CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 32129/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente O UDINANZA sul ricorso 31207-2019 propos to da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] ' 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rì,.)presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], PERUGINO E !UNO; - intimati - avverso la sentenza n. 1621/; )19 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, anche "[OSCURATO:PERSONA]"), premettendo di aver agito per il risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori della detta società fallita, per i pregiudizi dagli stessì arrecati alla predette società ed ai creditori sociali a causa di illeciti commessi nella gestion: sociale, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SolimenE,‘ Ciro e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: • la declaratoria della simulazipne assoluta o la revoca ex art. 2901 c.c. della convenzione patrimon í.le contenuta nel verbale di separazione personale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], omologata con decreto emesso dal Tribunale di Napoli il 17.6.2008, nonché dell'atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 180739, racc. 15935, con il quale il Salimene aveva trasferito alla Papa la piena proprietà dei seguenti immobili: 1. appartamento sito nel Comune di Pietrastornina, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, al piano primo, riportato nel NCEU al foglio 6, mappale 614, sub 2, vi E [OSCURATO:PERSONA] n. 11, piano 1, categ. A/4, cl. 4, vani 1,5; 2. fabbricato con annessa 5rea scoperta pertinenziale di circa mq. 230, nel Comune dì Portici, al I viale Camaggio n. 3, indentificato nel NCEU al foglio 4, mappale 148, sub 1, viale I Camaggio n. 13, piano i, categ. A/7, cl. 2, vani 6 nonché sub 2, viale I Camaggio n. 1'3, piano 51, categ. C/2, cl. 4; • ti declaratoria di simulazione assoluta o, in via subordinata, la simulazione relativa oggettiva e la nullità della donazione per difetto della prescritta forma ad subsantiam o, in via ulteriormente gradata, la revoca ex art. 2901 c.c., del contratto di compravendita per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 180858, racc. 15997, kic. 2019 n. 31207 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 30.7.2008 ai nn. 42364/27509, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà del seguente immobile, facente parte del fabbricato in Portici alla via Rossano n. 51/A, oggi via Zumbini e più precisamente: appartamento al terzo piano oltre il rialzato, distinto con il n. 24, confinante con pianerottolo e cassa scale, appartamento int. 23, viale Comunale ma Casa, riportato al NCEU al foglio 1, mappale 134, sub 25, viale Rossano n. 51, piano 3, int. 24, categ. A/2, cl. 6, vani 6,5; • la declaratoria di simulazione assoluta o, in subordine, la revoca o l'inefficacia ex art. 2901, del negozio per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ,rep. 180858, racc. 15997, in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva acconsentito all'iscrizione di ipoteca convenzionale sull'immobile vendutogli nonché dell'iscrizione di ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli 2 il [OSCURATO:DATA_NASCITA], al nn. 57502/8945 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e contro [OSCURATO:PERSONA], ordinandone la cancellazione; • l'ordine ai competent: Uffici dell'Agenzia del Territorio dell'effettuazione delle conseguenziali trascrizioni e/o annotazioni dell'emananda sentenza. Si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo, nel merito, l'infondatezza delle domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Portici, con sentenza n. 31/2013, depositata il 30.1.2013, statuì nei termini appreso indicati: A) accolse la prima domanda principale e, per l'effetto: dichiarò la simulazione as3oluta rispetto al fallimento attore della convenzione patrimoniale con:enuta nel verbale di separazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], omologata con decreto emesso dal Tribunale di Napoli il 17.6.2008, nonché dell'atto pubblico Ric. 2019 n. 31207 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- per notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 180739, racc. 15935, trascritto alle Conserv.:.torie dei RR.II. di Avellino il 17.7.2008 ai nn. 16858/12632 e di Napol 2 il 18.7.2002 ai nn. 3962/25797, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito ad [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà dei seguenti immobili: 1) nel Comune di Pietrastornina, appartamento alla via Roma 5.,uperiore n. 1, al piano primo, riportato nel NCEU al foglio 6, mappale 614, sub 2, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, piano 1, categ. A/4, ci. 4, van 1,5; 2) nel Comune di Portici, al I viale Camaggio n. 13, piccolo fbricato con annessa area scoperta pertinenziale di circa mq. 2:;'), indentificato nel NCEU al foglio 4, mappale 148, sub 1, viale I Cbmaggio n. 13, piano 1, categ. A/7, cl. 2, vani 6 nonché sub 2, viale 1 Càmaggio n. 13, piano Si, categ. C/2, d 4; B) accolse la seconda domanda e, per l'effetto: dichiarò la simulazione rativa e la conseguente nullità della dissimulata donazione quanto ,M contratto di compravendita per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 180858, racc. 15997, trascritto alla Conservatoria RR. II. di Napoli 2 il 30.7.2008 ai nn. 42364/27509, in forza del cuale: [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] la piena pro rietà del seguente immobile, facente parte del fabbricato in Porti :ì alla via Rossano n. 51/A, oggi via Zumbini e più precisamente: appartamento al terzo pia o oltre il rialzato, distinto con il n. 24, confinante con pianerottolo e :assa scale, appartamento int. 23, viale Comunale ma Casa, riportato al NCEU al foglio 1, mappale 134, sub 25, viale Rossano n. 51, pianc 3, int. 24, categ, A/2, cl. 6, vani 6,5; ed in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva acconsentito all'iscrizione di ipoteca convenionale sull'immobile vendutogli; dichiarò la nullità dell'iscrizione d'ipoteca volontaria eseguita presso l'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli 2, eseguita il Ric. 2019 n. 31207 sez. M3 - ud. 26-05-202. -4- 22.9.2009 ai nn. 57502/894:, a favore di [OSCURATO:PERSONA] e contro [OSCURATO:PERSONA], ordinandone a cancellazione; C) condannò i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a 13 rifusione delle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n.176/2009, Tribunale Napoli) -- liquidate con separato provvedimento a norma dell'art. 82 d.p,r. 115/2002 e con anticipazione a carico dell'Erario — disponendo che il relativo pagamento fosse eseguito in favore dello Stato; ordinò ai compete:Ci uffici dell'Agenzia del territorio l'annotazione di quella sentenza a margine della trascrizione della domanda. Avverso la sentenza di primo-grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero impugnazione. Si costituì il Fallimento CDpin Arredamenti e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato; in via gradata, ed in caso di accoglimento dell'impugnazione, ripropose 'e domande subordinate avanzate nel giudizio di primo grado e sulle quali il Tribunale non si era pronunciato in quanto assortite dalla statuizione adottata. La parte appellata chiese, altresì, la cci rezione degli errori materiali contenuti nella sentenza di primo graoo e la condanna degli appellanti al pagamento, in solido tra loro, delle spese e dei compensi del giudizio di gravarne, con ogni ulteriore provvedimento conseguenziale. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1621/2019, depositata il 21 marzo 2019 statuì come di seguito indicato: 1) accolse parzialmente l'appello in riforma del capo b) dell'impugnata sentenza, che così venne sostituito, accolse la domanda di revocatoria proposta dal Fallin. ento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, per l'effetto d rhiarò l'inefficacia nei suoi confronti del contratto di compravendita per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 180858, racc. 15997, trascritto alla Conservatoria dei Ric. 2019 n. 31207 sez. M3 - ud. 26-05-202, -5- RR.II. di Napoli 2 il 30.7.200E ai nn. 42364/27509, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà del seguente immobile, facente parte del fabbricato in Portici alla via Rossano n. 51/A, oggi via Zuribini e più precisamente: appartamento al terzo piano oltre il rialzato, distinto con il n. 24, confinante con pianerottolo e cassa scale, apoartamento int. 23, viale Comunale ma Casa, riportato al NCEU al foglio 1, mappale 134, sub 25, viale Rossano n. 51, piano 3, int. 24, categ. A/2, cl. 6, vani 6,5; ed in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva acconsentito all'iscrizione di ipoteca convenzionale sull'immobile vendutogli; 2) condannò gli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione delle speseti lite in favore del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; 3) dispose la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza impugnata, nel senso cha, laddove risultava scritto: "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].", dovesse intendersi e ;eggersi "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A: e, laddove risultava scritto: "nn. 3962/25797", dovesse intendersi e leggersi: "nn. 39662/25797". Avverso la sentenza della Corte di merito e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, illustrato .0a memoria. Il ricorrente ha rappresentato di aver notificato il ricorso anche a [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA] al fine di mera litis denuntiatio. Gli intimati non hanno svol:o attività difensiva in questa sede. La proposta del relator-3 è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fssazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., rubricato «error in procedenao - omessa pronuncia - violazione del Ric. 2019 n. 31207 sez, M3 - ud. 26-05-202. -6- principio di corrispondenza ba chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. - nullità parziale della ;entenza - rilevabilità ex art. 161, 10 comma, c.p.c.», il ricorrente sostiene che la Corte di merito non avrebbe statuito su tutta la domanda proposta dal Fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ETuno Perugino. In particolare deduce di aver riproposto in sede di slopello, nel caso di accoglimento del gravame proposto ex adviso, le domande avanzate in via subordinata sulle quali il Tribunale non si era pronunciato in quanto assorbite dall'accoglimento della domanda principale di simulazione assoluta nei confronti di :.,iorgio Solimene ed [OSCURATO:PERSONA] e dall'accoglimento della domar da di simulazione relativa proposta nei «ok. confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Pe quanto ancora rileva in questa sede, rappresenta di aver riproposC,, tra l'altro, la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. del negozio ccintenuto nell'atto pubblico per notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. 180858 - racc. 15997) con cui [OSCURATO:PERSONA] ha ac:onsentito alla iscrizione di ipoteca convenzionale sull'immobile v..ndutogli con il medesimo atto da [OSCURATO:PERSONA], nonché della ipote.: a medesima, iscritta presso l'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] ale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli 2 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai nn. 57502/8945 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e (:,[OSCURATO:PERSONA]. Lamenta che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato l'inefficacia del richiamato contratto, non ha invece dichi.3rato, nel dispositivo, l'inefficacia della iscrizione ipotecaria in parole,, a dispetto della specifica domanda avanzata al riguardo, con cons.;eguente omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.. 1.1. Il motivo è infondato. Ed invero, come risulta dal a sentenza impugnata (v. p. 22 e 23 e ultima parte del capo 1) ilispositivo), la Corte territoriale non ha affatto omesso di statuire silla inefficacia dell'iscrizione ipotecaria in parola in dispositivo a arido, invece, espressamente ritenuto Ric. 2019 n. 31207 sez. M3 - ud. 26-05-202. -7- che oltre all'atto di compr vendita di cui al rogito del 23.7.2008 andava revocato «i/ negc;,1o, contenuto nel suddetto rogito del 23.7.2008, in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] ha prestato consenso alla iscrizione d; ipoteca convenzionale» (v. sentenza impugnata, p. 21), precisaqdo poi che «La revoca ex art. 2901 c.c. del suddetto contratto di compravendita del 23.7.2008 e del negozio in esso contenutc, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] ha prestato consenso all'iscriz one di ipoteca volontaria e dell'ipoteca medesima iscritta nei RP.II. di Napoli 2 il 22.9.2009 ai nn. 57502/8945, non potrà in ogni caso comportare, tuttavia, come del pari richiesto dalla curatela, l'ordine di cancellazione della menzionata iscrizione di ip.Aca volontaria. Tenuto conto, infatti, della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire scopi non specificamente restitutori o recupera tori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore, in favore del creditore agente in revocatoria, attraverso appunto la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo ..., l'accoglimento della domanda revocatoria ordinaria comporterà esch,sivamente l'inefficacia dei predetti atti nei confronti dell'istante ed il conseguente assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto di vendita, atto quest'ultimo che, quantunque inopponibile al creditore agente, manterrà comunque intatta la sua intrinseca validità in applicazione dei principi generali che regolano la materia in questione» (v. sentenza ir. pugnata, p. 22). Inoltre, al capo 1) del dispositivo della sentenza impugnala, la Corte di merito ha espressamente statuito nei termini appresso precisati: «1) accoglie parzialmente l'appello e in riforma del capo 6) dell'impugnata sentenza, che così è sostituito, accoglie la domanda di revocator(? proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l'effetto dichiara Ric. 2019 n. 31207 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -8- l'inefficacia nei confronti d contratto di compravendita per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 180858, racc. 15997, trascritto alla Conservatorii dei RR.1-1. di Napoli 2 il 30.7.2008 ai nn. 42364/27509, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] la propn età del seguente immobile .,. ed in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva acconsentito all'iscrizione di ipoteca convenzionale sull'i nmobile vendutogli». Neppure, quindi, risulta del tu .to colta la ratio decidendi sul punto in questione della sentenza impugnata, avendo la Corte di merito chiaramente inteso la domanca in relazione alla quale si lamenta l'omessa pronunzia in dispositivo come funzionale alla richiesta di ordine di cancellazione dell'iscnzione motivatamente disattesa. Va, infine, evidenziato, cor riferimento a quanto paventato in memoria dalla ricorrente (diffi :oltà, allo stato del tutto ipotetiche, di provvedere all'annotazione della sentenza), che l'iscrizione dell'ipoteca in parola si b sa sull'atto di consenso dichiarato espressamente inefficace nei confronti dell'attuale ricorrente. 2. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 3. Non vi è luogo a provv.2.:lere per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sece. 4. Va dato atto della sussisenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da ;Iute del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 rr. ggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 12gge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del ccrnma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obblict9 non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo ce rigetto integrale o della definizione in kic. 2019 n. 31207 sez. M3 - ad, 26-05-2021 -9- rito, negativa per l'impugnar e, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 il 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'Llteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto )er il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, ne