CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 07531/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17459/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tuttirappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoAntonio Bianchi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. SCRMSS66R59 ), rappresentat a e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con ilquale elettivamente domicilia in Roma, a Viale delle Milizie n. 96 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] srl”, (cod. fisc.03850900659) e [OSCURATO:PERSONA] “SDF Holding + 4 soci”, in persona de i legali rappresentant i pro tempore curatori fallimentari Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con i l qual e elettivamente domicilianoin Roma, alla Via U. Buccioni n. 4 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti - avverso la sentenza n. 544/2019 della Cortedi appello di Salerno, depositata in data 29.4.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/2/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 62/2016, depositata in data 5 dicembre 2016, aveva dichiarato il fallimento della società di fatto - holding, composta da Fernando D e S antis, Filomena V icidomini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in estensione, ai sensi dell'art. 147 l. fall., il fallimento individuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci illimitatamente responsabili. La predetta decisione era stata resa sulla base del ricorso presentato dalla curatela del fallimento “[OSCURATO:PERSONA] srl” che aveva prospettato, a fondamento della domanda, un credito risarcitorio, ai sensi dell'art. 2497 codice civile, pari ad oltre 5 milioni di euro, corrispondente all'entità del passivo accertato in sede fallimentare per avere la suddetta società di fatto-holding esercitato un'attività di direzione e coordinamento di un gruppo di società, tra cui la “[OSCURATO:PERSONA] srl”, in violazione dei principi di correttezza e gestione societaria. 2. Avverso la predetta sentenza avevano presentato reclamo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nonché [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], concludendo per l'accoglimento del gravame e la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. 3. Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello diSalerno ha rigettato i reclami così presentati, confermando pertanto le dichiarazioni di fallimento impugnate. La corte del merito ha ritenuto che: a) quanto alla doglianza sollevata dalla reclamante [OSCURATO:PERSONA] i n relazione alla valutazione probatoria delle dichiarazioni riferite dai terzi al curatore e alle valutazioni effettuate da quest'ultimo, la giurisprudenza di legittimità aveva sempre costantemente affermato che nell'ordinamento processuale vigente mancava una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice civile, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, era legittimato ad avvalersi delle prove raccolte in un altro giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, senza che potesserilevare la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova, potendo ilgiudice del merito utilizzare anche le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali; quanto alla valenza probatoria della relazione redatta dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 33 l. fall., ha osservato che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che le dichiarazioni rese da terzi al curatore fallimentare risultano essere liberamente valutabili dal giudice il quale, pertanto, ben puòporle a base del proprio convincimento; ha dunque evidenziato che il giudice a quo - come anche emerge va dall'iter argomentativo posto a sostegno della sentenza impugnata - non aveva valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese al curatore fallimentare dai lavoratori (che avevano svolto la loro attività alle dipendenze delle varie società del gruppo)- peraltro plurime e convergenti in ordine al tema relativo allo stretto collegamento tra le predette società, nonché al profilo dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ma aveva anche correttamente argomentato che quanto riferito dai lavoratori al curatore fallimentare risultava puntualmente riscontrato e confermato sia dalle dichiarazioni rese agli organi inquirenti dagli amministratori e dai soci di alcune società del gruppo; ha inoltre evidenziato che il quadro probator io complessivo valorizzato dal Tribunale era stato altresì arricchito anche da svariati rapporti investigativi redatti dalla Q uestura di Salerno e dai provvedimenti emessi dalla Prefettura di Salerno il cui contenuto era stato puntualmente riportato nella sentenza impugnata; ha dunque osservato che il Tribunale era pervenuto alla dichiarazione di fallimento all'esito di un'autonoma e convincente valutazione di una pluralità di emergenze processuali, puntualmente indicate anche attraverso la riproduzione testuale del contenuto dei singoli atti e delle singole dichiarazioni,e non già - come opinato dalla reclamante - sulla base delle valutazioni e delle o pinioni personali del curatore fallimentare; b) quanto al profilo del rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione relativa al decorso del termine previsto dall'articolo 10 l. fall. per la dichiarazione di fallimento, ha evidenziato che, anche non volendoseguire il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità (secondo cui il termine annuale di cui all’art. 10 l. fall. non si applica alle società irregolari)e volendo dunque aderire al precedente orientamento che ritiene, al contrario,applicabile la predetta disciplina dettata dall'art. 10 anche alle società di fatto, il Tribunale aveva comunque fatto corretta applicazione dei principi di diritto in base ai quali il termine