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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08117/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore della GTM s.r.I., fallita nel settembre del 2021.

In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece rimodulato la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216 ultimo comma legge fall.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sette motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del Castelli per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto, immotivatamente ed in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, che l'imputato sia subentrato nell'accordo stipulato dal precedente amministratore con la ADL e considerato avere ad oggetto una sorta di appalto di manodopera con indebita assunzione da parte della fallita del rischio di impresa.

In maniera apodittica la sentenza impugnata avrebbe poi ritenuto che il Castelli avesse assunto la guida di GTM prevedendone il fallimento ed al fine di ricavarne un profitto, rimanendo così ingiustificata l'attribuzione del dolo del reato.

Infine il giudice dell'appello avrebbe omesso di confutare i rilievi svolti con il gravame di merito con riguardo all'univocità del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo e quarto motivo in riferimento alla contestazione di bancarotta documentale.

Il ricorrente eccepisce che l'affermazione della responsabilità dell'imputato si fondi sull'erroneo assunto della partecipazione al "sodalizio" costituitosi tra il precedente amministratore della fallita ed i gestori della ADL, rimanendo comunque privo di motivazione il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato e l'esclusione della possibilità di riqualificare il fatto come bancarotta semplice documentale. 2.3 Sempre gli stessi vizi vengono dedotti con il terzo motivo, con il quale il ricorrente eccepisce che la Corte, in riferimento ad entrambe le imputazioni di bancarotta, avrebbe attribuito al Castelli condotte in realtà non tenute dal medesimo, attesa la sua estraneità agli accordi stipulati tra la fallita e ADL prima del suo avvento ed alla gestione dei dipendenti e della contabilità successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Con il quinto motivo il ricorrente invece deduce la mancata assunzione di prove decisive.

In tal senso lamenta anzitutto il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad escludere che sia del Castelli la sottoscrizione apposta sulla ricevuta della consegna della merce di cui è stata contestata la successiva distrazione.

In secondo luogo l'omessa considerazione della dichiarazioni del curatore fallimentare dalle quali si evincerebbe come l'imputato fosse all'oscuro dello stato di decozione della società. 2.4 Con il sesto motivo vengono nuovamente dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata revisione del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti ed alla mancata concessione dei benefici di legge, nonchè al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n.1) legge fall.

Gli stessi vizi vengono denunziati anche con il settimo motivo in merito alla commisurazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. All'imputato è contestato di aver rilevato l'amministrazione della GTM circa sei mesi prima del suo fallimento e di aver distratto i due veicoli [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della medesima formalmente noleggiati ad altra società (ADL) e la merce acquistata per un valore di oltre 130.000 euro in concomitanza con la dichiarazione di fallimento e mai rinvenuta, nonché di non aver ricostituito la contabilità mai tenuta dal precedente amministratore oltre a non aver tenuto quella relativa alla gestione di sua competenza.

Le censure proposte con i primi quattro motivi di ricorso si fondano in sintesi sulla tesi per cui il Castelli sarebbe stato vittima di una sorta di truffa ordita dal precedente amministratore, essendo stato tenuto all'oscuro degli accordi dallo stesso stipulati con ADL a seguito dei quali la fallita avrebbe sostanzialmente sopportato i rischi e i costi del personale relativi all'esercizio dell'attività di trasporto gestita dalla menzionata società formalmente attraverso il mero noleggio dei veicoli di proprietà di GTM.

Tesi che si fonda invero su mere asserzioni difensive e che ha trovato puntuale confutazione nella motivazione della sentenza impugnata, con la quale il ricorso non si è confrontato.

La Corte territoriale infatti ha evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto, risulta l'effettività della gestione del Castelli, che aveva provveduto al formale aumento del capitale della fallita e ad affittare una nuova sede dove aveva trasferito la medesima, nonchè la sua consapevolezza dell'utilizzo dei veicoli da parte di ADL, cui aveva richiesto la loro restituzione.

Il giudice dell'appello ha poi sottolineato come sempre l'imputato abbia effettuato gli ordini delle forniture di materiali poi distratti e come ciò sia avvenuto in concomitanza con il fallimento della società ed addirittura anche immediatamente dopo.Come detto con tale apparato argomentativo il ricorso non si è compiutamente confrontato, limitandosi a riproporre in maniera assertiva che il Castelli sarebbe stato al più un utile sprovveduto.

