CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 emessa dalla Corte di appello di Perugia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agnolo, difensore della parte civile Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza e la condanna al pagamento delle spese di costituzione; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello, pronunciando in sede di rinvio, rideterminava la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro, indicandola nella misura di mesi sei di reclusione. Il giudizio di rinvio era stato preceduto da una prima sentenza della Cassazione (Sez.6, n. 4445 del 18 dicembre 2018), con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa per i reati di truffa ed appropriazione indebita (capo A) ed esercizio abusivo della professione (capo B). Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., sul presupposto che la Cassazione aveva omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo A. Il ricorso veniva accolto con sentenza resa dalla Seconda sezione, n.35926 del 3 maggio 2019, con la quale riconosceva che i reati indicati al capo A) risultavano effettivamente prescritti alla data della decisione, revocava la sentenza della Sesta sezione limitatamente al rigetto del ricorso con riguardo al capo A), disponendo il rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione della pena in ordine al residuo capo B). 2. Avverso la sentenza impugnata, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 627, comma 3, e 628 cod. proc. pen., nonché violazione della legge penale, assumendo che l'accoglimento del ricorso straordinario avrebbe privato di effetti la precedente sentenza resa dalla Cassazione, sicchè nella successiva fase di rinvio doveva essere rilevata la sopravvenuta prescrizione del residuo reato di cui al capo B). 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla quantificazione della pena, sul presupposto che la Corte di appello - pur dando atto di volersi attestare sul minimo edittale applicabile ratione temporis - non aveva tenuto conto dei limiti edittali previsti per il reato di cui all'art.348 cod. pen. all'epoca di commissione del fatto (maggio 2010), bensì del trattamento sanzionatorio deteriore introdotto in epoca successiva. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 di. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato.2. Il primo motivo di doglianza è infondato. Il ricorrente sostiene che, l'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., privando totalmente di efficacia la sentenza della Cassazione oggetto del rimedio straordinario, impedirebbe anche il formarsi del giudicato sulla responsabilità penale. Da ciò ne conseguirebbe che nel successivo giudizio di rinvio dovrebbe dichiararsi la sopravvenuta prescrizione. 2.1. La tesi non può essere recepita, posto che la sentenza rescindente ha espressamente limitato i propri effetti alla sola dichiarazione dell'intervenuta prescrizione dei reati (truffa ed appropriazione indebita) contestati al capo A). Per quanto concerne, invece, il reato residuo di cui all'art. 348 cod. pen., la Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso e, quindi, sulla sussistenza del reato si è formato il giudicato, disponendo esclusivamente il "rinvio per la rideterminazione della pena in ordine al reato di cui al capo b)". Quanto detto, comporta che la sopravvenuta prescrizione del reato non poteva essere dichiarata dalla Corte di appello, essendo quest'ultima investita del solo giudizio sulla commisurazione della pena, reso necessario dall'annullamento della condanna per il reato di cui al capo A). In tal senso si è già concordemente espressa la giurisprudenza, essendosi affermato che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez.2, n. 4109 del 12/1/2016, Serafino, Rv. 265792). Peraltro, si è affermato che il formarsi del giudicato sull'accertamento del "fatto-reato", con conseguente preclusione per il giudice del rinvio di dichiarare la prescrizione dello stesso, opera non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta, ma anche qualora la prescrizione, preesistente al giudizio rescindente, non sia stata valutata dalla Corte di cassazione (Sez.3, n. 54357 del 3/10/2018, C., Rv. 274129). 2.2. Né a diverse conclusioni può giungersi sul presupposto che, nel giudizio di appello finalizzato alla rideterminazione della pena, sia stata ammessa la partecipazione della parte civile, in favore della quale è intervenuta anche la liquidazione delle spese di giudizio. Invero, la giurisprudenza ha chiarito che qualora dall'accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena) (da ultimo, Sez. 4, n. 22607 del 9/7/2020, L. Rv. 279514). Tuttavia, il fatto che la Corte di appello abbia provveduto alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in violazione del principio sopra indicato, non consente di superare la limitazione dell'ambito cognitivo concernente la sola quantificazione della pena, con esclusione dell'eventuale rilevazione di cause sopravvenute di estinzione del reato. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello, pur dando atto di voler commisurare la pena nel minimo edittale, ha irrogato la sanzione di mesi sei di reclusione. Invero, all'epoca di commissione del reato (maggio 2010), l'art. 348 cod. pen. prevedeva la sola pena massima della reclusione fino a sei mesi in alternativa alla multa da lire mille a cinquemila. Ne consegue che il giudice di appello ha errato nell'individuazione dei limiti edittali applicabili al caso di specie, evidentemente facendo riferimento all'inasprimento del trattamento sanzionatorio intervenuto in epoca successiva rispetto alla commissione del fatto e, quindi, non applicabile in ragione del principio dell'irretroattività della legge penale sfavorevole. Quanto detto comporta l'annullamento della sentenza impugnata, dovendo la Corte di appello provvedere alla rideterminazione della pena sulla base dei limiti edittali previsti all'epoca del fatto. 4. Non va accolta la richiesta della parte civile di condanna alla refusione delle spese, non solo perché il ricorso è risultato parzialmente fondato, ma anche in considerazione del fatto che, essendo rimasta in discussione la sola determinazione della pena, la parte civile non ha titolo alla rifusione delle spese processuali, per le ragioni sopra indicate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il