CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13279/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 't2Acé-.1-[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso di BajramiT9b che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con un apprezzamento fattuale logicamente motivato - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la sussistenza del dolo, sul presupposto che l'imputata si era avvalsa di un centro di assistenza fiscale, ciò che esclude una mera disattenzione laddove l'imputata medesima ha barrato la crocetta "altro" - anziché quella di "lavoratore", e quindi percettore di reddito - in riferimento alla qualità del figlio convivente; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, non occorre una previa valutazione della capacità economica dell'imputata, laddove, come nel caso in esame, si è in presenza di una mera restituzione di quanto indebitamente percepito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/