decadenziale di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall’art. 10, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro dell'imprese e per i quali il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone di individuare il dies a quonel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o, comunque, sia stata dagli stessi conosciuta, anche inrelazione ai segni esteriori attraverso i qu ali essa si è manifestata; ha dunque osservato che il giudice di prime cure aveva evidenziato - con argomentazione chiara, esaustiva e convincente , non superata dalle critiche dei reclamanti - che l'ordinanza applicativa delle misure cautelari personali, emessa in data 27 febbraio 2015nei confronti dei falliti, non aveva determinato, di per sé solo, la cessazione dell'attività societaria e che tale argomentazione era vieppiù convincente laddove si considerava, da un lato, che la misura cautelare era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non già nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che pertanto non aveva subito alcuna limitazione della sua libertà personale) e, dall'altro, che le misure coercitive in concreto adottate non avevano limitato in senso assoluto la libertà personale dei destinatari; ha inoltre osservato che il Tribunale aveva, per contro, evidenziato anche ulteriori circostanze idonee a comprovare che la società in questione aveva continuato ad operare anche dopo l'emissione della suindicata ordinanza cautelare del 27 febbraio 2015, come nel caso del pagamento effettuato nel settembre 2015 da [OSCURATO:PERSONA] favore di Giuseppe M anzo, pagamento relativo al trattamento di fine rapporto spettante a quest'ultimo per l'attività lavorativa espletata alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ha inoltre osservato che altrettanto correttamente il giudice a quo aveva valorizzato le cariche ricoperte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.alla data del 22 marzo 2016, quale ulteriore elemento di segno contrario rispetto alla cessazione dell'attività societaria, non potendosi aderire alla diversa tesi dei reclamanti secondo cui le predette società erano inattive ancorché iscritte ancora nel registro delle imprese; ha evidenziato la correttezza delle a rgomentazioni utilizzate dal T ribunale , in ordine alla dichiarata conoscenza da parte dei terzi del provvedimento cautelare; c) quanto alle ulteriori censure avanzate dai reclamanti in ordine alla mancanza nel caso di specie del requisito, invece necessari o per la dichiarazione di fallimento di una società di fatto holding, dell'autonoma economicità dell'attività della holding, ossia dell'esistenza di un'attività direttiva idonea al perseguimento di un risultato economico ulteriore rispetto a quello raggiungibile dalle singole società ed imputabile dunque direttamente alla società capogruppo, con la conseguente necessità che la società capogruppo avesse svolto una propria attività imprenditoriale autonoma e diversa da quella esercitata dalle presunte societàcontrollate, con costi e ricavi propri ed ulteriori ed ancora che avesse contratto obbligazioni proprie, ha evidenziato che le contestazioni erano prive di pregio, in quanto: i) il curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] “SDF Holding + 4 soci” non aveva agito per conseguire il fallimento in estensione della “holding di fatto in cui reclamanti sarebbero soci persone fisiche della super società di fatto”; ii) il giudice a quo non aveva configurato una società apparente -che ricorre allorquando due o più persone, pur non essendo legate da vincoli sociali, operino nel mondo esterno in modo da generare il convincimento che essi agiscano come soci- ma una società di fatto che avevarealmente operato dirigendo e coordinando in modo illecito le società del gruppo; iii) la pretesa risarcitoria ex articolo 2497 cod. civ . non implicava il suo preventivo accertamento in modo definitivo e certo, potendo invece essere accertate incidentalmente dal Tribunale fallimentare, posto che l'articolo 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato su istanza di uno o più creditori,non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento delibativo di carattere incidentale da parte del giudice, con l'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante e la conseguente insolvenza del debitore; iv) il giudice di primo grado aveva dunque valutato l'insolvenza della società, ritenendo esistente il debito risarcitorio nei confronti delle società eterodirette, con argomentazione pienamente condivisibile che peraltro, in sede di reclamo, non aveva costituito oggetto di alcuna censura ; v) con particolare riferimento alle società di fatto holding, la problematica relativa alla spendita del nome non si pone va al fine di stabilire la fallibilità della società di fatto in ragione della sua specifica responsabilità imprenditoriale perle obbligazioni assunte, ma anche per il diverso pr ofilo dell'accertamento della esistenza della società medesima e che peraltro, allorquando la società di fatto risponde ai canoni della cosiddetta società occulta, non ha neanche senso porsi il problema della spendita del nome,ai fini del riconoscimento della sua esistenza ed operatività; vi) trattandosi di un credito risarcitorio ex articolo 2497 codice civile, che riguardava, per quanto sopra osservato, l'abusiva attività di coordinamento e di direzione da parte della società capogruppo, non si poneva neanche il problema della cosiddetta esteriorizzazione, non essendosi dinanzi a obbligazioni negozialmente assunte; vii) corretta doveva ritenersi anche la motivazione spesa dal giudice a quo in ordine al profilo dell'accertamento dell'esistenza di una società di fatto holding (riferibile aFernando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che professionalmente e con stabile organizzazione aveva diretto e coordinato un gruppo di imprese operanti nel medesimo settore (vigilanza privata), in violazionedei principi della corretta gestione societaria imprenditoriale, in vista del raggiungimento di uno scopo ulterioredistinto rispetto a quello proprio delle singole società; viii) quanto alla stabile organizzazione e alla professionalità, risultava significativa la disponibilità di mezzi e persone, e segnatamente: la palazzina in [OSCURATO:PERSONA] alla via Ricci di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sede operativa della società di fatto, come emergeva dalla documentazione ivi rinvenuta dal curatore fallimentare e dagli organi inquirenti(riferibile a tutte le società del gruppo) edi soggetti che di volta in volta si erano prestati , su richiesta dei soci della società di fatto holding, a ricoprire solo formalmente le cariche sociali all'interno del gruppo della società; ix) l'economicità dell'impresa, ossia il perseguimento di un autonomo fine di lucro da parte della società di fatto holding, distinto da quello delle società controllate, era strettamente correlato all'abusiva attività di direzione ed era stato correttamente individuato dal Tribunale nell'esercizio delle attività di impresa nel medesimo settore della vigilanza e trasporto valori attraverso una serie di società schermo gestiteda meri prestanomi che omettevano sistematicamente il versamento dei tributi e contributi previdenziali; x) quanto alla doglianza relativa alla mancata prova di arricchimenti da parte deisoci della società fallita, l'economicità aggiuntiva non richiedeva il raggiungimento in concreto della utilità, essendo sufficiente la verifica in astratto dell'autonomo scopo cui era finalizzata l'attività dell'holding, l'economicità implicando più precisamente l'obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici; xi) il mancato rinvenimento di utili non provava comunque che gli stessi non fossero stati conseguiti, soprattutto ove si considerava che nelle procedure fallimentari a carico delle so cietà del gruppo non erano state depositate le scritture contabili, con la conseguenza che risultava arduo procedere alla ricostruzione dei flussi di denaro e che peraltro ai reclamanti erano stati in sede penale anche contestati i reati di bancarotta e appropriazione indebita; xii) quanto alla affectio societatis, era emerso che ciascun socio aveva agito in sintonia, realizzando così l'abusiva direzione di un nutrito gruppo di società e per tale via il perseguimento di un autonomo interesse rispetto a quello delle società controllate; d) in relazione al quarto motivo di reclamo avanzato daFilomena Paolino, il ruolo svolto da quest'ultima all'interno della società di fatto emergeva non solo dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori che avevano prestato la loro attività alle dipendenze delle società del gruppo, dichiarazioni dalle quali era emerso il ruolo gestionale svolto dalla reclamante in ordine alle assunzioni dei lavoratori presso le varie società del gruppo; e) anche il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] emerso in modo chiaro dalla disposta istruttoria prefallimentare, come correttamente motivato dal Tribunaleil quale, peraltro, aveva qualificato la società di fatto come occulta rispetto ai rapporti con i terzi e non già con riferimento ai rapporti interni tra le società del gruppo; le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle raccolte dal curatore fallimentare tra i lavoratori delle società del gruppo avevano infatti evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il ruolo di gestire gli incassi dei procacciatori di affari della società di vigilanza e di impartire direttive alle guardie giurate; f) le prove sopraindicate in ordine al ruolo della [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società di fatto non erano state neanche smentite dall'estratto conto previdenziale prodotto in giudizio dalla reclamante dacui era emerso che il rapporto di lavoro con la Scarpati avevaavuto inizio dal 1 ottobre 2013, posto che lo stesso Amato non aveva riferito che la retrodatazione dell'assunzione fosse stata eseguita anche a fini contributivi. 2. La sentenza, pubblicatail 29.4.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,con separati ricorsi per cassazione, affidat i ciascun ricorso a cinque motivi, cui il F allimento “[OSCURATO:PERSONA] srl” ha resistito con controricorso. Il fallimento controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso i ricorrent i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 10 l. fall., per avere la Corte d'appello, anche in relazione al vizio di omessa o insufficiente motivazione (ex art. 360, primo comma, n. 5, cpc), non considerato correttamente la sussistenza di mezzi idonei alla conoscenza della cessazione dell'attività societaria svolta asseritamente di fatto, una volta trascorsi i termini di legge. Osservano i ricorrenti che la sentenza dellaCorte territoriale aveva rigettato l’eccezione, comune a tutte le difese dei resistenti in primo grado, relativa alla decorrenza dell'anno ex art. 10 l. fall., in riferimento alla cessazione dell'attività d'impresa quale limite per la declaratoria di fallimento. La sentenza impugnata -evidenziano ancora i ricorrenti - , pur riconoscendo adesione all'indirizzo interpretativo giurisprudenziale che ritiene estensibile anche alla società di fatto il limite di cui all’articolo 10 l. fall. –sarebbe tuttavia erronea allorché aveva rigettato tale eccezione, non ritenendo individuabile nelle misure cautelari penali,applicate a tutti i resistenti, il dies a quo per la cessazione dell'attività di impresa. 1.1 Il motivo non è fondato. Le censure si pongono in contrasto con la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo la quale il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione, e, dall’altro, i creditori ed il Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 10, comma 2, l. fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell’attività d’impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d’ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti (così, Sez. 1, Sentenza n. 5520 del 06/03/2017). Ebbene, l’accoglimento della sopra ricordata tesi esegetica –secondo la quale il termine decadenziale di cui all’art. 10 l. fall. non risulta applicabile alle società irregolari – rende, dunque, superfluo l’esame delle ulteriori censure articolate dai ricorrenti in punto di accertamento del dies a quo della decorrenza del termine (doglianze peraltro declinate in fatto e dunque inammissibili, comunque,in questo giudizio di legittimità: v. Cass. Sez. Un.8053/2014). 2. Con il secondo mezzo i predetti ricorrenti deduc ono violazione e falsa applicazionedegli artt. 116 c.p.c. e 33 l. fall., nella valutazione delle prove e nel loro prudente apprezzamento da parte dei giudici di merito, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver omesso la sentenza impugnata di apprezzare correttamente le prove raccolte, e ciò con particolare riferimento all'efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare ex art. 33 l. fall. e degli atti dell'istruttoria penale, quali quelli compiuti in sede di indagini pr eliminari dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (sommarie informazioni testimoniali). Il principio del libero convincimento – notoriamente applicabile nel procedimento penale,dove la valutazione della prova è incondizionatamente riservata al pieno svolgersi dell'istruttoria dibattimentale – non troverebbe copertura nel procedimento civile nel quale vige, invece, come letteralmente richiamato dall'invocato art. 116 c.p.c., il principio del prudente apprezzamento delle prove. Si evidenzia,ancora, che le dichiarazioni rese dai dipendenti delle società del gruppo non erano mai state assunte nel contraddittorio delle parti e non potevano costituire la prova della sussistenza o meno di uno status(amministratore di fatto, socio di fatto, super società di fatto, holding e holder di fatto), pena l’elusione del ricorso ad una prova testimoniale e la sostituzione conuna fonte di prova atipicaquella di un me zzo di prova tipico, violando in siffatto modo i principi di diritto che governano l'assunzione delle prove. Osservano ancora i ricorrenti che la divisione dei ruoli, apprezzata nella sentenza impugnata come elemento indiziario rivelatore della affectio societatis , rappre sentava proprio l'opposto dell’intenzione di agire con comunione di intenti e di procedere secondo il paradigma societario in virtù di comuni intenti. 2.1 Il secondo motivo è, in parte,inammissibile e, per altra parte, infondato. 2.1.1. Sotto il primo profilo, giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (così, Cass. Sez. U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016del 09/06/2021). Ciò posto, osserva il Collegio come, in realtà, i ricorrenti, richiamando la violazione dei parametri normativi in tema di apprezzamento delle prove (artt. 115 e 116 cod. civ.), pretendono, in questo giudizio di legittimità, proprio un nuovo scrutinio delle prove articolate nel giudizio di merito ed una rivalutazione della questio facti, profili invece non sindacabili dalla Corte di cassazione. 2.1.2 Sotto l’altro profilo, le doglianze proposte dai ricorrenti in merito alla valutazione dell’efficacia probatoria dei documenti esaminati dalla Corte di merito, e ciò con particolareriferimento alla relazione ex art. 33 l. fall., non sono in alcun modo condivisibili. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la relazione del curatore ex art. 33 l. fall. -per la finalità assegnatagli dalla legge di fornire ogni più ampio elemento di valutazione su tutto ciò che possa interessare la procedura concorsuale - costituisce una legittima fonte di informazione, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice; questi peraltro, se può ammettere le prove che le altre parti deducono per contrastare le risultanze di detta relazione, non è tenuto ad acquisirne d'ufficio per controllare la rispondenza al vero degli elementi di valutazione offerti dal curatore (v. Cass., sez. I, 04/05/2009, n. 10216; Cass., sez. I, 27/06/2006, n. 14831). 2.2 Ma anche le ulteriori doglianze sollevate dai ricorrenti in merito alla diversità del principio del “libero convincimento” - applicabile nel procedimento penale -rispetto a quello del “prudente apprezzamento” delle prove, previsto dal codice di rito civile(art. 116 c.p.c.), con la conseguente non esportabilità del primo nel giudizio civile, oltre ad essere state solo genericamente formulate, non sono neanche astrattamente condivisibili.2.2.1 Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità - pronunciatasia in sede civile (v. Cass. civ. ord., 19-01-2021, n. 813; Cass. civ. ord., sez. lav., 11-09-2020, n. 18960; Sez. trib., 02-07-2020, n. 13467) che in quella penale (v. in particolare: Cass. pen., sez. IV, 25-02-2020, n. 22691; Cass. pen., sez. VI, 15-05-2019, n. 43548) – per comprendere che le due espressioni sopra richiamate (“libero convincimento” e “prudente apprezzamento”) vengono utilizzate in modo indifferenziato e addirittura come espressive di un medesimo concetto, e cioè quello della libera apprezzabilità delle prove, rimessa all’attività cognitiva dei giudici del merito sulla quale quest’ultimi devono, poi, articolare,in termini di argomentativa, il proprio convincimentonella motivazione del provvedimento decisorio. Ne consegue che l’enfatizzazione perorata dai ricorrenti delle differenze concettuali tra le due espressioni, oltre che essere stata – come si ripete – solo genericamente formulata in relazione alle rationes decidendi sopra tratteggiate –non risulta in alcun modo apprezzabile. 2.2.2 In realtà, nel nostro ordinamento processuale manca una definizione della valutazione delle prove secondo, il “prudente (o libero) apprezzamento”, di qui la necessità che una simile definizione o il suo contenuto sia acquisita in via di eterointegrazione dai canoni della logica e dai modelli delle scienze empiriche. Come è stato evidenziato da autorevole dottrina processualcivilistica, la valutazione delle prove, secondo il prudente apprezzamento, consiste nella attività logica razionale con la quale il giudice applica ai fatti percepiti regole sulla cui base desumere, effettuare illazioni o inferenze probatorie in relazione ai fatti principali da provare. Un sistema processuale ispirato al principio della valutazione delle prove secondo il “prudente apprezzamento del giudice”deve assicurare la legalità nella acquisizione dei mezzi di prova ed il “principio del libero convincimento”in particolare non può servire a superare il rispetto della legalità nelle modalità di acquisizione delle prove. Letti i concetti sopra evidenziati nel senso ora chiarito, la differenza concettuale perorata dai ricorrenti perde l a drammatizzazione proposta da quest’ultimi e rientra nelle normali definizioni delineate dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata,in ordine alla corretta esegesi dell’art. 116 cod. proc. civ. 2.3 Non risulta fondata neanche l’ulteriore obiezione sollevata dai ricorrenti, in base alla quale non potrebbe passarsi, in tesi, dalla prova atipica alla prova anomala, in quanto quest’ultima acquisita senza il rispetto del contraddittorio processuale. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha chiaritoche, nell'ordinamento processualcivilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. 25 marzo 2004, n. 5965). In base al principio del libero convincimento, pertanto, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. In tale contesto, deve ritenersi che il giudice civile possa trarre elementi di convincimento -sempre che li sottoponga ad adeguato vaglio critico - anche dalle dichiarazioni c.d. autoindizianti rese da un soggetto in un procedimento penale,non potendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., posta a tutela dei diritti di difesa in quella sede, spiegare effetti al di fuori del processo penale (v. Cass. civ., sez. III, 12 - 06 - 2019, n. 15859) . L'utilizzabilità, difatti, è categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo, attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di logica giuridica, e tali risultanze probatorie appaiono contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono (Cass. 4 giugno 2014, n. 12577). Ne consegue il complessivo rigetto del secondo motivo di ricorso. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 2497 cod. civ., nonché degli artt. 6, 15, 147 l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe riconosciuto infondatamente la legittimazione del curatore ex art. 6l. fall., in ragione della responsabilità risarcitoria senza la preventiva prova della sussistenza dell’entecollettivo di fatto. 4. Con il quarto mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 147 l. fall., dell’art. 6 l. fall. e dell’art. 2497 cod. civ., con la evidenziata “incongruenza dell’utilizzazione della responsabilità di direzione e coordinamento per raggiungere risultati analoghi al fallimento in estensione ex art. 147 l. fall.”. 3.1 I motivisono in realtà infondati. 3.1.1 Si contesta, in primo luogo, il corretto governo dei principi regolanti l’esercizio delle attività di direzione e di coordinamento in materia di holding persona fisica. Si evidenzia, più in particolare, che la holding individuale o collettiva è definibile come impresa quando l'attività di direzione e di coordinamento sia esercitata professionalmente attraverso una stabile organizzazione e con modalità obiettivamente idonee a garantire la copertura dei costi con i ricavi. Il requisito della professionalità sussiste qualora l'attività sia esercitata in modo stabile e continuativo, allorquando cioè si svolga con carattere non occasionale e con stabile inserimento dell'attività in un determinato settore produttivo. Si richiede,inoltre, il requisito dell'autonoma economicità della holding, da intendersi come attività direttiva idonea al perseguimento di un risultato economico ulteriore rispetto a quello raggiungibile dalle singole società ed imputabile direttamente al capogruppo. Occorre- aggiungono i ricorrenti - anche i l requisito dell'organizzazione, che si ritiene essere ricorrente in tutte le ipotesi in cui il capogruppo eserciti l'attività di direzione, coordinando tra loro una pluralità di fattori produttivi. Si evidenzia ancora che la spendita del nome da parte della holding individuale o societaria rappresenta il requisito essenziale, ai fini della qualificazione dell'attività di direzione e coordinamento come attività di impresa e della assoggettabilità a fallimento del soggetto capogruppo, dovendosi ritenere che la holding individuale o collettiva siaassoggettabile a fallimento in quanto imprenditore commerciale solo ed esclusivamente nel caso in cui essa, nell'esercizio dell'attività di direzione, abbia posto in essere in nome proprio atti, anche negoziali, che siano fonte di obbligazioni. Osservano ancora i ricorrenti che, di conseguenza, l'insolvenza del capogruppo ovvero la sua impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni deve essere valutata con riguardo alle sole obbligazioni “personali” e dunque alle sole obbligazioni direttamente assunte attraverso la spendita del nome. Si evidenzia che sia il Tribunale che la Corte di appello erano giunte alla conclusione che l'attività di direzione tirannica professionalmente organizzata, in spregio ai principi di corretta gestione imprenditoriale, delle società strumentali eterodirette configurava di per sé attività di impresa ed una conseguente responsabilità, per tutte le obbligazioni delle società dominate e nei confronti di tutti i relativi creditori. Sostengono ancora i ricorrenti che, secondo la sentenza impugnata, il capogruppo, se esercita l'attività di direzione e coordinamento in modo abusivo, ovvero in spregio dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui all'articolo 2497, primo comma, cod. civ., è chiamato a rispondere non solo delle obbligazioni contratte direttamente spendendo il proprio nome,bensì anche di quelle contratte in nome delle società dirette e coordinate. 