Del tutto logicamente, invece, la Corte ha ritenuto la natura predatoria del comportamento dell'imputato sulla base degli elementi esposti e del fatto che GTM era una società sostanzialmente in stato di abbandono, il cui fallimento era dunque del tutto prevedibile.

Manifestamente infondata è poi l'obiezione pervicacemente reiterata nello svolgimento dei motivi in esame e per cui la Corte avrebbe attribuito all'imputato una sorta di concorso negli accordi stipulati con ADL.

In realtà la sentenza non l'ha mai affermato, riconoscendo anzi come l'accordo sia stato concluso ben prima dell'avvento del Castelli alla guida di GTM, mentre l'utilizzo da parte dei giudici del merito del termine "sodalizio", sul quale si sono accentrate le critiche difensive, è stato travisato dal ricorrente, posto che il senso della frase incriminata rende evidente che essi intendevano fare riferimento all'ultimo periodo di vita della società e non già all'accordo concluso ai danni della medesima da altri.

Del resto, come detto, oggetto di contestazione non è il contenuto di tale accordo, bensì la successiva distrazione dei beni della fallita.

Inconsistenti sono dunque le doglianze relative alla prova dell'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale, così come quelle concernenti l'asserita omessa confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito, posto che la Corte non ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Quanto alla bancarotta documentale, parimenti prive di pregio sono le censure articolate con il ricorso, posto che, in quanto il Castelli, una volta divenuto amministratore, aveva il dovere di sanare le eventuali omissioni di colui che lo aveva preceduto nella carica e comunque di istituire ex novo la contabilità per registrare le risultanze della sua gestione.

Obbligo che pacificamente non è stato assolto, mentre la sentenza ha ampiamente motivato sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato senza che ancora una volta il ricorrente si sia confrontato con le argomentazioni dei giudici del merito.

3. Inammissibili sono anche i residui motivi. 3.1 Quanto alle doglianze proposte con il quinto motivo va anzitutto ribadito che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma c.p.p. (Sez. 2, n. 841 del 18/12/2012, dep. 2013, Barbero, Rv. 254052; Sez. 2, n. 41744 del 6/10/2015, D'Attilo, Rv. 264659).

Dunque erronea è la deduzione del vizio di cui all'art. 606 lett. d) c.p.p. in riferimento al mancato accoglimento dell'istanza di integrazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto l'accertamento sulla sottoscrizione della documentazione afferente la consegna delle forniture poi distratte.

Ma anche volendo prescindere da tale errore - comunque esiziale ai fini del giudizio di ammissibilità della doglianza - la censura si rivela in ogni caso generica nella misura in cui il ricorrente non precisa in cosa avrebbe dovuto consistere la prova e, soprattutto, la sua decisività, poiché, anche una volta accertato che a firmare fosse stato altro soggetto operante nell'ambito della fallita ciò non dimostrerebbe certo che l'imputato fosse all'oscuro dell'acquisto della merce. 3.2 Ancora più vistosa è l'erronea individuazione del vizio denunziato nel caso delle dichiarazioni del curatore fallimentare di cui si lamenta l'omessa considerazione.

Ciò che viene dedotto, infatti, è il vizio di travisamento per mancata valutazione di un elemento di prova, di cui peraltro viene ricostruito in maniera arbitraria il significato.

