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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 28032/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22504/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 903/2021 depositata il02/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 903 del 2021, della Corte di appello di Venezia, esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato alla deducente un precetto fondato su un decreto ingiuntivo del pagamento del prezzo di una compravendita immobiliare; - la deducente si era opposta al precetto, eccependo la compensazione con un controcredito incorporato in un assegno; - il precettante, costituitosi per resistere, aveva dedotto che l’assegno era stato consegnato, privo di data e intestazione, al marito della deducente, [OSCURATO:PERSONA], “a garanzia” di un credito vantato da quest’ultimo, inséguito estinto; - il Tribunale aveva accolto l’opposizione, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui: - nella ricostruzione di parte opponente, in occasione della compravendita le parti si erano accordate nel senso che il prezzo dell’alienazione sarebbe stato il parziale rimborso della somma di 350.000 euro dovuta, per rapporti pregressi, dal venditore Pietrangelo all’acquirente Rossetto; - quest’ultimo aveva chiesto e ottenuto che nel contratto traslativo figurasse come acquirente la moglie, ossia l’odierna deducente; - le parti non avevano redatto una controscrittura, ma avevano pattuito che Pietrangelo consegnasse a Rossetto, come in effetti avvenne 15 giorni dopo il rogito, un assegno privo di data e beneficiario che “garantisse” la mancata richiesta del pagamento del prezzo per l’acquisto del cespite immobiliare; - posta quella ricostruzione, ne doveva però derivare che in occasione della vendita l’accordo sottostante si era perfezionato trilatere, il credito sottostante l’assegno, consegnato in bianco, era stato in realtà già estinto, e il fatto estintivo così assunto, che privava di valore causale tra le parti il preteso titolo di credito, avrebbe dovuto dedursi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo come non era stato fatto; resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615, cod. proc. civ., e dell’art. 5, r.d. n. 1736 del 1933, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non venivano in questione i limiti in cui il debitore precettato può resistere a un’esecuzione minacciata con titolo giudiziale definitivo, bensì l’opponibilità di un controcredito fondato su titolo di credito al portatore per come rilasciato; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615, cod. proc. civ., e degli artt. 1241, 1243, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente era divenuta titolare della ragione di credito, consacrata nell’assegno, solo dopo la violazione, da parte di Pietrangelo, dell’accordo di non esigere il prezzo della compravendita, e solo dopo l’acquisizione del materiale possesso del titolo, avvenuta dopo lo spirare del termine per opporre il decreto ingiuntivo, sicché la promessa di pagamento contenuta nell’assegno rilasciato in bianco era divenuta attuale solo successivamente alla condotta abusiva del precettante e il relativo credito non poteva considerarsi previamente inesistente; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615, cod. proc. civ., e degli artt. 1988, 2003, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente era risultata portatrice del titolo e, seppure la sottesa funzione di “garanzia” si fosse ritenuta invalida, restava il valore proprio della promessa di pagamento; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615, cod. proc. civ., e degli artt. 1, 2, r.d. n. 1736 del 1933, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che con l’opposizione non era stata contestato il credito sotteso al decreto ingiuntivo, ma si era fatto valere il possesso del titolo acquisito dopo la definitività del monito, con conseguente compensabilità; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1175, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la condotta del precettante era stata contraria agli obblighi di correttezza e buona fede, e dunque non avallabile; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, i base ai patti, solamente con l’ingiunzione la deducente era divenuta titolare del controcredito, sicché non vi era alcuna inesistenza dello stesso; con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo che la domanda svolta con l’opposizione fosse quella di dichiarare inesistente il credito derivante dalla compravendita, mentre era stata quella di opporre in compensazione estintiva il controcredito all’esito come detto insorto; consideratoche il primo motivo è inammissibile; la censura, infatti, non si misura con la ragione decisoria che è stata quella dell’anteriorità del controcredito causale, espressamente dichiarata dalla parte deducente, rispetto al termine per opporre il decreto ingiuntivo, con conseguente giudicato ostativo trattandosi di fatto deducibile; il secondo, terzo, quarto e sesto motivo, da trattare congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; la rilevata anteriorità del controcredito causale estintivo per compensazione prescinde dalla consegna dell’assegno che sarebbe avvenuta al marito della deducente, da parte del precettante, e solo dopo lo spirare del termine per opporsi al monito dal primo alla moglie; l’assegno, cioè, ovvero la promessa di pagamento ivi contenuta, erano relativi a un controcredito già esistente nel momento della stessa vendita, non sorto dopo, sicché tale fatto avrebbe dovuto dedursi, in tesi, con l’opposizione a decreto ingiuntivo; le censure, ancora una volta, non aggrediscono utilmente la ragione decisoria; il quinto motivo è quindi assorbito; il sesto motivo è inammissibile; l’interpretazione della domanda non è ragione di nullità della sentenza, né vi è alcuna omessa pronuncia posto che la decisione di seconde cure, con l’assorbente ragione decisoria più volte richiamata, ha risposto a ogni profilo dell’opposizione; il ricorso, inammissibili i motivi diverso dal quinto ed assorbito il quinto, va quindi dichiarato inammissibile; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente, liquidate in euro 10.