CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 luglio 2021
Cassazione n. 41162/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in data 26/10/2020 il GUP presso il Tribunale di Brescia applicava a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, ritenuta la contestata aggravante e concessegli le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente del rito, la pena di mesi due e giorni 20 di arresto ed euro 1000 di ammenda - con sostituzione della pena suddet- ta in lavoro di pubblica utilità da svolgersi per 84 giorni presso ente convenzionato per il reato p. e p. dall'art. 186, co. 2, lett. c) e 2 sexies D.Lgs. 285/1992, per aver condotto il veicolo targato [OSCURATO:TARGA], in stato di ebbrezza conseguente all'uso di be- vande alcoliche, con un tasso alcolennico accertato pari a 1,96 g/I al primo rilievo e 1,92 g/I al secondo, in Montichiari il 17/11/2018. Veniva irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 12 mesi, la cui esecuzione veniva differita all'esito del lavoro di pubblica utilità. Nulla veniva disposto quanto alla confisca dell'autovettura. 2. Contro il provvedimento sopra indicato ricorre il Procuratore Generale del- la Repubblica di Brescia, deducendo come unico motivo la violazione dell'art.186 comma 2 lett. c) D. L.vo 285/92. Deduce il PG ricorrente che-tdelle due l'una: o il veicolo appartiene a terzi per cui la sanzione amministrativa accessoria minima di un anno doveva essere raddop- piata ad anni due, oppure appartiene all'imputato e doveva essere confiscato. Il GUP nel provvedimento impugnato -ci si duole- nulla dice circa la proprietà del veicolo. Chiede, pertanto, che questa Corte voglia annullare l'impugnata sentenza sul punto con ogni conseguente provvedimento di legge. 3. Il PG presso questa Corte di legittimità in data 26/7/2021 ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen.i chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla sanzione accessoria. 4. Il ricorso è fondato. Sussiste la lamentata violazione di legge, in quanto la norma di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada prevede come obbligatoria la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codi- ce penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Qua- lora, invece, il veicolo appartenga a terzi, la confisca non può essere disposta, ma il giudice deve raddoppiare la durata della disposta sospensione della patente (cfr. sul punto, ex multis, questa Sez. 4, n. 18517 del 27/3/2009, Parodo, Rv. 243997). Quanto all'appartenenza del veicolo va ricordato che questa Corte di legitti- mità ha in più occasioni chiarito che la nozione di "appartenenza" del veicolo a per- sona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazio- ne nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (cfr. ex multis Sez. 4, n. 36425 del 29/3/2013, Bernacca, Rv, 256762; Sez. 4. n. 20610 del 26/2/2010, Messina, Rv. 247326). Nel caso che ci occupa, non risulta né disposta la confisca del veicolo e nemmeno raddoppiata la sospensione della patente (indicata in anni uno). Si tratta, con tutta evidenza, di due previsioni alternative, interdipendenti, per cui, caduta o posta in contestazione l'una, diviene immediatamente applicabile l'altra. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla questione concernente la sanzione amministrativa accessoria da applicare con rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Brescia. Il giudice del rinvio dovrà verificare il veicolo di cui all'imputazione apparte- neva -nel senso specificato sopra- al Boschetti. Se tale verifica dovesse avere effetto positivo il giudice del merito ne darà conto in motivazione, e confermerà la disposta sospensione della patente di guida per anni uno, ma disporrà anche la confisca del veicolo. Viceversa, se la [OSCURATO:PERSONA] apparteneva ad un terzo, non andrà operata la confisca, ma la sanzione amministra- tiva accessoria della sospensione della patente di guida dovrà raddoppiata, salvo poi, naturalmente, i successivi provvedimenti di cui all'art. 186 co.9bis CDS in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità. 5. L'efficacia di tali statuizioni, tuttavia, come peraltro correttamente già fat- to nella sentenza impugnata, andrà sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà, infatti, essere dichia- rata l'estinzione del reato e ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente di guida e revocata l'eventuale confisca. Come chiarito da questa Corte di legittimità, infatti, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospen- sione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo, ma contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'e- sito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (vedasi Sez. 4, n. 12262 del 8/2/2018, Ferrarini, Rv. 27253; conf. Sez. 4, n. 48330 del 7/9/2017, Braghetto, Rv. 27104001). Il ragionamento - che il Collegio condivide- muove correttamente dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 186, comma 9-bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice "ripristini" le sanzioni ammini- strative accessorie della sospensione della patente e della confisca; e risulta del tut- to coerente con l'effetto pratico perseguito dal legislatore, nel regolare gli ambiti funzionali della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribu- nale di Brescia. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2021 Il C sigliere estensore