Infatti che il curatore abbia convinto l'imputato a ritirare l'opposizione al fallimento non costituisce nemmeno un indizio della sua inconsapevolezza dello stato di decozione della società, così come il fatto che lo stesso curatore abbia saputo della circolazione dei veicoli di GTM anche dopo il fallimento solo a causa della notifica di alcune contravvenzioni non costituisce in alcun modo la prova che il castelli ignorasse il loro utilizzo. 3.3 Mere censure in fatto sono quelle proposte con il sesto motivo in merito alla conferma del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, mentre manifestamente infondate e generiche sono le residue doglianze articolate con il medesimo motivo, visto che la Corte ha motivatamente ritenuto la responsabilità dell'imputato per entrambe le imputazioni contestategli e lo stesso è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione. 3.4 Quanto, infine, al settimo motivo va invece richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486).4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore della GTM s.r.I., fallita nel settembre del 2021. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece rimodulato la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216 ultimo comma legge fall. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sette motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del Castelli per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto, immotivatamente ed in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, che l'imputato sia subentrato nell'accordo stipulato dal precedente amministratore con la ADL e considerato avere ad oggetto una sorta di appalto di manodopera con indebita assunzione da parte della fallita del rischio di impresa. In maniera apodittica la sentenza impugnata avrebbe poi ritenuto che il Castelli avesse assunto la guida di GTM prevedendone il fallimento ed al fine di ricavarne un profitto, rimanendo così ingiustificata l'attribuzione del dolo del reato. Infine il giudice dell'appello avrebbe omesso di confutare i rilievi svolti con il gravame di merito con riguardo all'univocità del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo e quarto motivo in riferimento alla contestazione di bancarotta documentale. Il ricorrente eccepisce che l'affermazione della responsabilità dell'imputato si fondi sull'erroneo assunto della partecipazione al "sodalizio" costituitosi tra il precedente amministratore della fallita ed i gestori della ADL, rimanendo comunque privo di motivazione il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato e l'esclusione della possibilità di riqualificare il fatto come bancarotta semplice documentale. 2.3 Sempre gli stessi vizi vengono dedotti con il terzo motivo, con il quale il ricorrente eccepisce che la Corte, in riferimento ad entrambe le imputazioni di bancarotta, avrebbe attribuito al Castelli condotte in realtà non tenute dal medesimo, attesa la sua estraneità agli accordi stipulati tra la fallita e ADL prima del suo avvento ed alla gestione dei dipendenti e della contabilità successivamente alla dichiarazione di fallimento. Con il quinto motivo il ricorrente invece deduce la mancata assunzione di prove decisive. In tal senso lamenta anzitutto il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad escludere che sia del Castelli la sottoscrizione apposta sulla ricevuta della consegna della merce di cui è stata contestata la successiva distrazione. In secondo luogo l'omessa considerazione della dichiarazioni del curatore fallimentare dalle quali si evincerebbe come l'imputato fosse all'oscuro dello stato di decozione della società. 2.4 Con il sesto motivo vengono nuovamente dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata revisione del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti ed alla mancata concessione dei benefici di legge, nonchè al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n.1) legge fall. Gli stessi vizi vengono denunziati anche con il settimo motivo in merito alla commisurazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. All'imputato è contestato di aver rilevato l'amministrazione della GTM circa sei mesi prima del suo fallimento e di aver distratto i due veicoli [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della medesima formalmente noleggiati ad altra società (ADL) e la merce acquistata per un valore di oltre 130.000 euro in concomitanza con la dichiarazione di fallimento e mai rinvenuta, nonché di non aver ricostituito la contabilità mai tenuta dal precedente amministratore oltre a non aver tenuto quella relativa alla gestione di sua competenza. Le censure proposte con i primi quattro motivi di ricorso si fondano in sintesi sulla tesi per cui il Castelli sarebbe stato vittima di una sorta di truffa ordita dal precedente amministratore, essendo stato tenuto all'oscuro degli accordi dallo stesso stipulati con ADL a seguito dei quali la fallita avrebbe sostanzialmente sopportato i rischi e i costi del personale relativi all'esercizio dell'attività di trasporto gestita dalla menzionata società formalmente attraverso il mero noleggio dei veicoli di proprietà di GTM. Tesi che si fonda invero su mere asserzioni difensive e che ha trovato puntuale confutazione nella motivazione della sentenza impugnata, con la quale il ricorso non si è confrontato. La Corte territoriale infatti ha evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto, risulta l'effettività della gestione del Castelli, che aveva provveduto al formale aumento del capitale della fallita e ad affittare una nuova sede dove aveva trasferito la medesima, nonchè la sua consapevolezza dell'utilizzo dei veicoli da parte di ADL, cui aveva richiesto la loro restituzione. Il giudice dell'appello ha poi sottolineato come sempre l'imputato abbia effettuato gli ordini delle forniture di materiali poi distratti e come ciò sia avvenuto in concomitanza con il fallimento della società ed addirittura anche immediatamente dopo.Come detto con tale apparato argomentativo il ricorso non si è compiutamente confrontato, limitandosi a riproporre in maniera assertiva che il Castelli sarebbe stato al più un utile sprovveduto. Del tutto logicamente, invece, la Corte ha ritenuto la natura predatoria del comportamento dell'imputato sulla base degli elementi esposti e del fatto che GTM era una società sostanzialmente in stato di abbandono, il cui fallimento era dunque del tutto prevedibile. Manifestamente infondata è poi l'obiezione pervicacemente reiterata nello svolgimento dei motivi in esame e per cui la Corte avrebbe attribuito all'imputato una sorta di concorso negli accordi stipulati con ADL. In realtà la sentenza non l'ha mai affermato, riconoscendo anzi come l'accordo sia stato concluso ben prima dell'avvento del Castelli alla guida di GTM, mentre l'utilizzo da parte dei giudici del merito del termine "sodalizio", sul quale si sono accentrate le critiche difensive, è stato travisato dal ricorrente, posto che il senso della frase incriminata rende evidente che essi intendevano fare riferimento all'ultimo periodo di vita della società e non già all'accordo concluso ai danni della medesima da altri. Del resto, come detto, oggetto di contestazione non è il contenuto di tale accordo, bensì la successiva distrazione dei beni della fallita. Inconsistenti sono dunque le doglianze relative alla prova dell'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale, così come quelle concernenti l'asserita omessa confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito, posto che la Corte non ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Quanto alla bancarotta documentale, parimenti prive di pregio sono le censure articolate con il ricorso, posto che, in quanto il Castelli, una volta divenuto amministratore, aveva il dovere di sanare le eventuali omissioni di colui che lo aveva preceduto nella carica e comunque di istituire ex novo la contabilità per registrare le risultanze della sua gestione. Obbligo che pacificamente non è stato assolto, mentre la sentenza ha ampiamente motivato sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato senza che ancora una volta il ricorrente si sia confrontato con le argomentazioni dei giudici del merito. 3. Inammissibili sono anche i residui motivi. 3.1 Quanto alle doglianze proposte con il quinto motivo va anzitutto ribadito che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma c.p.p. (Sez. 2, n. 841 del 18/12/2012, dep. 2013, Barbero, Rv. 254052; Sez. 2, n. 41744 del 6/10/2015, D'Attilo, Rv. 264659). Dunque erronea è la deduzione del vizio di cui all'art. 606 lett. d) c.p.p. in riferimento al mancato accoglimento dell'istanza di integrazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto l'accertamento sulla sottoscrizione della documentazione afferente la consegna delle forniture poi distratte. Ma anche volendo prescindere da tale errore - comunque esiziale ai fini del giudizio di ammissibilità della doglianza - la censura si rivela in ogni caso generica nella misura in cui il ricorrente non precisa in cosa avrebbe dovuto consistere la prova e, soprattutto, la sua decisività, poiché, anche una volta accertato che a firmare fosse stato altro soggetto operante nell'ambito della fallita ciò non dimostrerebbe certo che l'imputato fosse all'oscuro dell'acquisto della merce. 3.2 Ancora più vistosa è l'erronea individuazione del vizio denunziato nel caso delle dichiarazioni del curatore fallimentare di cui si lamenta l'omessa considerazione. Ciò che viene dedotto, infatti, è il vizio di travisamento per mancata valutazione di un elemento di prova, di cui peraltro viene ricostruito in maniera arbitraria il significato. Infatti che il curatore abbia convinto l'imputato a ritirare l'opposizione al fallimento non costituisce nemmeno un indizio della sua inconsapevolezza dello stato di decozione della società, così come il fatto che lo stesso curatore abbia saputo della circolazione dei veicoli di GTM anche dopo il fallimento solo a causa della notifica di alcune contravvenzioni non costituisce in alcun modo la prova che il castelli ignorasse il loro utilizzo. 3.3 Mere censure in fatto sono quelle proposte con il sesto motivo in merito alla conferma del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, mentre manifestamente infondate e generiche sono le residue doglianze articolate con il medesimo motivo, visto che la Corte ha motivatamente ritenuto la responsabilità dell'imputato per entrambe le imputazioni contestategli e lo stesso è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione. 3.4 Quanto, infine, al settimo motivo va invece richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
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