3.1.2 Le doglianze fin qui esposte sono in realtà inammissibili, in quanto, per un verso, si compongono solo di generici riferimenti ai principi, peraltro di origine dottrinaria, regolanti la materia in esame, senza alcun confronto critico con le rationes decidendidel provvedimento impugnato e perché, per altro verso, neanche colgono tali rationes nel momento in cui criticano, peraltro in termini generici, la ragione fondante posta dalla Corte d'appello a sostegno dell'accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto occulta dichiarata fallita. Ed invero, la Corte di appello ha accertato lo stato di insolvenza, rilevando l’esistenza di un ingente debito risarcitorio maturato in favore della curatela istante per l’attività abusiva di direzione e controllo delle società controllate, ai sensi dell’art. 2497, primo comma, cod. civ., alle quali la controllante aveva determinato un ingente dan no per il mancato pagamento dei debiti contributivi ed erariali maturati per lo svolgimento della attività imprenditoriale. Ebbene, trattandosi di un credito risarcitorio ex articolo 2497 codice civile - che riguardava, per quanto sopra osservato, l'abusiva attività di coordinamento e di direzione da parte della società capogruppo - non si poneva neanche il problema della co siddetta esteriorizzazione, non essendosi dinanzi a obbligazioni negozialmente assunte. Di talchè le doglianze così proposte neanche censurano correttamente tale ratio decidendi. Sul punto va peraltro ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la società di fatto "holding" esiste come impresa commerciale per il solo fatto di essere stata costituita tra i soci per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di altre società ed è, pertanto, autonomamente fallibile, a prescindere dalla sua esteriorizzazione mediante la spendita del nome, ove sia insolvente per i debiti assunti, ivi comprese le obbligazioni risarcitorie derivanti dall'abuso sanzionato dall'art. 2497 c.c., nonché al danno così arrecato all'integrità patrimoniale delle società eterodirette e, di riflesso, ai loro creditori (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 15346 del 25/07/2016; v. anche: n. 13954 del 1999; n. 12113 del 2002; n. 3724 del 2003). 3.1.3 Si dolgono ancora i ricorrenti del fatto che la Corte di appello avrebbe fondato l’accertamento della insolvenza sulla base del predetto credito risarcitorio ex art. 2497 cod. civ., senza che tale credito fosse stato previamente accertato giudizialmente, e che tale accertamento sarebbe fondato su una impropria equiparazione, sul piano sostanziale, tra responsabilità risarcitoria e responsabilità patrimoniale. Non potrebbe dunque affermarsi – aggiungono i ricorrenti – che la società (la quale esercita la eterodirezione) sia di per sé in stato di insolvenza e dunque sia destinataa fallire dal momento che il riconoscimento in via normativadella responsabilità da direzione e coordinamento non potrebbe ritenersi incidere sui requisiti richiesti per individuare,nella holding esercente direzione e coordinamento, una impresa commerciale soggetta a fallimento. Non sarebbe dunque possibile dall’ammontare dei crediti vantati nei confronti della società che si assume essere stata eterodiretta, anche in presenza di una eventuale domanda di ammissionee senza che sia chiusa la fase di verifica, ricavare non solo genericamente ma anche quantitativamente l’ammontare del danno provocato dalla holding individuale ovvero dalla società di fatto che eterogestisce e del corrispondente diritto al risarcimento del danno ex art.2497 cod. civ., con consequenziale “estensione” dei crediti vantati nei confronti della società eterodiretta, in modo tale da essere fatti valere anche nei confronti della società esercente la direzione e d il coordinamento. Con l’erronea conseguenza – aggiungono i ricorrenti – che la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società, ai sensi dell’art. 2497 cod. civ., verrebbe ritenutaequivalente, in virtù di una sorta di presunzione, al passivo della società eterodiretta e di essasarebbe stata, altrettanto erroneamente, ritenuta responsabile la società di fatto controllante. Concludono pertanto i ricorrenti nel senso che la legittimazione all’azione di risarcimento del danno da eterodirezione abusiva,attribuita dal curatore fallimentare ex art. 2497, ult. comma, cod. civ., configurata come azione di massa, non potrebbe essere in alcun modo equiparata alla legittimazione a richiedere il fallimento. 3.1.4 Anche le censure da ultimo ricordate non sono condivisibili. Sul punto è necessario ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art.6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificarela legittimazione dell'istante (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018; Cass. n. 576 del 2015; Sez. Un. n.1521 del 2013; n. 16853 del 25/05/2022). Ciò ricordato, osserva il Collegio come i giudici di merito, aderendo ai principi da ultimo ricordati, si sono limitati a svolgere un giudizio incidenter tantum, in ordine all’esistenza del credito risarcitorio ex art. 2497 cod. civ., posto dalla curatela istante ex art. 6 l. fall. a base della sua istanza di fallimento nei confronti della società di fatto, e ciò peraltro con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentativa, qui invece impugnata con generici riferimenti alla distinzione tra responsabilità risarcitoria e responsabilità patrimoniale, che in alcun modo intercettano , dunque, la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello, per come sopra ricordata.5. Il quinto mezzo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2247 cod. civ., 112 c.p.c. ( affectio societatis ) e violazione del principio dell’ affectio familiarisin relazione all’art. 360 n. 3 cpc per avere la sentenza impugnata valutato infondatamente gli elementi e i requisiti dell’affectio societatisdi cui al contratto di società senza alcun substrato probatorio in merito”. 5.1 Il motivo è inammissibile. Ed invero, le doglianze si compongono di una lunga (ed inutile perché non riguardante la ratio decidendidel provvedimento impugnato) disquisizione in diritto sui presupposti giuridici e fattuali dell’affectio societatis e sull’assenza di quest’ultima nelle situazioni di “abuso del dominio sulle società di capitali”, concludendo con altrettanto inammissibili valutazioni in fatto, peraltro solo genericamente formulate, sulla supposta inesistenza di un “contratto di società”. 5.2 Né è possibile ritenere, come opinato dai ricorrenti, essere insussistente l’affectio societatis, in presenza di abuso di attività di direzione e controllo, posto che, come paradigmaticamente dimostrato nel caso di specie dalla Corte di appello, la riunione di intenti dei soci della holding era proprio diretta a determinare un lucro ulteriore tramite la sistematica attività di mancato pagamento dei debiti erariali e contributi delle società controllate, attività realizzata tramite proprio lo svolgimento del coordinamento da parte della società capogruppo occulta. 6. Occorre ora esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anch’esso articolato su cinque motivi. 6.1 Il primo mezzo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. fall. e dell’art. 2497 cod. civ., nonché dell’art. 101 e 112 c.p.c. l. fall., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello di Salerno illegittimamente riconosciuto la legittimazione a proporre ricorso di fallimento al [OSCURATO:SOCIETA]., pur in assenza della allegazione (prima ancora della prova) da parte del ricorrente dei fatti costitutivi del credito risarcitorio derivante dalla assunta responsabilità risarcitoria da etero direzione della s.d.f., come richiesti dall’art. 2497 c.c., su cui il ricorrente fondava la propria legittimazione”. 6.1.1 Il motivo è infondato.Sul punto possono essere ripetute e richiamate le considerazioni, già svolte in ordine al quarto motivo sopra esaminato (§ 3.1.4), in relazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018; Cass. n. 576 del 2015; Sez. Un.n. 1521 del 2013; n. 16853 del 25/05/2022), ribadendo dunque il principio secondo cui,per la verifica della legittimazione ex art. 6 l. fa ll., non occorre un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice. Ed in realtà, la Corte di merito ha svolto tale accertamento delibativo, rilevando che il credito risarcitorio da abusiva eterodirezione ex art. 2497 cod. civ. si fondava su una illegittima ed invasiva attività di controllo delle società del gruppo da parte della società di fatto, poi dichiarata fallita, che si concentrava per altro sulla sistematica evasione dagli obblighi fiscali e contributivi che aveva determinato l’insorgenza di una rilevante esposizione debitoria delle società controllate e che aveva, nel contempo, generato un corrispondente credito risarcitorio di cui il curatore della società istante aveva inteso tutelare l’azione tramite il deposito del ricorso per fallimento nei confronti della s.d.f. ed in estensione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. 6.2 Con il secondo motivo sideduce “violazione e falsa applicazione dell’art.2247 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nel capo della decisione impugnata con cui la Corte d’Appello, respingendo i motivi di reclamo proposti sul punto dall’odierna ricorrente, ha ritenuto la partecipazione in qualità di socia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla SdiF-Holding “[OSCURATO:PERSONA].” ponendo a fondamento della decisione il mero inserimento della Scarpati nell’organizzazione aziendale della holding, senza alcuna valutazione in ordine alla riconducibilità delle attività da questa compiute ad una partecipazione societaria piuttosto che ad un diverso rapporto; nonché nella misura in cui attribuisce rilievo ad una qualità di socio solo “apparente” a fronte della qualificazione come “occulta” della società accertata”. 6.2.1 Il motivo, per come articolato, è inammissibile. Contesta, cioè, la ricorrente, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, la valutazione da parte della Corte di appello degli elementi istruttori allegati in giudizio per l’accertamento della sua qualità di socio. 6.2.2 Sul punto giova ricordare che - i n tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).La richiesta di rivalutazione della questio facti a questa Corte di legittimità determina la consequenziale inammissibilità delle relative doglianze. 7. Il terzo mezzo declina “violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., sul capo della decisione che ha riconosciuto la qualità di socia della holding alla Scarpati, peraver posto a fondamento della propria decisione elementi probatori (prove atipiche, equiparate iure alle presunzioni) privi del carattere della gravità, precisione e concordanza in relazione all’art. 360 c.p.c.”. 