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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 38648/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 14 gennaio 2021 la Corte di Appello di Catanzaro; quale giudice della esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di VESCIO Matteo volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, la Corte osserva che non emergono elementi sintomatici di una originaria ed unitaria programmazione delittuosa, ricorrendo, al contrario, circostanze indicative della esistenza di autonome e separate deliberazioni criminose.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VESCIO Matteo deducendo come motivo di ricorso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

E' stata depositata memoria aggiuntiva in prossimità della trattazione di udienza, con cui si ribadisce il contenuto del ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 14 gennaio 2021 la Corte di Appello di Catanzaro; quale giudice della esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di VESCIO Matteo volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, la Corte osserva che non emergono elementi sintomatici di una originaria ed unitaria programmazione delittuosa, ricorrendo, al contrario, circostanze indicative della esistenza di autonome e separate deliberazioni criminose. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VESCIO Matteo deducendo come motivo di ricorso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. E' stata depositata memoria aggiuntiva in prossimità della trattazione di udienza, con cui si ribadisce il contenuto del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P s
Sentenza Cassazione n. 38648/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris