CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della Corte d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, decidendoquale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 25180, in data 11 aprile2025, con cui la quinta sezione di questa Corte di cassazione aveva annullato laprecedente decisione del 12 dicembre 2024, ha nuovamente rigettato la richiestadi rescissione - presentata da [OSCURATO:PERSONA] – della sentenza di condanna emessail 27 aprile 2023 dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt. 110, 583-quinquies e 585 cod. pen.A ragione della decisione osserva quanto segue.L’istanza non è stata presentata tempestivamente, anche se tale causa diinammissibilità non è più rilevabile nel giudizio di rinvio.Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di annullamento, trovanoapplicazione, a mente della norma transitoria di cui all'art 89, comma 1 d.lgs. n.150 del 2022, gli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen. nel testo previgenteall’entrata in vigore il 30 dicembre 2022 della riforma [OSCURATO:PERSONA].Applicando tale disciplina oggi abrogata, l’istanza deve essere rigettata nelmerito perché dalla disposta istruttoria sono stati acquisiti elementi nuovi econcreti - diversi rispetto alla nomina del difensore di fiducia e alla genericanegligenza informativa, ritenuti insufficienti dal giudice rescindente - checonsentono di imputare la mancanza conoscenza della vocatio in iudicium alladeliberata scelta del ricorrente di sottrarsi al processo.E’ emerso, infatti, che:- [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato e formalmente avvisato della pendenza asuo carico del procedimento penale per lesioni personali gravi ai danni diOkbessa [OSCURATO:PERSONA] a seguito di presentazione spontanea, quindi in assenza sia deglieffetti traumatici dell'arresto sia di un clima caotico legato alla contestualeesecuzione dell’ordine di carcerazione;- In occasione della notifica dell’avviso, come risulta dal verbale redattodalla polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA] non solo ha nominato come suo difensore difiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], già conosciuto per averlo assistito in precedentivicende giudiziarie, ma è stato informato dell'obbligo di comunicaretempestivamente all'autorità procedente ogni variazione del domicilio- [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni contrastanti con quanto affermato daldifensore sostenendo di non conoscerlo ed essere stato sempre presso l’edificiodenominato [OSCURATO:PERSONA] salvo allontanamenti occasionali;- Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha cercato diligentemente più volte dirintracciarlo senza successo regolarmente presentandosi a tutte le udienze delprocesso ed espletando una difesa effettiva.- L’interruzione dei rapporti tra ricorrente ed il suo difensore non èriconducibile a difficoltà comunicative o a fattori esterni obiettivi ed in ogni casol’interessato non è stato in grado di indicare ragioni concrete verificabili e nondipendenti dalla sua volontà che gli hanno impedito di mettersi in contatto conl’avvocato.In definitiva, non è configurabile una mera negligenza informativa bensì unacondotta positiva di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha scelto, deliberatamente esistematicamente, di evitare di contattare per tutta la durata del processo ildifensore, pur sapendo della pendenza del procedimento.Non rileva come causa di incolpevole mancata conoscenza del processol’accertata residenza di [OSCURATO:PERSONA] in una struttura dove era difficoltoso il suorintraccio avendo proceduto all’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia.L’istanza rimane infondata anche applicando il nuovo testo dell’art. 629 biscod. proc. pen. in quanto le medesime circostanze di fatto rendono operativa laclausola di salvezza secondo le quali non è possibile la rescissione della sentenzanel caso di effettiva conoscenza da parte dell’imputato della pendenza delprocesso prima della pronuncia della sentenza irrevocabile.Basti pensare alla sistematica e reiterata sottrazione a ogni contatto coldifensore di fiducia, protrattasi per l'intera durata del processo.[OSCURATO:PERSONA], quindi, non si è limitato a non attivarsi ma ha reso impossibileil funzionamento dell’istituto del domicilio legale, comportandosi da “fintoinconsapevole” ossia alla stregua di “colui che non sa perché non vuol sapere” eche ha costruito strumentalmente a posteriori una condizione di apparenteincolpevolezza mediante l’suo deliberato della propria irreperibilità.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,articolando due motivi.2.1. Con il primo deduce, a mente degli artt. 606 lett. b) e 627 comma 3,cod. proc. pen. violazione del principio di diritto stabilito con la sentenza diannullamento nonché della legge processuale applicabile, erroneamenteindividuata nel disposto dell'art 629-bis come formulato prima delle modificheintrodotte dal d.lgs. n. 150 del 2022.Nonostante il giudice del rinvio, nel disporre l'accertamento circal'imputabilità della mancata conoscenza della vocazio in iudicium a una sceltadeliberata di [OSCURATO:PERSONA], avesse esplicitamente affermato che, in ragione della datadi irrevocabilità della sentenza doveva applicarsi la nuova disciplina, la Cortedistrettuale ha espressamente ritenuto erronea l'affermazione ed ha procedutoall'accertamento richiesto secondo i canoni previsti dalla disposizione non piùvigente, peraltro erroneamente interpretando la norma transitoria di cui all'art 89d.lgs. n. 150 del 2022.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale nonchévizio di motivazione in relazione: - all'attribuzione al verbale di identificazione,nomina ed elezione di domicilio del 27 novembre 2021 della qualità di attoidoneo a conferire la conoscenza del processo; - alla qualificazionedell’irreperibilità, coniugata dell'elezione di domicilio, quale situazione in sédenotante volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; allaconsiderazione della vicenda procedimentale contenuta nel verbale del 27novembre 2021 alla stregua di un fattore sintomatico dell’intenzione delricorrente di evitare informazioni processuali.L’affermazione della Corte distrettuale nella seconda parte della motivazionesecondo cui l’istanza di rescissione rimane infondata anche utilizzando la griglianormativa indicata dalla Corte di Cassazione è il frutto di errori giuridici ed di untravisamento del compendio probatorio acquisto in esito all’istruttoria dispostanel giudizio di rinvio.In primo luogo, sono stati violati i principi enunciati nelle sentenze a Sezioniunite penali Ismail e Innaro, in forza dei quali la conoscenza effettiva delprocesso può essere desunta unicamente da atti processuali contenenti lavocazione in iudicium ed eventualmente dalla nomina del difensore di fiducia edall’elezione di domicilio ma soltanto se risulta effettivamente instaurato ilrapporto tra l’assistito ed il professionista. Situazione quest’ultima pacificamentenon realizzatasi nel caso in esame.Contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza impugnata, l'unico attoricevuto, il verbale di identificazione, nomina ed elezione di domicilio redattopresso il commissariato Romanina il 27 novembre 2021 non consentiva aHussein di venire a conoscenza della pendenza del processo a suo carico definitodalla sentenza di cui ha richiesto la rescissione, non risultato indicati in tale attoil reato di lesioni gravi o altra qualificazione giuridica del fatto addebitato, data eluogo di consumazione nonché altri elementi utili a connotarlo se non il nomedella persona offesa che non era conosciuto da [OSCURATO:PERSONA].Una volta esclusa la consapevolezza del condannato circa la pendenza delprocesso diventa irrilevante la circostanza, assai valorizzata dall’ordinanzaimpugnata che l’ha considerata strumentale, dell’essersi [OSCURATO:PERSONA] resolatitante rispetto alle ricerche del suo difensore.Nessun apprezzamento risulta effettuato all'ordinanza riguardo alla quantitàe all'efficacia dei tentativi di contatto tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né risultaindividuato il profilo di diversità della irreperibilità di quest'ultimo rispetto allageneralità dei casi idonei per giurisprudenza costante a denotare la negligenzainformativa del condannato.La situazione di irreperibilità emersa all'istruttoria e valorizzatanell’'ordinanza non esorbita dall'ordinaria casistica delle irreperibilità qualeelemento neutro al fine del giudizio di volontaria sottrazione alla conoscenza delprocesso.E’ stata ignorata la circostanza fattuale, messa in evidenza dalla sentenza diannullamento, della contestualità tra il verbale di identificazione del 27 novembre2021 e l'esecuzione di un ordine di arresto per l'altra causa, nonostante leconferme provenienti dall’istruttoria e in particolare dalle informazioni resedall’assistente di polizia giudiziaria che si era occupato redigere sia il verbale diidentificazione che il verbale di arresto.Proprio la concomitanza tra redazione del verbale di identificazione, privo didescrizione competa dell’addebito, e la successiva privazione della libertàpersonale per un periodo di tempo limitato, poteva ragionevolmente convincereTaje [OSCURATO:PERSONA] della cessazione di un’unica vicenda giudiziaria e della conseguenteinutilità di mantenere i contatti con il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], una volta rimessoin libertà.Dalle dichiarazioni rese in udienza da [OSCURATO:PERSONA] non si evince affatto chelo stesso, oltre che ad essere consapevole di essere stato arrestato per un fattodiversa rispetto alle lesioni a [OSCURATO:PERSONA], sia venuto a conoscenza che ilverbale di identificazione firmato in occasione dell’arresto si riferisse alprocedimento avente ad oggetto proprio l’episodio delle lesioni, potendoregionalmente essere convito che si trattasse di un atto relativo alla procedura diarresto.2.3. Con memoria tempestivamente depositata, la difesa del ricorrente haribadito, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, la fondatezza dellecensure dedotte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato.1.1. Con la sentenza n. 25180, in data 11 aprile 2025, la quinta sezione diquesta Corte nell’accogliere il primo motivo articolato da [OSCURATO:PERSONA] “perviolazione di legge processuale” e segnatamente per erronea applicazione delprevigente testo di cui all'art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen. non più invigore dal 10 gennaio 2023, aveva affermato, fissando un chiaro principio didritto, che «nella vicenda che qui ci occupa trova applicazione il nuovo testodell'art. 629-bis cod. proc. pen. come riformato dall'art. 37, comma 1, d.lgs. n.150 del 2022 che, come disposto dall'art. 6 di. n. 162 del 2022, è entrato invigore, in assenza di disposizioni transitorie, il 30 dicembre 2022. Ed invero, nelcaso in esame, la sentenza di primo grado, oggetto di richiesta di rescissione, èstata resa il 27 aprile 2023 ed è divenuta irrevocabile il 4 ottobre 2023 per cuinessun dubbio sussiste in ordine all'applicabilità della nuova disciplina perdendoogni rilevanza la questione, pur affrontata da questa Corte in altri procedimentiin tema di rescissione del giudicato (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024,Dedu, Rv. 285701; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv.282528), se ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza didisposizioni transitorie, debba farsi riferimento al momento della pronuncia dellasentenza passata in giudicato o a quello in cui il condannato in "assenza" haavuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare ildiritto di impugnazione straordinaria. Nel caso in esame, infatti, a prescinderedalla data in cui il ricorrente riferisce di aver avuto conoscenza della sentenza(19 giugno 2024, data in cui è stato eseguito l'arresto), già al momento in cui èpassata in giudicato la sentenza di condanna, era in vigore il testo dell'art. 629-bis cod. proc. pen. come novellato».Il giudice di legittimità aveva anche precisato le conseguenze nel casoconcreto dell’applicazione del divisato principio aggiungendo che «a norma dellanuova disciplina introdotta con la cd. [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quantostabilito in precedenza, il richiedente non ha più l'onere dimostrare l'incolpevolemancata conoscenza del processo, ma è sufficiente che provi che sia statodichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, eche non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senzasua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza delprocesso prima della pronuncia della sentenza».1.2. Come noto, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda chel'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione dellalegge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione,giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di dirittoespresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nelprovvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame delcompendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali delprovvedimento annullato (fra molte, Sez. 4, n. 41388 del 24/9/2013, DiGregorio, Rv. 256893; Sez. 3, n. 7882 del 10/1/2012, Montali, Rv. 252333).Nella specie, la Corte di appello, in sede di rinvio, anziché uniformarsi alpricipio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento lo ha esplicitamentedisatteso, ritenendolo erroneo («Si fa rispettosamente rilevare che, diversamenteda quanto ritenuto nella sentenza di annullamento con rinvio, alla fattispecie inesame vanno applicati gli art 420 bis 629 bis cod. proc. pen. nel testo previgentealla riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022, entrata in vigore il 30-12-2022, perchél'articolo 89 comma 1 del detto decreto prevede che, salvo quanto previsto daicommi 2 e 3 (non applicabili al caso di specie) quando nei processi pendentiall'entrata in vigore del presente decreto è stata già pronunciata, in qualsiasistato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto a procedersiin assenza dell'imputato continuano ad applicarsi le disposizioni del codiceprocedura penale e delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie delcodice procedura penale in materia di assenze anteriormente vigenti compresequelle relative alle questioni di nudità in appello e alla rescissione del giudicato»)ed ha esaminato il caso, per una rilevante parte del provvedimento (pagg. da 5 a8), applicando norme diverse da quelle individuate in modo vincolante dalGiudice ai sensi dell’art. 627, comma 3 cod. proc. pen.2. Il secondo motivo è parimenti fondato.2.1. La sentenza rescindente aveva ritenuto non appagante la motivazioneposta dalla Corte di appello a sostegno dell’imputabilità al ricorrente dellamancata conoscenza del procedimento e dei suoi sviluppi perché incentrata sullanomina di un difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio e sullacosiddetta “negligenza informativa”, intesa come mancata attivazionedell’interessato per conoscere l'andamento dell'iter procedimentale del cui avvioha comunque avuto notizia.Al riguardo aveva evidenziato che siffatto apparato giustificativo non erarispettoso del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità ed inparticolare da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro e Sez. U, n. 23948 del28/11/2019 Ismail, secondo cui «l'effettiva conoscenza del processo, chelegittima il giudizio in assenza, deve essere riferita all'accusa contenuta in unprovvedimento formale di vocatio in iudicium e non può essere desunta dallanomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione didomicilio presso il suo studio e la mera regolarità formale delle notifiche(eseguite, nel caso di specie, presso il difensore di fiducia domiciliatario) nessunainfluenza esercita sulla conoscenza effettiva del processo» Alla stregua di taliaffermazioni, prosegue la sentenza di annullamento, «la mera nomina delpredetto difensore (a cui è conseguita la pacifica inesistenza, ad initio e per tuttala durata del procedimento, di un effettivo rapporto professionale) e la mancataper sé sufficienti a ritenere, come ha invece affermato la Corte distrettuale, chela vocatio in iudicium sia stata regolarmente effettuata e la dichiarazione diassenza correttamente pronunziata», occorrendo, invece, che il giudice verifichi,anche in presenza di altri elementi, «che vi sia stata l'effettiva instaurazione diun rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargliritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimentoovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Tale volontaria sottrazione,però, deve ricavarsi da condotte positive, rispetto alle quali occorre unaccertamento in fatto anche con riferimento al coefficiente psicologico dellacondotta».Ad avviso della sentenza della quinta sezione penale, la valutazione dellaCorte di appello delle circostanze di fatto e dei presupposti legittimanti lacelebrazione del processo - la nomina del difensore di fiducia in una fase inizialedel procedimento, per di più eseguita contestualmente all'esecuzione di unordine di arresto per altra causa; la citazione a giudizio, notificata presso ildifensore domiciliatario, cui non ha fatto seguito la partecipazione al giudiziodell'imputato che pacificamente non ha intrattenuto alcun rapporto con ildifensore in assenza – non rispettava neanche il testo riformato dell'art. 629-biscod. proc. pen. «che ha rafforzato ulteriormente quanto già affermato inprecedenza dalla giurisprudenza avendo elevato il livello di garanzie perl'imputato assente attraverso la previsione che il processo può svolgersi inassenza quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è aconoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una suascelta volontaria e consapevole».Tanto posto, i Giudici di legittimità, nell’indicare ai sensi dell'art. 627 cod.proc. pen. il perimetro di cognizione del giudizio di rinvio, avevano evidenziato lanecessità di effettuare una più penetrante «verifica in ordine alla certaconoscenza del processo da parte del ricorrente e alla sua inequivoca e nonpresunta rinuncia a presenziarvi», al fine di adempiere al «dovere di controlloimposto al giudice della rescissione a cui sono demandati controlli (senzalimitazioni nella conduzione dell'accertamento), non solo formali, ma anchesostanziali, sui dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazionedel processo. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric), nel rispettodel principio secondo cui «la negligenza informativa dell'imputato, che non abbiamantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile, noncostituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza dellapendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. Ildifensore, d'altra parte, deve ritenersi abbia assolto all' "onere di allegazione"che gli compete (Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645-01) ».2.2. L’ordinanza impugnata non ha esaustivamente adempiuto al mandatoconferito al giudice del rinvio ed ha continuato, nonostante lo svolgimento diampia istruttoria e l’utilizzazione ai fini della decisione dei risultati di taleintegrazione probatoria, a ritenere decisivi i medesimi elementi fattualivalorizzati dal precedente provvedimento annullato, sia pure reinterpretandolicome sintomatici della scelta volontaria e consapevole dell’imputato di nonpartecipare al processo della cui pendenza aveva avuto piena conoscenza.Ancora una volta, sono state considerate decisive: le modalità dellanotificazione all’imputato del verbale di identificazione ed elezione di domiciliopresso il nominato il difensore di fiducia; la sua non rintracciabilità; lasistematica e reiterata sottrazione di [OSCURATO:PERSONA] ai contatti con il difensore difiducia per l’intera durata del processo; la scelta dello stesso difensore che loaveva assistito in altri procedimenti.Non è stato, però, affrontato il punto cruciale oggetto della verificademandata dalla sentenza rescindente ovvero la conoscenza da partedell’odierno ricorrente del procedimento pendente definito con la sentenzairrevocabile di cui è stata chiesta la rescissione.Siffatta conoscenza, il cui positivo accertamento non solo preclude ognipossibilità di invalidare la dichiarazione di assenza attraverso lo strumento dellarescissione ma consente di considerare gli elementi valorizzati dalla Cortedistrettuale, come si legge a pag. 12, altrettanti indicatori della scelta di TajeHusein di rendersi irreperibile al solo fine di « costruire strumentalmente unacondizione di apparente incolpevolezza», è stata data per assodata nonostantel’accertata mancata partecipazione dell’imputato al giudizio di primo senzanemmeno proporre appello avverso la sentenza di condanna e, soprattutto,nonostante il contenuto dell’atto per mezzo del quale era avvenuta lacomunicazione all’interessato di essere indagato per un reato non megliodefinito, mesi prima dell’esercizio dell’azione penale: il verbale di identificazione,elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia redatto dal personale dellapolizia giudiziaria senza le indicazioni minime necessarie per individuare lacontestazione addebitata al destinatario (l’unica frase presente è «indagato perdenuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA]»).Per di più, l'atto informativo era stato redatto e notificato contestualmenteall’esecuzione di ordine di carcerazione emesso in diverso procedimento, conmodalità tali da ingenerare nel destinatario confusione circa l’esistenza non didue ma di un unico procedimento a suo carico. Né in senso contrario possonovalorizzarsi le dichiarazioni rese, nel corso dell’istruttoria svoltasi nel giudizio dirinvio, da [OSCURATO:PERSONA], il quale, come si evince dal verbale allegato al ricorso aifini della sua autosufficienza, ha ammesso di avere compreso di essere statoarrestato per una vicenda diversa della lite con [OSCURATO:PERSONA] ma nulla ha riferito sullaconsapevolezza della pendenza del procedimento avvisato a seguo dleladenuncia sporta da quest’ultimo.In tale contesto, la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare edeventualmente confutare il rilievo difensivo secondo cui l’accertata assenza dicontatti di [OSCURATO:PERSONA] con il difensore di fiducia nel periodo successivo allacessazione della carcerazione iniziata con l’ordine di esecuzione notificatogli il 27novembre 2021 era spiegabile non con l’intenzione di rendersi “fintoinconsapevole”, bensì con la convinzione, non irragionevole, di non avere alcunanecessità di contattare il difensore stante l’avvenuta definizione dell’unicoprocedimento penale cui era sottoposto.3. Il ricorso, per quanto sin qui evidenziato, deve essere accolto con ilconseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte diappello di Roma per il nuovo giudizio da svolgersi nell'osservanza degli indicatiprincipi, provvedendo a colmare le individuate lacune motivazionali. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Roma.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente