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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07501/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 114-31004/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta genericità e difetto di specifico confronto con le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto di qualificazione penalistica del fatto illecito e negazione della causa di non punibilità per la minima offensività del fatto.

1.1. L'art. 131 bis cod. pen stabilisce espressamente che la causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa è applicabile, in astratto, a tutti i reati " " che si presentino come effetto di un comportamento non abituale.

La particolare tenuità dell'offesa va scrutinata, secondo i parametri normativi indicati al primo comma dell'art. 133 cod. pen., attraverso l'esame delle "modalità della condotta e <...> l'esiguità del danno o del pericolo".

Dall'analisi della predetta disposizione risulta che, al fine di divisare la particolare tenuità dell'offesa, è ineludibile attingere al "serbatoio" di criteri indicati al solo primo comma dell'art. 133 del codice sostanziale, che già indirizza il giudice nella misura sanzionatoria del caso concreto.

Non è tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi elencati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6, n. 55107, del 8/11/2018, Rv. 274647).

1.2. Orbene, nella fattispecie la Corte dà atto che attraverso un prolungato costume frodatorio l'imputato ha conseguito una retribuzione, per quanto minimale e restituita, comunque non dovuta.

La Corte ha fatto leva, diffusamente, sulla non occasionalità della condotta che ha "formato" il reato nel contratto a prestazioni corrispettive di durata prolungata nel tempo.

Il che non consente di ritenere che la motivazione spesa sia mancante o manifestamente illogica, né può giudicarsi altrimenti contraddittoria rispetto alla misura della sanzione inflitta, dovendo questa parametrarsi rispetto ad una fattispecie già ritenuta pienamente offensiva.

Tantomeno la decisione della Corte di merito risulta affetta da violazione di legge, in quanto non appare nella fattispecie compromesso alcun criterio legale di valutazione della gravità (intesa come massa) dell'offesa; che anzi è stata apprezzata nella sua dimensione ontologica per la "durata" della illecita locupletazione e articolata morfologia dell'inganno.

1.3. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, per i reati accertati di cui all'art. 640 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alle ipotesi descritte in imputazione sulla base di un mosaico di dati indizianti coagulati intorno al ricorrente per il dato univoco della discordanza tra registrazione della presenza e assenza di fatto, non previamente giustificata, che va qualificata penalmente nei sensi delle fattispecie contestate al ricorrente (Sez. 2, n. 34773, del 17/6/2016, Rv. 267855, che richiama un orientamento storicizzato sin da Sez. 2, n. 6512, del 12/2/1985, Rv. 169953).

I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in 114-31004/2023 motivazione;, senza cioè indicare Je ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del prcvvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 114-31004/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta genericità e difetto di specifico confronto con le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto di qualificazione penalistica del fatto illecito e negazione della causa di non punibilità per la minima offensività del fatto. 1.1. L'art. 131 bis cod. pen stabilisce espressamente che la causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa è applicabile, in astratto, a tutti i reati " " che si presentino come effetto di un comportamento non abituale. La particolare tenuità dell'offesa va scrutinata, secondo i parametri normativi indicati al primo comma dell'art. 133 cod. pen., attraverso l'esame delle "modalità della condotta e <...> l'esiguità del danno o del pericolo". Dall'analisi della predetta disposizione risulta che, al fine di divisare la particolare tenuità dell'offesa, è ineludibile attingere al "serbatoio" di criteri indicati al solo primo comma dell'art. 133 del codice sostanziale, che già indirizza il giudice nella misura sanzionatoria del caso concreto. Non è tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi elencati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6, n. 55107, del 8/11/2018, Rv. 274647). 1.2. Orbene, nella fattispecie la Corte dà atto che attraverso un prolungato costume frodatorio l'imputato ha conseguito una retribuzione, per quanto minimale e restituita, comunque non dovuta. La Corte ha fatto leva, diffusamente, sulla non occasionalità della condotta che ha "formato" il reato nel contratto a prestazioni corrispettive di durata prolungata nel tempo. Il che non consente di ritenere che la motivazione spesa sia mancante o manifestamente illogica, né può giudicarsi altrimenti contraddittoria rispetto alla misura della sanzione inflitta, dovendo questa parametrarsi rispetto ad una fattispecie già ritenuta pienamente offensiva. Tantomeno la decisione della Corte di merito risulta affetta da violazione di legge, in quanto non appare nella fattispecie compromesso alcun criterio legale di valutazione della gravità (intesa come massa) dell'offesa; che anzi è stata apprezzata nella sua dimensione ontologica per la "durata" della illecita locupletazione e articolata morfologia dell'inganno. 1.3. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, per i reati accertati di cui all'art. 640 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alle ipotesi descritte in imputazione sulla base di un mosaico di dati indizianti coagulati intorno al ricorrente per il dato univoco della discordanza tra registrazione della presenza e assenza di fatto, non previamente giustificata, che va qualificata penalmente nei sensi delle fattispecie contestate al ricorrente (Sez. 2, n. 34773, del 17/6/2016, Rv. 267855, che richiama un orientamento storicizzato sin da Sez. 2, n. 6512, del 12/2/1985, Rv. 169953). I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in 114-31004/2023 motivazione;, senza cioè indicare Je ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del prcvvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 genn
Sentenza Cassazione n. 07501/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris