CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2025
Cassazione n. 27779/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24895-2024 proposto da: A.S.L. AVELLINO, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 2718/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/07/2024 R.G.N. 3254/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24895/2024 Cron. Rep. Ud21/05/2025 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico, adiva il Tribunale censurando il sistema di calcolo del cd. debito orario adottato dall’ASL; in particolare, il dirigente medico esponeva che il turno di lavoro (la cui durata era quantificata in 6 ore e 20 minuti al dì, per un totale di 38 ore settimanali), contrariamente a quanto accadeva per i giorni di presenza in servizio, nei giorni di assenza veniva invece calcolato dalla ASL nella misura di 6 ore giornaliere, così determinando un errato e maggiore debito orario ed il conseguente onere di svolgimento di lavoro supplementare per il recupero dello stesso; in ragione di tanto, il dirigente medico chiedeva di accertare e dichiarare illegittimo ed errato il sistema di calcolo adoperato dall’ASL e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento delle differenze retributive. 2. Si costituiva in giudizio l’ASL, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione del preteso credito e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’avversa domanda. 3. Il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che il debito orario giornaliero andasse quantificato anch’esso nella misura di 6 ore e 20 minuti, condannando l’ASL al pagamento delle differenze retributive nonostante che il dirigente medico avesse ricevuto per intero la retribuzione spettante in relazione all’orario di lavoro contrattualmente dovuto Proponeva appello l’ASL, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. 4. La Corte di Appello di Napoli, pur convenendo che nel caso di specie non potesse invocarsi il concetto di “lavoro straordinario”, rigettava l’appello sul presupposto che nella fattispecie de qua si versava nella diversa ipotesi in cui il dirigente, non vedendo computate correttamente le ore lavorative nei giorni di legittima assenza, finiva con l’avere un debito orario in realtà inesistente. 5. Ricorreva in cassazione l’ASL con un solo motivo di ricorso. Il lavoratore non si costituiva, sebbene il ricorso fosse ritualmente notificato. La ricorrente depositava altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 24 D.Lgs. 165/2001, all’art. 27 medesimo decreto, nonché all’art. 14 del CCNL della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Parte ricorrente lamenta che nella vigenza del principio di “onnicomprensività della retribuzione”, al dirigente medico non può essere in ogni caso concessa alcuna remunerazione di orario eccedente quello contrattualmente previsto anche se, come nella specie, derivante da un erroneo calcolo del “debito orario”. 2. Il motivo è fondato. Questa Corte ritiene di dover seguire il consolidato orientamento secondo cui «Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dallacontrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio dicalcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzionisemplici». (cfr Cass. 21129/2024). Ciò posto, la corte di appello ha erroneamente attribuito al dirigente medico le differenze retributive scaturenti dello svolgimento di un orario superiore alle 38 ore settimanali derivante dal debito orario emergente dall’errato calcolo a seguito di assenze per ferie, malattie, festività, permessi ed altre assenze similari nel periodo dal 01.01.2013 al 31.10.2018, sebbene il dirigente medico non avesse diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimoassolto. In conclusione, il ricorso va accolto e decidendo nel merito rigetta le domande formulate dal signor [OSCURATO:PERSONA]. Va dichiarata inammissibile la domanda di condanna alla restituzione per genericità della stessa. Le spese dell’intero processo, comprese quelle del giudizio di legittimità, vanno compensate in considerazione del complessivo andamento della lite che ha visto il lavoratore vittorioso in entrambi i gradi di merito. P.Q.M La Corte -accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta le domande di [OSCURATO:PERSONA]. -