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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 24404/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22524/2018 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 715/2018 depositata il 22/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia nr.715 del 22/3/2018 in epigrafe indicata; [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso corroborato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] SPA è rimasta intimata.

La Corte lagunare ha deciso sull'appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza non definitiva n. 399 del 2016 emessa dal Tribunale di Venezia, resa in materia di opposizione a precetto, avendo [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di primo grado, proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.119 2010 00056707 42 -, notificatagli da [OSCURATO:SOCIETA]; segnatamente, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello, accogliendo l'eccezione di tardività formulata dall'appellato.

In particolare, la Corte territoriale , sulla premessa che la sentenza di primo grado era stata depositata il 3/03/2016 e l'atto di appello era stato consegnato per la notifica all'Ufficiale giudiziario il [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo ha ritenuto tradivo, in quanto non rispettoso del termine decadenziale di sei mesi di cui all'art.327 cod.proc.civ., tenuto conto del fatto che ai procedimenti in materia di opposizione all'esecuzione, senza distinzione alcuna, non si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 della legge n.742/1969 e 92 del R.D. n.12/1941. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n.742/1969, nonché dell'art.92 dell'Ordinamento giudiziario n.12/1941, concernenti l'applicazione della sospensione feriale dei termini che -a parere del ricorrente -nel caso era applicabile.

Secondo il ricorrente Ministero, l'opposizione al precetto non è un'opposizione esecutiva alla stregua delle altre, che nascono come incidenti di una esecuzione già in atto, ma è un ordinario giudizio di cognizione collocato prima dell'inizio in senso tecnico dell'esecuzione e ad essa si applica la sospensione feriale dei termini, di guisa che l'appello risultava tempestivamente proposto nel presente caso.

Il motivo è infondato, giacchè, come da consolidato principio, «L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. » (Cass.il. 22484 del 22/10/2014; v. pure Cass. n. 2708 del 10/02/2005; Cass. n. 17328 del 03/07/2018; Cass. n.294 del 09/01/2020) .

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione degli articoli 102 c.p.c. e 24 Cost.in quanto la [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario, non era stata chiamata in giudizio e la sentenza pronunciata in assenza di un litisconsorte viene ritenuta inutiliter data.

Il ministero censura quindi la mancata evocazione in giudizio nella fase di merito del litisconsorte consorte necessario [OSCURATO:SOCIETA], lamentando il mancato rilievo virgola in sede di giudizio di merito, della incompletezza del contraddittorio.

Ciò in quanto riteneva che la domanda principale di merito e la subordinata contenessero aspetti concreti suscettibili, in caso di accoglimento, di produrre effetti diretti in sé pregiudizievoli rispetto alla sfera giuridica di un soggetto terzo non evocato in giudizio nella fase di merito medesima, quale appunto [OSCURATO:SOCIETA].

Anche detto motivo è infondato in quanto il Ministero rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione ad [OSCURATO:SOCIETA]: i debitori devono indirizzare al ministero le eventuali richieste volte a una corretta determinazione delle somme dovute la cui liquidazione in concreto e nel dettaglio non è stata fatta dal giudice penale, in quanto non di sua competenza.

Il ministero inoltre non ha dato prova dei presupposti di fatto che giustificassero l'integrazione del contraddittorio, essendosi limitato solo a riferire di “effetti diretti in sé pregiudizievoli rispetto alla sfera giuridica di un soggetto terzo non evocatoin giudizio nella fase di merito”.

Il ricorso va rigettato con condanna alle spese di giudizio che seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte costituita.

P.Q.M. -Rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente Ministero alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 10.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22524/2018 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 715/2018 depositata il 22/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia nr.715 del 22/3/2018 in epigrafe indicata; [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso corroborato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] SPA è rimasta intimata. La Corte lagunare ha deciso sull'appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza non definitiva n. 399 del 2016 emessa dal Tribunale di Venezia, resa in materia di opposizione a precetto, avendo [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di primo grado, proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.119 2010 00056707 42 -, notificatagli da [OSCURATO:SOCIETA]; segnatamente, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello, accogliendo l'eccezione di tardività formulata dall'appellato. In particolare, la Corte territoriale , sulla premessa che la sentenza di primo grado era stata depositata il 3/03/2016 e l'atto di appello era stato consegnato per la notifica all'Ufficiale giudiziario il [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo ha ritenuto tradivo, in quanto non rispettoso del termine decadenziale di sei mesi di cui all'art.327 cod.proc.civ., tenuto conto del fatto che ai procedimenti in materia di opposizione all'esecuzione, senza distinzione alcuna, non si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 della legge n.742/1969 e 92 del R.D. n.12/1941. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n.742/1969, nonché dell'art.92 dell'Ordinamento giudiziario n.12/1941, concernenti l'applicazione della sospensione feriale dei termini che -a parere del ricorrente -nel caso era applicabile. Secondo il ricorrente Ministero, l'opposizione al precetto non è un'opposizione esecutiva alla stregua delle altre, che nascono come incidenti di una esecuzione già in atto, ma è un ordinario giudizio di cognizione collocato prima dell'inizio in senso tecnico dell'esecuzione e ad essa si applica la sospensione feriale dei termini, di guisa che l'appello risultava tempestivamente proposto nel presente caso. Il motivo è infondato, giacchè, come da consolidato principio, «L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. » (Cass.il. 22484 del 22/10/2014; v. pure Cass. n. 2708 del 10/02/2005; Cass. n. 17328 del 03/07/2018; Cass. n.294 del 09/01/2020) . Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione degli articoli 102 c.p.c. e 24 Cost.in quanto la [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario, non era stata chiamata in giudizio e la sentenza pronunciata in assenza di un litisconsorte viene ritenuta inutiliter data. Il ministero censura quindi la mancata evocazione in giudizio nella fase di merito del litisconsorte consorte necessario [OSCURATO:SOCIETA], lamentando il mancato rilievo virgola in sede di giudizio di merito, della incompletezza del contraddittorio. Ciò in quanto riteneva che la domanda principale di merito e la subordinata contenessero aspetti concreti suscettibili, in caso di accoglimento, di produrre effetti diretti in sé pregiudizievoli rispetto alla sfera giuridica di un soggetto terzo non evocato in giudizio nella fase di merito medesima, quale appunto [OSCURATO:SOCIETA]. Anche detto motivo è infondato in quanto il Ministero rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione ad [OSCURATO:SOCIETA]: i debitori devono indirizzare al ministero le eventuali richieste volte a una corretta determinazione delle somme dovute la cui liquidazione in concreto e nel dettaglio non è stata fatta dal giudice penale, in quanto non di sua competenza. Il ministero inoltre non ha dato prova dei presupposti di fatto che giustificassero l'integrazione del contraddittorio, essendosi limitato solo a riferire di “effetti diretti in sé pregiudizievoli rispetto alla sfera giuridica di un soggetto terzo non evocatoin giudizio nella fase di merito”. Il ricorso va rigettato con condanna alle spese di giudizio che seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte costituita. P.Q.M. -Rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente Ministero alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 10.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric
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