CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 1993
Cassazione n. 16719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 13/02/1993 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 33658/25 ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di L'Aquila ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando come per sottrarsi alle forze di polizia, il ricorrente non si sia limitato alla fuga alla guida della sua autovettura, ma abbia eseguito manovre imprudenti finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria ed altrui incolumità arrivando anche a speronare l'auto di servizio; ritenuto che anche le censure relative alla causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., sono reiterative avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione della relativa disciplina in assenza di dati concreti, suffraganti il ragionevole convincimento da parte dell'agente di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale (Sez. 6. N.4457 del 16/10/2018, Rv. 274983), non ravvisandosi alcuna illegittimità nella richiesta di sottoporre a controllo stradale l'imputato, essendo del tutto ingiustificato il tentativo di questo di sottrarvisi; ritenuto che la memoria prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dich P.Q.M