CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11921/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
su foglio separato da intendersi materialmentecongiunta al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa designata allagestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in personadel procuratore speciale; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Graziosi, in virtù di procura in calce e congiunta telematicamente alcontroricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 25346/2024Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 11921/2026Data pubblicazione 30/04/2026per la cassazione della sentenza n. 1738/2024 della CORTE d’APPELLOdi BOLOGNA, depositata il 17 settembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza 17 settembre2024, n. 1738 della Corte d’appello di Bologna;la compagnia assicurativa ha resistito con controricorso;in data 25 giugno 2025, il consigliere a ciò delegato ha proposto ladefinizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., sulpresupposto dell’inammissibilità dello stesso;ricevuta la comunicazione della proposta, il difensore del ricorrenteha peraltro formulato tempestiva istanza di decisione del ricorso, la cuitrattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensidell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.;il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Considerato che:in data 19 gennaio 2026 è stata depositata dichiarazione di rinunciaal ricorso sottoscritta dalla parte ricorrente, nonché, per accettazione,dalla parte controricorrente;la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma,cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistonole condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio dicassazione;a norma dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non si deveprovvedere sulle spese.[OSCURATO:PERSONA] MotiviNumero registro generale 25346/2024Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 11921/2026Data pubblicazione 30/04/2026La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 20 febbraio 2026.Il PresidenteLina Rubino