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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 1976

Cassazione n. 08689/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1976 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti,\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che ha rigettato la proposta domanda di equa riparazione per la custodia cautelare dal predetto sofferta in relazione al delitto di concorso in incendio doloso.

Deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta ostativa al riconoscimento della riparazione.

Il ricorso è tardivo e, perciò, inammissibile.

Va ricordato che il termine per impugnare i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale è pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.; e che tale termine nella specie decorreva dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, avvenuta in data 31/01/2023.

Il ricorso è stato inviato a mezzo pec il 01/03/2023, ossia dopo lo spirare del termine per impugnare, previsto a pena di decadenza.

Il ricorso è perciò affetto da tardività, con le conseguenze di cui al combinato disposto degli artt.585 e 591 cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1976 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti,\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che ha rigettato la proposta domanda di equa riparazione per la custodia cautelare dal predetto sofferta in relazione al delitto di concorso in incendio doloso. Deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta ostativa al riconoscimento della riparazione. Il ricorso è tardivo e, perciò, inammissibile. Va ricordato che il termine per impugnare i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale è pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.; e che tale termine nella specie decorreva dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, avvenuta in data 31/01/2023. Il ricorso è stato inviato a mezzo pec il 01/03/2023, ossia dopo lo spirare del termine per impugnare, previsto a pena di decadenza. Il ricorso è perciò affetto da tardività, con le conseguenze di cui al combinato disposto degli artt.585 e 591 cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 08689/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris