente personali di affermazione della propria posizione a discapito della crescita della ricerca all'interno dell'Università, favorendo candidati meno titolati, pur non avendo remore a esprimere nei loro confronti la propria scarsa considerazione professionale e accademica. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, il Giudice per le indagini preliminari non ha obliterato l'elemento certamente significativo in ordine alla diagnosi sulla sussistenza delle esigenze cautelari delle dimissioni rassegnate, ma ha ritenuto lo stesso inidoneo a confutare la diagnosi di attualità e di concretezza delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, dunque, evidenziato compiutamente la pluralità di elementi in base ai quali ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di reiterazione del reato nei confronti della prof.ssa Trucco e, dunque, la motivazione dell'ordinanza impugnata è certamente sussistente e non già meramente apparente. 4.2. I difensori della ricorrente, anche nel corso dell'udienza, hanno proposto una lettura dell'elemento delle dimissioni come idonea di per sé a elidere il pericolo di reiterazione del reato. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, tuttavia, secondo il costante orientamento di questa Corte, non opera alcun automatismo sul punto, in quanto nei reati contro la pubblica amministrazione, anche dopo l'introduzione, nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione (Sez. 6, n. 29684 del 29/09/2020, Paglialunga, non massimata; Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Lupelli, Rv. 274648 - 01; Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni, Rv. 270634 - 01 e, nell'assetto anteriore alla riformulazione del tenore letterale dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256223 -01).Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, la circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata non esclude ex se la sussistenza delle esigenze cautelari, ma impone al giudice di verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata sia reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256223 -01, fattispecie nella quale l'indagato, nonostante le dimissioni volontarie dalla carica di direttore amministrativo della ASL, aveva continuato a mantenere relazioni e rapporti all'interno dell'amministrazione sanitaria; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 26651101; Sez. 6, del 27/03/2013, Pastore, Rv. 256261). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha, invero, correttamente evocato tale orientamento giurisprudenziale e nel perimetro delineato dallo stesso ha rilevato che le dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Trucco dalla qualifica di prorettrice agli affari generali e legali dell'Università di Genova, dalla Commissione giudicatrice dell'Università di [OSCURATO:PERSONA], dalla Giunta e dal PhD Board del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, non elidevano il pericolo, concreto ed attuale, di recidiva, in quanto non avevano reciso il rapporto organico della ricorrente con l'università. Nella valutazione del Giudice per le indagini preliminari, infatti, le dimissioni consentivano pur sempre la permanenza del potere di influenza della ricorrente nella comunità accademica e sul personale amministrativo, dimostrato, con riferimento all'alterazione dei concorsi contestati ai capi F) e G) dell'imputazione cautelare, quando l'indagata aveva chiesto e ottenuto dai funzionari amministrativi dell'Università di conoscere sia i nominativi, che i titoli dei candidati, ben prima dell'insediamento della commissione giudicatrice, in modo da orientare l'andamento delle procedure concorsuali in modo arbitrario. Anche sotto questo profilo, pertanto, il vizio denunciato di violazione di legge per carenza assoluta di motivazione è insussistente e le censure proposte, che attengono invero all'adeguatezza delle linee argomentative e alla congruenza logica del discorso giustificativo della motivazione dell'ordinanza impugnata, esulano dai limiti delineati dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. per il controllo di legittimità delle ordinanze applicative di misure coercitive, a seguito di ricorso diretto in cassazione.5. Con il secondo motivo i difensori censurano la violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe apoditticamente ritenuto sussistente in ragione dell'ascendente che la prof.ssa Trucco godrebbe anche sul personale amministrativo dell'ateneo oltre che sui colleghi di altre università. 6. Il motivo è inammissibile, in quanto, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione del provvedimento impugnato in sede di ricorso diretto, è volto non già a constatare l'assenza della motivazione, bensì a confutare in fatto l'apprezzamento del Giudice per le indagini preliminari e sollecitare una diversa valutazione sul punto della Corte di legittimità. La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 7. Con istanza del 25 luglio 2022 i difensori hanno chiesto la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza impugnata, sulla base di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 311, commi 3 e 5, cod. proc. pen., che imporrebbe di considerare perentori i due termini ivi prescritti (di uno e di trenta giorni) - entrambi ampiamente scaduti nel caso di specie, al fine di garantire effettività al diritto fondamentale a «un ricorso a un tribunale affinché decida entro un breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima» sancito dall'art. 5, § 4, CEDU. Secondo i difensori della ricorrente, un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata imporrebbe di considerare perentori i termini acceleratori di cui agli artt. 311, comma 3 e 5, cod. proc. pen., proprio come quelli dettati dall'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. per il riesame delle misure coercitive, dichiarati espressamente perentori dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., al fine di evitare che la scelta del rimedio del ricorso diretto per cassazione determini un irragionevole trattamento sfavorevole per il ricorrente rispetto a quello che consegue all'attivazione della richiesta di riesame. 8. Anche questa censura è manifestamente infondata. 8.1. Nella trama sistematica del codice di rito l'imputato attinto da una ordinanza che dispone una misura coercitiva e il suo difensore possono proporre il ricorso per riesame innanzi al Tribunale distrettuale competente (art. 309 cod. proc. pen.) o il ricorso diretto per cassazione (art. 311, comma 2, cod. proc. pen.). I due rimedi sono posti dal legislatore in rapporto di alternatività, in quanto, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., la proposizione del ricorso per cassazione omisso medio rende espressamente inammissibile la richiesta di riesame, pur se già presentata (Sez. 2, n. 3166 del 11/01/2012, Gervasio, Rv. 251778 - 01; Sez. 1, n. 2049 del 08/05/1992, Nemola, Rv. 190865 - 01). La scelta del rimedio per saltum innanzi alla Corte di Cassazione, tuttavia, circoscrive l'ambito delle censure proponibili, in quanto, se il ricorso per riesame consente di devolvere alla cognizione del Tribunale distrettuale motivi non solo di legittimità ma anche di merito, nonché elementi emersi o acquisiti dopo l'esecuzione del provvedimento cautelare, il ricorso diretto è, invece, espressamente ammesso solo «per violazione di legge». Diversa nei due rimedi giurisdizionali è, inoltre, la disciplina dei termini per la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione da parte dell'autorità giudiziaria procedente e per la decisione del ricorso. L'art. 309, comma 4, cod. proc. pen. prevede che la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale distrettuale competente e il quinto comma della medesima disposizione espressamente sancisce che «il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini». Quanto al termine per la decisione del procedimento di riesame, l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. sancisce che «entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza». L'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., da ultimo, qualifica espressamente come perentori i termini per la trasmissione degli atti e per la decisione del procedimento del riesame, in quanto «se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata». 8.2. L'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. sancisce che «il ricorso [per cassazione] è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione». L'art. 100 disp. att. cod. proc. pen. prescrive, peraltro, che «quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice». L'art. 311, comma 5, cod. proc. pen., da ultimo, prevede che «la Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127». I termini acceleratori previsti nella disciplina del ricorso per cassazione diretto, tuttavia, a differenza di quanto previsto nella disciplina per il riesame, non sono perentori, bensì meramente ordinatori, in quanto l'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. sancisce che i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. Come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, nel giudizio di cassazione in materia cautelare il termine per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente e quello entro cui deve intervenire la decisione non hanno natura perentoria, sicché il loro mancato rispetto, in assenza di espresse previsioni normative in tal senso, non è causa di nullità di atti, né di inefficacia della misura cautelare (Sez. U, n. 11 del 25/03/1998, Manno, Rv. 210608 - 01; Sez. 3, n. 16353 del 11/01/2021, Marinuzzi, Rv. 281292 - 01; Sez. 6, n. 1672 del 27/11/2019 (dep. 16/01/2020), Anania, Rv. 278104 - 01). L'inosservanza nel caso di specie dei termini acceleratori posti dall'art. 311, commi 3 e 5, cod. proc. pen., pertanto, non comporta la cessazione degli effetti della misura cautelare impugnata, né la sua caducazione. 8.3. La diversa interpretazione prospettata dai difensori della ricorrente, volta a conformare il diritto interno ai principi enunciati dalla Corte Edu, si rivela, peraltro, manifestamente infondata anche sotto il profilo costituzionale e convenzionale.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che i principi affermati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione - convenzionalmente orientata - ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-01). Il giudice comune, pur avendo il dovere di evitare violazioni della CEDU e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, incontra, tuttavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere - verificata l'impraticabilità di una interpretazione in senso convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione e, pertanto, con l'art. 117, primo comma, Cost. - deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale (ex plurimis: C. cost., n. 109 del 2017; n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 36 del 2016, n. 150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011). L'esito interpretativo proposto dai difensori della ricorrente, dunque, essendo contrario al tenore testuale dei commi terzo e quinto dell'art. 311 cod. proc. pen., che, in assenza di una loro espressa qualifica legislativa ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen., non possono essere considerati perentori, non può essere conseguito a mezzo di una interpretazione convenzionalmente orientata, bensì esclusivamente a mezzo della proposizione di una questione di legittimità costituzionale. 8.4. Sul piano costituzionale, tuttavia, l'alternatività tra richiesta di riesame e ricorso diretto per cassazione non implica un'assoluta simmetria della disciplina dei due rimedi giurisdizionali e, dunque, non esige che i termini previsti a pena di inefficacia nel primo procedimento debbano necessariamente essere riprodotti anche nell'altro o che l'esigenza di celerità del procedimento, posta a salvaguardia del diritto fondamentale della salvaguardia della libertà personale e al controllo della legalità della detenzione, debba essere perseguita necessariamente a mezzo della previsione obbligatoria di termini perentori. Nel disegno del codice di procedura penale il ricorso al Tribunale del riesame consente di realizzare un controllo in tempi brevi e anche nel merito sul provvedimento restrittivo della libertà personale. Tuttavia, la possibilità per il giudice del riesame di confermare il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli posti a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare espone il ricorrente al rischio di vedere confermata un'ordinanza cautelare deficitaria sul piano della motivazione o non supportata da adeguate evidenze probatorie; l'imputato si troverebbe, dunque, di fronte a un'alternativa odiosa tra presentare richiesta di riesame, col rischio di consentire al tribunale di integrare la motivazione dell'ordinanza impugnata, oppure, al contrario, di restare inerte e così consolidare gli effetti pregiudizievoli del titolo cautelare, nonostante i vizi riscontrabili nello stesso. Il legislatore delegato ha, dunque, introdotto nella trama sistematica del codice di rito l'istituto, inedito rispetto alla disciplina previgente, del ricorso diretto per cassazione, che integra l'impugnazione "minima" che l'art. 111, settimo comma, Cost. garantisce avverso ogni provvedimento limitativo della libertà personale. Questo rimedio delinea per l'imputato un'alternativa più vantaggiosa, in quanto, nel termine di presentazione della richiesta di riesame, gli consente di ricorrere per Cassazione direttamente al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento restrittivo da parte del giudice di legittimità, senza che quest'ultimo possa integrare la motivazione del provvedimento impugnato. Proponendo il ricorso diretto per cassazione l'imputato o la persona sottoposta ad indagine opta, tuttavia, per una verifica giudiziale limitata al solo controllo di legittimità del provvedimento impugnato e rinuncia a dedurre elementi acquisiti dopo l'esecuzione del provvedimento. La differenza strutturale tra la richiesta di riesame e il ricorso diretto per cassazione, rimedi rimessi all'insindacabile scelta della parte, esclude, dunque, che possa ravvisarsi una disparità di trattamento nella diversa disciplina dei termini di attivazione degli stessi. La disciplina delineata dal legislatore per il ricorso diretto per cassazione non preclude, peraltro, che il diritto di difesa della persona attinta da una misura coercitiva possa pur sempre effettivamente articolarsi in modo tale da garantire comunque lo scopo di salvaguardia del diritto fondamentale alla libertà personale sancito dall'art. 13 Cost. e dall'art. 5, § 4, CEDU. La stessa Corte Edu ha, peraltro, rilevato che il diritto ad ottenere una pronuncia in tempi brevi sulla legittimità della detenzione, sancito dall'art. 5, § 4, CEDU, non rende necessaria l'individuazione di un termine perentorio per ogni tipo di istanza, in quanto anche la previsione di un termine ordinatorio può assicurare la tempestività della decisione di controllo (ex plurimis: Corte EDU, 11.1.2005, Musumeci c. Italia, § 40; Corte EDU, 28/9/2000, Messina c. Italia (n. 2), § 94). Il semplice superamento del limite temporale previsto dalla legge, del resto, non comporta inevitabilmente la violazione del diritto garantito dalla Convenzione europea, in quanto ciò che comporta l'elusione del disposto dall'art. 5, § 4, CEDUè la constatazione dell'aver privato di effettività il ricorso a causa del ritardo nella decisione, sicché più che il mero superamento formale di un termine occorre rivolgere l'attenzione alle circostanze del caso concreto (Corte EDU, 21/10/1986, Sanchez-Reisse c. Svizzera, § 55; Corte EDU, 26/9/1997, R.M.D. c. Svizzera, § 42) e, in particolare, alla complessità del procedimento, alla diligenza delle autorità interne e del ricorrente, alla posta in gioco per quest'ultimo (Corte EDU, 4/12/2018, Ilnseher c. Germania, § 252; Corte EDU, 20/3/2018, [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, § 162; Corte EDU, 9/7/2009, Mooren c. Germania [GC], § 106) e alle eventuali particolarità del procedimento interno (Corte EDU, 15/12/2016, Khlaifia e altri c. Italia [GC], § 131; Corte EDU, 20/3/2018, [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, § 163; Corte EDU, 4/12/2018, Ilnseher c. Germania [GC], §§ 270- 271), fermo restando che poiché è in gioco la libertà dell'individuo, lo Stato deve fare in modo che il procedimento si svolga nel minor tempo possibile (Corte EDU, 9/5/2005, Rapacciolo c. Italia, § 32, 9 maggio 2005; Corte EDU, 20/1/2005, Mayzit c. Russia, § 49). 9. In data 8 agosto 2022 i difensori della ricorrente hanno presentato motivi aggiunti deducendo, in via preliminare, l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il Giudice per le indagini preliminari nel titolo genetico, ravvisando la pericolosità sociale non attuale e concreta, ma meramente potenziale ed astratta della ricorrente, in violazione degli artt. 606, lett. d) ed e), 272 e 274, lett. c), cod. proc. pen. Rileva, infatti, la ricorrente che, al fine di ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., non sarebbe sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie. 10. La censura relativa alla carenza di attualità delle esigenze cautelari, per difetto della dimostrazione di una occasione prossima di reiterazione del reato, si rivela manifestamente infondata. Secondo l'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità dopo la riforma della disciplina delle misure cautelari personali posta in essere dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Giazzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6953 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 -01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566-01). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01). La motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto è, tuttavia, esistente e non già meramente apparente, in quanto, come già rilevato, il Giudice per le indagini preliminari, evocando la nozione di «ascendente», ha inteso sottolineare la permanenza del potere di influenza della Trucco nell'ambiente universitario, sia nella sua componente accademica che amministrativa, ad onta delle dimissioni rassegnate dagli incarichi nelle commissioni di esame. 11. Con i motivi aggiunti la difesa ha, inoltre, dedotto la sproporzione della misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alle esigenze cautelari ravvisabili, anche in ragione della decisione adottata dal Tribunale del riesame di Genova in ordine al Prof. [OSCURATO:PERSONA], coindagato della ricorrente nei delitti contestati ai capi F) e G) dell'imputazione cautelare. 12. Il motivo aggiunto volto a censurare l'esclusiva adeguatezza della misura coercitiva degli arresti donniciliari è, tuttavia, inammissibile in quanto ha ad oggetto un punto della decisione impugnata diverso da quelli censurati nell'originario ricorso. L'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. prevede espressamente, anche con riferimento al ricorso per saltum, che «i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione».Questa previsione, tuttavia, modifica soltanto il termine per la presentazione di motivi nuovi, che non è più quello generale di quindici giorni, ma è spostato all'inizio della discussione, e non introduce alcuna deroga al principio generale della necessaria correlazione tra i motivi originariamente dedotti nel ricorso principale e quelli nuovi (ex plurimis: Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295 - 01; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441 - 01; Sez. 1, n. 46711 del 14/07/2011, Colitti, Rv. 251412 - 01; Sez. 3, n. 2023 del 13/11/2007 (dep. 15/01/2008), Picone, Rv. 238527 - 01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che i «motivi nuovi» a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), a pena di inammissibilità, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 25 febbraio 1998, n. 4683, Bono, Rv. 210259; conf., ex plurimis: Sez. 6, n. 5447 del 6/10/2020 (dep. 11/02/2021), Paun, Rv. 280783 - 01; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 - 01;Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014 (dep. 28/01/2015), Giannetti, Rv. 262180 - 01). La facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra, dunque, il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013 (dep. 05/05/2014), G., Rv. 259740 - 01). La questione della difformità nel trattamento cautelare riservato alla ricorrente rispetto a quello di altri coindagati per effetto dell'intervento del Tribunale del riesame esula, peraltro, dai limiti del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione in sede di ricorso diretto ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in quanto è fondata non già su un vizio genetico dell'ordinanza impugnata, bensì su circostanze sopravvenute dopo l'esecuzione del provvedimento.Tale evenienza può, peraltro, essere devoluta al giudice di merito a seguito di istanza di revoca o di modificazione del provvedimento cautelare (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209336). 13. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è rag
Sentenza Cassazione n. 35189/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris