CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01338/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];40••l , Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il il 16 dicembre 2020 dal Tribunale di Palermo, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.95, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Palermo il 12 settembre 2017; considerato che í motivi di censura non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la sussistenza del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione era idonea a incidere sulla presunzione iuris tantum di superamento della soglia reddituale (Sez. 5, n. 23713 del 20/05/2021, Rv. 281438 - 01); considerato che il secondo motivo non si confronta con le specifiche ragioni già esposte a pag. 2 della sentenza di primo grado, che integra la conforme sentenza di appello; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il