CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32450/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; RG 13468/25 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la denunziata violazione dell'ad 521 cpp, oltre che manifestamente inconferente, si lega ad un aspetto in fatto (la circostanza che il ricorrente fosse alla guida dell'auto con la quale sono state realizzate le manovre pericolose apprezzate a sostegno della incontestata configurabilità della resistenza ascritta all'imputato quando in realtà era solo un passeggero) che a ben vedere non risulta erroneamente attestata dalla sentenza impugnata (il cui portato complessivo, piuttosto, in più occasioni descrive il ricorrente come soggetto che "viaggiava a bordo" della detta autovettura rndendo evanescente l'incertezza letterale rassegnata dal ricorso) e che in ogni caso non inficia il giudizio reso in relazione alla ritenuta recidiva (unico tema devoluto dal ricorso, in linea con il tenore dell'appello), essendo incontroversa la presenza del ricorrente sulla detta autovettura e dunque la stessa addebitabilità anche a [OSCURATO:PERSONA] della citata condotta, seppur materialmente tenuta dal concorrente separatamente giudicato; ritenuto per altro verso esposta con puntuale logicità e senza incorrere in erroneità interpretative la valutazione resa sulla rediva dal giudice del merito, tutta volta a disattendere le medesime ragioni di critica oggi ribadite dal ricorso all'esito di un giudizio di merito che, così argomentato, si sottrae a censure prospettabili in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d