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22504/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 903/2021 depositata il02/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 903 del 2021, della Corte di appello di Venezia, esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato alla deducente un precetto fondato su un decreto ingiuntivo del pagamento del prezzo di una compravendita immobiliare; - la deducente si era opposta al precetto, eccependo la compensazione con un controcredito incorporato in un assegno; - il precettante, costituitosi per resistere, aveva dedotto che l’assegno era stato consegnato, privo di data e intestazione, al marito della deducente, [OSCURATO:PERSONA], “a garanzia” di un credito vantato da quest’ultimo, inséguito estinto; - il Tribunale aveva accolto l’opposizione, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui: - nella ricostruzione di parte opponente, in occasione della compravendita le parti si erano accordate nel senso che il prezzo dell’alienazione sarebbe stato il parziale rimborso della somma di 350.000 euro dovuta, per rapporti pregressi, dal venditore Pietrangelo all’acquirente Rossetto; - quest’ultimo aveva chiesto e ottenuto che nel contratto traslativo figurasse come acquirente la moglie, ossia l’odierna deducente; - le parti non avevano redatto una controscrittura, ma avevano pattuito che Pietrangelo consegnasse a Rossetto, come in effetti avvenne 15 giorni dopo il rogito, un assegno privo di data e beneficiario che “garantisse” la mancata richiesta del pagamento del prezzo per l’acquisto del cespite immobiliare; - posta quella ricostruzione, ne doveva però derivare che in occasione della vendita l’accordo sottostante si era perfezionato trilatere, il credito sottostante l’assegno, consegnato in bianco, era stato in realtà già estinto, e il fatto estintivo così assunto, che privava di valore causale tra le parti il preteso titolo di credito, avrebbe dovuto dedursi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo come non era stato fatto; resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615, cod. proc. civ., e dell’art. 5, r.d. n. 1736 del 1933, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non venivano in questione i limiti in cui il debitore precettato può resistere a un’esecuzione minacciata con titolo giudiziale definitivo, bensì l’opponibilità di un controcredito fondato su titolo di credito al portatore per come rilasciato; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615, cod. proc. civ., e degli artt. 1241, 1243, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente era divenuta titolare della ragione di credito, consacrata nell’assegno, solo dopo la violazione, da parte di Pietrangelo, dell’accordo di non esigere il prezzo della compravendita, e solo dopo l’acquisizione del materiale possesso del titolo, avvenuta dopo lo spirare del termine per opporre il decreto ingiuntivo, sicché la promessa di pagamento contenuta nell’assegno rilasciato in bianco era divenuta attuale solo successivamente alla condotta abusiva del precettante e il relativo credito non poteva considerarsi previamente inesistente; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615, cod. proc. civ., e degli artt. 1988, 2003, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente era risultata portatrice del titolo e, seppure la sottesa funzione di “garanzia” si fosse ritenuta invalida, restava il valore proprio della promessa di pagamento; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615, cod. proc. civ., e degli artt. 1, 2, r.d. n. 1736 del 1933, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che con l’opposizione non era stata contestato il credito sotteso al decreto ingiuntivo, ma si era fatto valere il possesso del titolo acquisito dopo la definitività del monito, con conseguente compensabilità; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1175, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la condotta del precettante era stata contraria agli obblighi di correttezza e buona fede, e dunque non avallabile; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, i base ai patti, solamente con l’ingiunzione la deducente era divenuta titolare del controcredito, sicché non vi era alcuna inesistenza dello stesso; con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo che la domanda svolta con l’opposizione fosse quella di dichiarare inesistente il credito derivante dalla compravendita, mentre era stata quella di opporre in compensazione estintiva il controcredito all’esito come detto insorto; consideratoche il primo motivo è inammissibile; la censura, infatti, non si misura con la ragione decisoria che è stata quella dell’anteriorità del controcredito causale, espressamente dichiarata dalla parte deducente, rispetto al termine per opporre il decreto ingiuntivo, con conseguente giudicato ostativo trattandosi di fatto deducibile; il secondo, terzo, quarto e sesto motivo, da trattare congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; la rilevata anteriorità del controcredito causale estintivo per compensazione prescinde dalla consegna dell’assegno che sarebbe avvenuta al marito della deducente, da parte del precettante, e solo dopo lo spirare del termine per opporsi al monito dal primo alla moglie; l’assegno, cioè, ovvero la promessa di pagamento ivi contenuta, erano relativi a un controcredito già esistente nel momento della stessa vendita, non sorto dopo, sicché tale fatto avrebbe dovuto dedursi, in tesi, con l’opposizione a decreto ingiuntivo; le censure, ancora una volta, non aggrediscono utilmente la ragione decisoria; il quinto motivo è quindi assorbito; il sesto motivo è inammissibile; l’interpretazione della domanda non è ragione di nullità della sentenza, né vi è alcuna omessa pronuncia posto che la decisione di seconde cure, con l’assorbente ragione decisoria più volte richiamata, ha risposto a ogni profilo dell’opposizione; il ricorso, inammissibili i motivi diverso dal quinto ed assorbito il quinto, va quindi dichiarato inammissibile; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente, liquidate in euro 10.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento,
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