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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 23809/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 13/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 09/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen.

Considerato che entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili per le ragioni appresso specificate; rilevato che primo motivo di ricorso formulato dal [OSCURATO:PERSONA] che contesta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, è privo di fondamento alcuno in quanto meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pagg. 2-3 della sentenza impugnata; ritenuto che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente, trovato in possesso di beni di provenienza illecita di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione, peraltro in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il PARRINELLO censura la affermazione della propria responsabilità concorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; osservato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, risultando di tutta evidenza che il ricorrente ha formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche a fronte di una motivazione sul punto che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria; • tenuto conto che il secondo motivo di ricorso', con cui lo stesso ricorrente contesta la violazione dell' art. 203 cod. pen. ed il difetto di motivazione quanto alla disposta applicazione della misura di sicurezza è manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo di una censura già disattesa dalla Corte di merito con argomentazioni congrue in fatto e corretti in diritto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 13/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 09/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili per le ragioni appresso specificate; rilevato che primo motivo di ricorso formulato dal [OSCURATO:PERSONA] che contesta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, è privo di fondamento alcuno in quanto meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pagg. 2-3 della sentenza impugnata; ritenuto che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente, trovato in possesso di beni di provenienza illecita di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione, peraltro in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il PARRINELLO censura la affermazione della propria responsabilità concorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; osservato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, risultando di tutta evidenza che il ricorrente ha formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche a fronte di una motivazione sul punto che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria; • tenuto conto che il secondo motivo di ricorso', con cui lo stesso ricorrente contesta la violazione dell' art. 203 cod. pen. ed il difetto di motivazione quanto alla disposta applicazione della misura di sicurezza è manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo di una censura già disattesa dalla Corte di merito con argomentazioni congrue in fatto e corretti in diritto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/0
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