7.1 Anche il terzo motivo propone una rivalutazione degli elementi di prova (questa volta indiziari) per contestare la qualità di socia della s.d.f. in capo alla ricorrente, avanzando ancora una volta una contestazione della questio facti. Occorre anche qui ricordare che , secondo il costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo anche: Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022), in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Sul punto va tuttavia precisato che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 17-01-2019, n. 1234). 8. Il quarto motivo articola vizio di “omessa motivazione in relazione alla mancanza di qualunque esplicitazione, nella sentenza impugnata, delle ragioni giuridiche in base alle quali i fatti ascritti alla Scarpati consentissero di qualificarla come socia della holding di fatto, anziché come collaboratrice delle società satelliti o anche della stessa holding, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., - Motivazione nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessità ed obiettiva incomprensibilità in relazione al capo della decisione che ha accertato la qualità di socia della Scarpati, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”. 8.1 Osserva la Scarpati che la motivazione resa dalla Corte di appello, in ordine alla qualificazione del suo apporto come riconducibile alla figura del socio, sarebbe così contraddittoria ed incomprensibile da determinare la mera apparenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La doglianza è infondata. Va ancora una volta ricordata la giurisprudenza espressa da questa Corte secondo la quale la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n . 8053 del 2014; Cass. Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). Ebbene, la Corte territoriale ha invero affermato chele dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle raccolte dal curatore fallimentare tra i lavoratori delle società del gruppo,avevano evidenziato che la Scarpati aveva assunto il ruolo di gestire gli incassi dei procacciatori di affari della società di vigilanza e di impartire direttive alle guardie giurate e che le prove sopraindicate in ordine al ruolo della stessa all'interno della società di fatto non venivano neanche smentite dall'estratto conto previdenziale prodotto in giudizio dalla reclamante da cui sarebbe emerso che il rapporto di lavoro con la Scarpati avrebbe avuto inizio dal 1 ottobre 2013. Ebbene, tale motivazione non può essere ricondotta in alcun modo nel paradigma della motivazione apparente. 9. Il quinto mezzo denuncia vizio di “omesso esame, in relazione alla decisione sull’accertata qualità di socia della holding della Scarpati, di molteplici fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare: 1) la riconducibilità ai soli membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA], e non anche alla Scarpati, della proprietà delle società coordinate dalla holding e della stessa struttura organizzativa di cui la holding si avvaleva, nonché della generale percezione esterna che i terzi avevano dell’appartenenza della società al gruppo, e quindi della holding, alla sola famiglia [OSCURATO:PERSONA]; 2) la provenienza dai soli componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], e non anche dalla Scarpati, dell’iniziativa per la costituzione della società e l’acquisizione di aziende, per il reclutamento delle “teste di legno”, per il finanziamento delle imprese controllate, attività in cui si sostanzia l’oggetto sociale della configurata holding; 3) la provenienza dai soli componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], e non anche dalla Scarpati, delle risorse finanziarie impiegate per acquisire e coordinare le imprese sottoposte alla holding di fatto; 4) la soggezione della Scarpati, nonostante il suo ruolo subapicale, al potere superiore dei titolari, e segnatamente del [OSCURATO:PERSONA], della Vicidomini e della Paolino; 5) la circostanza che la Scarpati aveva cominciato la propria collaborazione con le società imputate al gruppo solo nel 2003, allorquando era stata assunta dalla BSK, mentre l’attività della holding ricostruita dalla sentenza dichiarativa di fallimento era iniziata in un periodo cronologicamente assai anteriore; 6) la circostanza che la Scarpati percepisse,per la collaborazione prestata prima in seno alla BSK e poi nella HDSV, una retribuzione fissa; 7) la circostanza che nel periodo di operatività della holding il [OSCURATO:PERSONA] aveva accumulato un ingente patrimonio immobiliare (stimato dal perito in circa 3,5 MLN/euro”. 9.1 Le doglianze così proposte dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono in realtà inammissibili. Sul punto è utile ricordare che, secondo lagiurisprudenza espressa da questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Ciò posto, va subito rilevato che tutte le questioni sopra ricordate nella rubrica del motivo di ricorso qui in esame, lungidal costituire altrettanti “fatti storici” del cui omesso esame imputare la Corte territoriale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riguardano invece altrettanti profili istruttori, già esaminati puntualmente dal Tribunale, e poi ritenuti implicitamente non rilevanti dalla Corte territoriale nel suo percorso logico- giuridico di apprezzamento delle prove, con la conseguenza che la loro riproposizione in questo giudizio di legittimità si risolve in realtà in una inammissibile richiesta di nuovo scrutinio delle prove già correttamente valutate dai giudici con motivazione congrua e scevra da criticità argomentativi, vizi qui rilevabili solo con il mezzo di impugnazione sopra ricordato. Va infatti ribadito che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dei contro ricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquid