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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07133/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9A Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di carattere processuale con cui si deduce la violazione del diritto di difesa e la nullità della sentenza per omessa partecipazione dell'imputato all'udienza avanti al G.U.P. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sottoposto a misura cautelare dell'obbligo di dimora, non autorizzato a recarsi presso il Tribunale di Castrovillari, è inammissibile perché manifestamenl:e infondato.

Risulta infatti che il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari aveva, con provvedimento del 07/06/2028, autorizzato l'imputato, in atto sottoposto a misure dell'obbligo di dimora, a recarsi in Tribunale a Castrovillari per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso che deducono la violazione della legge processuale in relazione alla celebrazione del processo con I rito cartolare sono manifestamente infondati.

Le norme vigenti al momento del giudizio di appello, in materia di celebrazione dei giudizi penali a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si rinvengono nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, legge di conversione del d.l. n. 137/2020, che, nell'introduzione dell'art. 23 bis ha integralmente incorporato il contenuto dell'art. 23 del d.l. n 137/2020 (la cui vigenza è stata prorogata dall'art. 16, comma 1 d.l. 228/2021 (decreto Milleproroghe) fino al 31 dicembre 2022).

Alla data della celebrazione del giudizio di appello, il 04/10/2021, era in vigore l'art. 23 bis, il cui contenuto ripeteva integralmente il contenuto del già art. 23 del d.l. 149 del 2020 che così dispone: «A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, (poi prorogato al 31 dicembre 2022) ad eccezione dei c:asi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le udienze di appello si svolgono in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il Pubblico Ministero espressamente richiedano la discussione orale ovvero che «l'imputato manifesti la volontà di comparire» (comma 1).

Tali richieste devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni liberi prima della data fissata per l'udienza (comma 4).

Quanto al caso concreto non risulta che l'imputato e/o il suo difensore avessero chiesto la trattazione orale e la Corte d'appello ha dato atto che il procedimento è stato definito con il rito cartolare.

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 200 di hashish trasportati sull'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], passeggero il ricorrente, quale compartecipe, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

La sentenza impugnata offre una congrua e non manifestamente illogica motivazione ha argomentato la partecipazione del ricorrente, passeggero a bordo dell'autovettura condotta dal Cervino, sul rilievo che durante l'inseguimento erano stati gettat fuori dal finestrino due pacchetti contenenti lo stupefacente, da cui ha tratto il convincimento della sua partecipazione sul rilievo che lo stupefacente si trovava all'interno dell'abitacolo alla vista di entrambi e dunque il ricorrente aveva la piena contezza e che presso l'abitazione del prevenuto era stato rinvenuto un bilacino.

Motivazione immune da censure.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9A Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di carattere processuale con cui si deduce la violazione del diritto di difesa e la nullità della sentenza per omessa partecipazione dell'imputato all'udienza avanti al G.U.P. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sottoposto a misura cautelare dell'obbligo di dimora, non autorizzato a recarsi presso il Tribunale di Castrovillari, è inammissibile perché manifestamenl:e infondato. Risulta infatti che il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari aveva, con provvedimento del 07/06/2028, autorizzato l'imputato, in atto sottoposto a misure dell'obbligo di dimora, a recarsi in Tribunale a Castrovillari per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso che deducono la violazione della legge processuale in relazione alla celebrazione del processo con I rito cartolare sono manifestamente infondati. Le norme vigenti al momento del giudizio di appello, in materia di celebrazione dei giudizi penali a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si rinvengono nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, legge di conversione del d.l. n. 137/2020, che, nell'introduzione dell'art. 23 bis ha integralmente incorporato il contenuto dell'art. 23 del d.l. n 137/2020 (la cui vigenza è stata prorogata dall'art. 16, comma 1 d.l. 228/2021 (decreto Milleproroghe) fino al 31 dicembre 2022). Alla data della celebrazione del giudizio di appello, il 04/10/2021, era in vigore l'art. 23 bis, il cui contenuto ripeteva integralmente il contenuto del già art. 23 del d.l. 149 del 2020 che così dispone: «A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, (poi prorogato al 31 dicembre 2022) ad eccezione dei c:asi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le udienze di appello si svolgono in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il Pubblico Ministero espressamente richiedano la discussione orale ovvero che «l'imputato manifesti la volontà di comparire» (comma 1). Tali richieste devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni liberi prima della data fissata per l'udienza (comma 4). Quanto al caso concreto non risulta che l'imputato e/o il suo difensore avessero chiesto la trattazione orale e la Corte d'appello ha dato atto che il procedimento è stato definito con il rito cartolare. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 200 di hashish trasportati sull'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], passeggero il ricorrente, quale compartecipe, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. La sentenza impugnata offre una congrua e non manifestamente illogica motivazione ha argomentato la partecipazione del ricorrente, passeggero a bordo dell'autovettura condotta dal Cervino, sul rilievo che durante l'inseguimento erano stati gettat fuori dal finestrino due pacchetti contenenti lo stupefacente, da cui ha tratto il convincimento della sua partecipazione sul rilievo che lo stupefacente si trovava all'interno dell'abitacolo alla vista di entrambi e dunque il ricorrente aveva la piena contezza e che presso l'abitazione del prevenuto era stato rinvenuto un bilacino. Motivazione immune da censure. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dicem
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