CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 46729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Foggia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, decideva sull'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. contro il provvedimento con il quale il Tribunale, all'esito della pronuncia di estinzione del reato per prescrizione (dichiarata con sentenza del 2 febbraio 2023 con motivazione contestuale) aveva rigettato la richiesta di restituzione di alcuni beni rinvenuti nella disponibilità del ricorrente e, segnatamente, di una patente di guida e di una carta d'identità contraffatte, oltre che di un muletto privo di dati identificativi e di una moto con telaio abraso. Il Tribunale rilevava la carenza di motivazione del provvedimento che aveva disposto la confisca, ma non restituiva i beni vincolati in quanto riteneva che gli stessi fossero passibili di confisca obbligatoria. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 240 cod. pen.): non sarebbe stata accertata l'illiceità delle cose in sequestro e, precipuamente, del muletto di colore giallo; pertanto non poteva dirsi che la detenzione o l'alienazione di tali beni costituisse reato ed imponesse la confisca ai sensi art. 240, comma 2 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 collegio ritiene che l'atto di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. debba essere qualificato come "opposizione" al provvedimento del Tribunale che, in data 6 aprile 2023, ha respinto, in qualità di "giudice dell'esecuzione" la richiesta di dissequestro dei beni vincolati. Si riafferma, infatti, che l'intervenuta prescrizione di un reato in relazione al quale è prevista la confisca obbligatoria non preclude l'adozione del provvedimento ablativo, sempre che ne siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi; in tal caso la cognizione sulla adozione della confisca, ovvero sul dissequestro dei beni spetta al giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 666 e 676 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273534 - 01). La riqualificazione è necessaria per consentire che sulla richiesta di restituzione si sviluppi la sequenza procedimentale prevista agli artt. 676 e 664, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che il rigetto della richiesta di restituzione debba essere "opposto" e che l'eventuale ulteriore provvedimento reiettivo possa essere, invece, oggetto di ricorso per cassazione. P.Q.M. Qualificato ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667 comma 4, cod. proc. pen. l'atto di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 20 o