CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20918/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
laselice;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Birritteri, che ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna,pronunciata in data 24 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale insede, nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXall’esito dirito abbreviato, alla pena di anni cinque e giorni venti di reclusione, per il primo, nonché dianni cinque e mesi uno di reclusione, per il secondo, in relazione al concorso nei reati ditentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXX aggravato dai futili motivi (capo 1), di lesionipersonali aggravate dai futili motivi e dalle più persone riunite ai danni di XXXXXXXXXXXX(capo 3), di lesioni aggravate dai futili motivi, dalle più persone riunite e dall’uso di un’armaimpropria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](capo 4), nonché per XXXXXXX anche inrelazione al reato di porto abusivo di un’arma (capo 2). 2. Avverso il descritto provvedimento hanno proposto distinti atti di impugnazione gliimputati, per il tramite dei rispettivi difensori, avv.ti F. Segreti e C. Amodio, denunciando imotivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a otto motivi.2.1.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione.La sentenza di secondo grado richiama la motivazione del primo giudice senzarealmente confrontarsi con il nucleo argomentativo dell’atto di appello, limitandosi ariproporre, quanto al ruolo ascritto all’imputato nella condotta di tentato omicidio, la tesidell’ausilio e supporto prestato all’autore materiale dei fendenti, senza però individuarecondotte casualmente rilevanti rispetto all’evento morte e senza argomentare circa il doloomicidiario; sicché manca ogni vaglio critico circa la sussistenza dell’elemento soggettivo delreato di tentato omicidio.2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 110, 56, 575cod. pen.Il ricorrente deduce che è stato ritenuto il concorso dell’imputato in assenza di condotteproprie, idonee in modo non equivoco a cagionare la morte della vittima, essendosi limitato apartecipare alla lite. Né la prossimità fisica al luogo dell’aggressione rappresenta elementosufficiente per l’individuazione di un contributo fattivo alla realizzazione dell’evento. 2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova.Con riferimento all’episodio del 2 ottobre 2022 si estendono i medesimi elementiprobatori rinvenuti in riferimento al diverso episodio del 6 agosto 2022, pur non attribuendole stesse persone offese all’imputato alcuna condotta collegata ai fendenti inferti alla vittimadel tentato omicidio.Si deduce poi l’inattendibilità del testeXXXXXXXXXXXXXXX unico a collegarel’imputato all’episodio del 6 agosto 2022.Il dichiarante è un soggetto estraneo che ha affermato di aver assistito direttamente alferimento di XXXXXXX senza specificare la posizione, la distanza o il contesto visivo in cui sitrovava. Peraltro, il dichiarante rende una versione incompatibile con quella delle personeoffese dei reati commessi il 6 agosto 2022, le quali non descrivono l’imputato quale autoredelle coltellate né riferiscono che questi era armato ma, anzi, indicano altri soggettinordafricani come autori materiali dei colpi e delle bottigliate.Il contrasto tra la deposizione di questi e le dichiarazioni di XXXXXX che attribuisceproprio all’imputato la paternità dei fendenti viene ignorata dalla Corte territoriale che si limitaa menzionare senza specificarne il contenuto, le sommarie informazioni rese, travisandonela portata probatoria. Questi, infatti, resta l’unica voce isolata e smentita circa lapartecipazione dell’imputato all’accoltellamento.2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia ulteriore travisamento della prova conriferimento ai riconoscimenti fotografici di XXXXXXXXXXXXXXXXXXLe individuazioni, del 19 e 20 gennaio 2023, effettuate presso la Squadra mobile diNapoli cristallizzano una ripartizione di ruoli. In particolare, il soggetto n. 9 è riconosciutoquale autore delle coltellate e quello n. 3 con l’imputato indicato come autore di percosse amani nude. La sentenza trascura tale elemento e confonde le persone, finendo per imputareal ricorrente condotte non sue.2.1.5. Con il quinto motivo si denuncia un ulteriore travisamento della prova conriferimento alle contraddizioni contenute nella denuncia del 20 gennaio 2023.Si deduce che la denuncia, formalmente intestata aXXXXXXXXXXXXX reca nel suocorpo una commistione tra il narrante e XXXXXXXX Si alternano infatti affermazioni che soloa quest’ultimo si possono riferire, a passaggi in cui XXXXXXX viene indicato in terzapersona. Di qui l’impossibilità di stabilire con certezza chi sia l’effettivo autore del racconto esoprattutto l’impossibilità di utilizzare la prova come fonte di responsabilità.2.1.