CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 07840/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4062-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (KR), alla via Arringa n. 60, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Crotone, dal quale e rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Ministero dell’Interno - intimato - avverso ordinanza - di cui al verbale di prima udienza del 17/12/2021, n. cron. 2998/2021, relativo alla causa di cui al n. 4078 R.G.A.C. 2021- emess a dal Tribunale di Catanzaro;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente avanzava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, culminato in un parere negativo della [OSCURATO:PERSONA], con consequenziale provvedimento di rigetto. Il ricorrente ha, dunque, impugnato il diniego di rinnovo di permesso, iscrivendo giudizio presso ilTribunale di Catanzaro, recante R.G. 2260/2021. Con provvedimento cautelare, il Giudice istruttore della Sezione Specializzata in materia di immigrazione, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissato la prima comparizione delle parti per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il ricorrente richiedeva dunque appuntamento per il rilascio del permesso soggiorno temporaneo di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 142/2015, ai fini della regolare sua circolazione in Italia, in quanto destinatario di provvedimento di sospensione che ne impedival’espulsione. C on comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 08.11.2021, la Questura di Crotone non assecondava la richiesta,trattandosi di un ricorso contro il rifiuto del Questore e non essendo previsto nessun rilascio di permesso provvisorio. 3. Il ricorrenteavanzava pertanto ricorso d ’ urgenza, ex art. 700 c.p.c. dinanzi alla Sezione Specializzata in Immigrazione del Tribunale di Catanzaro, già competente per il ricorso avverso il rigetto di rinnovo della protezione speciale, ancora in itinere e sospeso in via cautelare. Il Tribunale, con provvedimento qui impugnato, rigettava la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., ritenendo che la tutela cautelare fosse stata già accordata al ricorrente tramite la sospensione dell’efficacia del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo. 2. L’ordinanza, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. IlMinistero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, violazione e falsa applicazione degli art. 4, 5 e 22 del d.lgs. 142/2015, conviolazione dell’art. 35 bis del d.lgs. 25/08 e degli art. 5 , 19 ter d.lgs. 150/2011. Prima di esaminare il motivo di ricorso, occorre in limine dichiarare l’inammissibilità dello stesso, trattandosi quello impugnato di un provvedimento cautelare non ricorribile per cassazione. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di meritonon è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato(Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6039 del 28/02/2019; Sez. 1, Sentenza n. 23410 del 04/11/2009). Si tratta, infatti,di un provvedimento interinale, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni soggettive di natura sostanziale, anche quando sia dedotta l'abnormità dello stesso a causa di statuizioni eccedenti la funzione cautelare (Cass. n. 9077 del 2002; n. 441 del 2003). Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norm