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 114 e 116 cod. pen., erroneavalutazione del concorso anomalo e del contributo di minima importanza.La Corte territoriale omette di valutare l’incidenza causale nella produzione dell’eventoda parte del ricorrente. Anzi, la sua condotta al più sarebbe idonea ad integrare il concorsoanomalo non essendo prevedibile l’evoluzione della lite fino all’uso del coltello. In difetto siimponeva l’assoluzione dell’imputato, ai sensi dell’art 530, comma 2, cod. proc. pen.2.1.7. Con il settimo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea valutazione inpunto di attendibilità delle persone offese.Il riconoscimento effettuato da XXXXXXX ritenuto come qualificato, in ragione della suaqualità di pubblico ufficiale, non chiarisce in che termini detto riconoscimento incida sullaresponsabilità dell’imputato per il tentato omicidio in quanto la stessa persona offesa nonindica il ricorrente quale autore delle coltellate.2.1.8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in puntodeterminazione della pena.Il trattamento sanzionatorio è fondato su espressioni stereotipate senzaindividualizzazione e manca una motivazione circa l’esclusione della prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche nonché sull’incidenza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.sulla quantificazione della pena.2.2. Il ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è affidato a tre motivi.2.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 56, 576 n. 2 cod. pen. inrelazione ai reati di cui ai capi 1, 2, 3.Con il primo motivo di appello veniva censurata la motivazione di primo gradorilevando, da un lato, le criticità emerse all’esito delle indagini e le incongruenze che sipotevano evincere dalle sommarie informazioni testimoniali in atti e dai verbali delleindividuazioni fotografiche, dall’altro, evidenziando che le prove anche documentali offertedall’imputato erano tali da dimostrare la sua estraneità ai fatti.Nelle circostanze di tempo della condotta contestata il ricorrente era al lavoro presso unristorante sito ad una considerevole distanza dal luogo teatro dei fatti.Su tale punto, la Corte di appello non fornisce adeguata risposta con riferimento allecontraddizioni tra le versioni fornite dalle persone offese e quella del testimone XXXXXX,senza effettivamente contrastare le argomentazioni difensive. La motivazione, anzi, è illogicatenuto conto cheXXXXXXX teste presente al tentativo di omicidio commesso ai danni diXXXXXXXX ha riferito con certezza che ad accoltellare la persona offesa era stato ilmagrebino identificato in [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le persone offese, invece, a sferrarele coltellate sarebbe statoXXXXXXXX Tali circostanze sono state reputate dalla Corteterritoriale in modo illogico come prova del concorso di persone nel reato senza considerareche non vi è convergenza delle dichiarazioni circa la presenza del ricorrente sul posto.Non sarebbero, dunque, attendibili i riconoscimenti fotografici delle persone offese afronte delle dichiarazioni rese dal teste che, invece, riconosce in un soggetto diversodall’imputato colui che aveva posto in essere la prima parte della condotta contestata a titolodi concorso.La Corte territoriale, poi, non giustifica adeguatamente la ritenuta inattendibilità dellefotografie prodotte dall’imputato, solo perché in fotocopia, con indicazione di un orariodiverso da quello dell’aggressione, nonché dei fogli di presenza al ristorante. Del resto, ledichiarazioni rese dall’imputato, secondo le quali questi si trovava al lavoro, sono risultatecoerenti con quelle rese, in sede di indagini difensive, dal teste [OSCURATO:PERSONA] cheaveva confermato la presenza dell’imputato al lavoro anche sulla base proprio dei fogli dipresenza lavorativa. Alcun accertamento risulta svolto dalla Corte territoriale in ordine aitempi e alle modalità con cui l’imputato avrebbe potuto allontanarsi dal luogo di lavoro.2.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 69 cod. pen. e vizio dimotivazione.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche congiudizio di prevalenza ma la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo gradosenza fornire motivazione idonea rispetto alla ritenuta equivalenza tra circostanze. Risultatrascurata la giovane età dell’imputato, la sua incensuratezza all’epoca dei fatti, elementi sucui vi è totale carenza di motivazione. Né la Corte d’appello ha esplicitato criteri in base aiquali ritenere che l’imputato non sia meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 133 cod. pen.La sentenza impugnata ha confermato l’entità della pena irrogata in primo grado anchese, con l’atto di appello, era stata fatta richiesta di rideterminazione della pena al minimoedittale. Né la Corte territoriale indica i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. seguiti nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Birritteri, ha fatto pervenirememoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono infondati.1.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.1.1.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità.La sentenza di appello richiama, in punto di fatto, la ricostruzione svolta nelprovvedimento di primo grado ma rende, in tema di concorso nel reato di tentato omicidio edi dolo, un ragionamento completo e immune da vizi di ogni tipo, anche con riferimento allededuzioni devolute con l’atto di appello (v. p. 10).La Corte territoriale ravvisa il dolo omicidiario in capo a entrambi gli imputati, nellacontemporanea azione violenta posta in essere come reazione alla mera “richiesta” dellepersone offese che si trovavano a bordo di una vettura, di consentire il passaggio, usando ilsuono del clacson.La motivazione del provvedimento impugnato mostra anche di valutare la versionedifensiva resa dall’imputato nell’interrogatorio ove questi aveva ammesso la sua presenzasul posto nell’agosto del 2022, nonché l’avvenuta aggressione imputandola, però, a unsoggetto, diverso dai due imputati, risultato poi, una volta identificato, avere tratti somatici ealtezza diversa dalla descrizione fornita dalle persone offese.La critica svolta appare, dunque, generica e non si confronta con la complessivaricostruzione dell’azione che si ricava dalla lettura congiunta dei convergenti provvedimentidi merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo,trattandosi di cd. doppia affermazione di responsabilità: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014,Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722).Del resto, anche la sentenza di primo grado aveva ricostruito i fatti in modo precisoanche se (v. p 20 e ss. della sentenza di primo grado) aveva fatto riferimento al doloeventuale, non compatibile con il delitto tentato contestato nella presente sede.Sul punto, la sentenza di secondo grado chiarisce che nel caso in esame (v. p. 12) ildolo è stato diretto e l’azione idonea ad integrare gli estremi del tentato omicidio, avendoprovocato ferite non superficiali con un coltello, arma in sé munita di potenzialità lesiva, confendenti che avevano interessato la zona del torace, del polmone destro, con la necessità diricorrere ad immediato intervento chirurgico onde fronteggiare l’emopneumatorace destroonde evitare la morte della parte lesa.La motivazione appare in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale (trale altre, Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915 - 01) nel delitto di tentatoomicidio, ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dallacosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o altogrado di probabilità, in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona versocui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere e,quindi, il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell’evento come scopo finaledell’azione (nel precedente citato, questa Corte ha ritenuto corretta la decisione di meritoche aveva ritenuto sussistente il tentativo, avendo ravvisato - per la modalità concreta concui fu vibrato il colpo di coltello, per la precisione e freddezza dell’imputato e per la zona delcorpo attinta - gli elementi oggettivi che permettevano di desumere il dolo diretto, senzaritenere necessario il dolo intenzionale).Invero, si reputa idonea a integrare il reato di tentato omicidio (cfr. Sez. 1, n. 30336 del14/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256797 - 01) la condotta dell’agente che abbia indirizzatoanche un solo colpo (nel caso di cui al precedente indicato, di arma da fuoco) con l’intento diuccidere un avversario.Quando l’alternativa si pone tra due delitti contro la vita e l’incolumità individuale, chedifferiscono solo per la gravità dell’evento, come la lesione personale volontaria e l’omicidioe si sia verificato l’evento meno grave, può prospettarsi un problema di dolo eventuale oindiretto solo se risulta accertato che l’evento meno grave è quello perseguito come scopofinale, ossia con dolo intenzionale, con accettazione secondaria del rischio che possa ancheverificarsi quello più grave. Alcun problema di dolo indiretto concernente il tentativo del reatopiù grave può, invece, porsi allorché la condotta sia stata di tale intensità da non potersidistinguere se la volontà dell’agente fosse volta a provocare la lesione o la morte (Sez. 5, n.2594 del 18/11/1993, dep. 1994, Cutruzzola, Rv. 197281 - 01: nella specie si è ritenuto cheper le modalità con le quali le lesioni furono inferte - violento colpo di coltello a serramanico,con lama lunga e fissa, e con l’esecuzione di movimenti circolari e trasversali della lamanelle viscere della vittima - fosse da escludere il tentativo di omicidio con dolo eventuale, maricorresse il tentativo con dolo diretto o alternativo, procedendo alla rettifica dellamotivazione della sentenza impugnata).1.1.2. Il secondo motivo è infondato.Le convergenti sentenze di merito attribuiscono sia le lesioni sia il tentato omicidio aidanni dell’altra persona offesa come azione che ha visto coinvolti entrambi gli imputati,presenti sul posto, come ammesso dallo stesso XXXXXXX e come dichiarato dalle personeoffese, le quali hanno riconosciuto l’imputato come colui che aveva, prima, ostacolato ilpassaggio della vettura e, poi, partecipato all’aggressione.La sentenza di primo grado, sul contributo offerto dal ricorrente (v. p. 11 e ss.), riportala deposizione di XXXXXXX, vittima dello schiaffo e delle lesioni, che ha individuato inXXXXXXX l’autore sia dello schiaffo sia delle coltellate e che ha ricostruito l’azione comeunitaria e come avviata dal momento in cui i due cittadini stranieri avevano impedito ilpassaggio della vettura.Inoltre, la parte lesa XXXXXXX (v. p. 12) ha descritto la condotta attiva del ricorrenteprecisando che questi, una volta che i due occupanti della vettura erano scesi dall’auto, loaveva colpito più volte e aveva anche colpito la vettura con più calci danneggiandola,mostrando dunque una condotta attiva, di sostegno alla condotta dell’aggressore armato dicoltello che, nel medesimo frangente, aveva accoltellato XXXXXXXX La stessa sentenza diprimo grado (v. p. 18 e ss.) ha commentato le diverse versioni rese dall’imputato e ne hascreditato la coerenza.1.1.3. Il terzo motivo è inammissibile.Si contesta il travisamento della prova in cd. doppia conforme affermazione diresponsabilità senza indicare, puntualmente, la decisività della prova che si assumetravisata.Invero, è noto che, conformemente all’indirizzo di questa Suprema Corte il vizio ditravisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti delprocesso, specificamente indicati, è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo adisarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per ladecisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum el’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n.5146del16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774).Orbene, nel caso al vaglio appare sufficiente la descrizione che fanno le parti lese dellacomplessiva condotta del ricorrente per comprendere la portata della condotta dell’imputatonel corso dell’episodio del 6 agosto 2022 il quale fonda su una prova autonoma, cheprescinde dagli elementi di prova forniti anche dal testeXXXXXXe che hanno consentito dicollegare l’episodio a quello del 2 ottobre 2022 perché messo a segno nella stessa zonadella città e con analoghe modalità. Quello del 2 ottobre 2022 in ogni caso, trova la provadella responsabilità dell’imputato nella deposizione di XXXXXXXXXXXXXX (v. p. 13 dellasentenza di appello) e fonda anche sul riconoscimento fotografico nonché sugli esiti delleindagini svolte successivamente attraverso l’esame delle tre fotografie estrapolate daInstagram, allegate alla denuncia, inserite poi nel sistema SARI ai fini del riconoscimentofacciale.1.1.4. Il quarto motivo è infondato.Il dedotto travisamento non è puntualmente denunciato perché la sentenza di appellonon confonde i ruoli dei coimputati, indicando anzi precisamente inXXXXXXXl’autore dellecoltellate e nel ricorrente colui che lo aveva supportato nella condotta. Nemmeno lasentenza di primo grado aveva indicato confusamente i soggetti coinvolti, ricostruendo ledichiarazioni delle persone offese.1.1.5. Il quinto motivo è inammissibile.La denuncia si confronta con il contenuto della prova ma non con la motivazione dellasentenza impugnata e non indica in quale parte la sentenza di secondo grado, sulla basedella denunciata non linearità della verbalizzazione della denuncia, sia addivenuta aconclusioni non condivisibili.1.1.6 Il sesto motivo è inammissibile per genericità.La deduzione è meramente enunciativa e priva della specifica illustrazione delle ragioniin fatto e in diritto che la sostengono. È, infatti, principio pacificamente affermato in sede dilegittimità (Sez. U, n.8825del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo ilquale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essereconforme all’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni chesorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo chesia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto alpercorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre adecisione differente.Osserva il Collegio che, in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.,l’affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede laverifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra lacondotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l’evento diverso, che siidentifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteridella prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell’esecutore materiale edel contesto fattuale nel quale l’azione si è svolta (tra le altre, Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020,dep. 2021, Tasca, Rv. 280489).Nel caso in esame, non emerge né viene illustrata alcuna volontà diversa da parte delricorrente, alcun reato diverso da quello voluto risulta posto in essere e alcuna omessamotivazione sul punto può ravvisarsi.1.1.7. Il settimo motivo è infondato.Prescindendo da quella parte della motivazione in cui si affronta il giudizio diufficiale e solitamente avvezzo ai riconoscimenti, va rilevato che, comunque, la stessa Corteterritoriale attribuisce, nell’ambito del giudizio di credibilità e attendibilità delle dichiarazionirese, significativa rilevanza a plurimi e convergenti elementi di riscontro, relativi peraltro alcontenuto di entrambe le denunce, in particolare tenendo conto non solo degli effettuatiriconoscimenti. Sicché la censura appare non fondata.1.1.8. L’ottavo motivo è inammissibile.Si tratta di censura che investe il trattamento sanzionatorio supportato, invero, nel casoal vaglio da completa e ineccepibile motivazione (v. p. 14).Peraltro, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod.pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410; Sez. 6, n. 9120 del02/07/1998, Urrata, Rv. 211582 – 01) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuantigeneriche con giudizio di prevalenza (Sez. 2, n. 24995del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378;Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 – 03), trattandosi di un datopolivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamentosanzionatorio.1.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.1.2.1. Il primo motivo è infondatoLe censure, per un verso, appaiono reiterative del gravame cui la Corte territoriale harisposto (v. p. 10) con motivazione immune da vizi logici anche quanto alla presenza dedottadall’imputato sul luogo di lavoro, quale alibi. Per altro verso, la censura appare versata infatto e diretta alla rilettura delle fonti di prova, operazione inibita al giudice di legittimità.Inoltre, si osserva che sulla rinnovazione istruttoria la Corte di appello ha respinto larichiesta proposta ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. con motivazione ineccepibile, che hareputato esauriente il compendio probatorio assunto nel celebrato rito abbreviato.Nel giudizio di appello, come è noto, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionalefondato sulla presunzione che l’indagine sia stata esauriente con le acquisizioni deldibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice è subordinato alla rigorosacondizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado didecidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).Atteso che l’esercizio di un simile potere è affidato all’apprezzamento del giudice diappello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato, devesottolinearsi che a fronte di una motivazione che dà conto, in modo univoco, del fatto che èstato ritenuto non impossibile decidere allo stato degli atti alcun rilievo può assumere lacritica difensiva, rilevandosi peraltro che si tratta di rito abbreviato per il quale i criteri diintegrazione probatoria devono rispondere ai più stringenti canoni fissati dall’art. 441,comma 5, cod. proc. pen.Entrambe le sentenze, poi, attribuiscono significativo rilievo, per la ricostruzionedell’episodio del 6 agosto 2022, alle dichiarazioni delle persone offese, ai riconoscimentifotografici, ai referti medici e, infine, solo per giustificare il collegamento tra i due episodi,prendono in esame le dichiarazioni diXXXXXXX titolare di un esercizio commercialeprossimo al luogo di accadimento del ferimento di XXXXXXX e che, secondo laprospettazione difensiva, avrebbe invertito i ruoli rivestiti, dagli odierni imputati,nell’aggressione del 6 agosto 2022.In definitiva, il motivo di ricorso non illustra, puntualmente, in cosa sia consistito ildenunciato travisamento e in quale punto della deposizione di XXXXXX questo compaia, nése ne specifica la decisività ai fini di una diversa, più favorevole, conclusione per il ricorrente.1.2.2. I motivi secondo e terzo sono inammissibili.La critica riguarda il trattamento sanzionatorio che trova, però, nella sentenza disecondo grado adeguata e ineccepibile motivazione (v. p.14), sia per quanto concernel’entità della pena irrogata all’imputato, sia in ordine al diniego della prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche.Si richiamano i principi indicati nel § 1.1.8. relativamente alla posizione del coimputato.Inoltre, si deve osservare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tracircostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio oragionamento illogico. Né va taciuta l’esistenza del costante orientamento di questa Corte,secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanzeconcorrenti soddisfa l’obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nelladiscrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un’analitica esposizione dei criteri divalutazione (Sez. 7, Ord. n.11571del19/02/2016, N., Rv. 266148 – 01; Sez. 2, n. 36265 del08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv.249549).2. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle lesioni personali arrecatealle persone offese e, quindi, alle condizioni di salute delle parti che si commentano nelpresente provvedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.