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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25112/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Uditi in udienza camerale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che, richiamando la requisitoria trasmessa, ha concluso per il rigetto del ricorso, e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza n. 34898 deliberata il 13/07/2022, la Prima Sezione di questa Corte, per quanto è qui di interesse, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato nei gradi di merito per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo UU) e, segnatamente, al clan Emmanuello di Gela, collegato a [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/12/2020 era censurata da [OSCURATO:PERSONA] attraverso tre motivi di ricorso, integrati ciascuno da tre motivi nuovi: il primo chiamava in causa le dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le dichiarazioni favorevoli di [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato associativo; il secondo riguardava le conversazioni intercettate acquisite al fascicolo dibattimentale; il terzo investiva le ragioni della formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente.

Nel rigettare il ricorso, la sentenza n. 34898/22 richiamava, quanto al primo motivo, le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di delineare il ruolo associativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel clan Emmanuello, mentre, con riferimento r'• al secondo motivo, segnalava plurime conversazioni intercettate di cui il giudice di appello aveva fornito un'interpretazione ritenuta ineccepibile, rimarcando, a proposito del terzo motivo, l'unitarietà del complesso motivazionale rappresentato dalle due sentenze di merito.

2. Avverso la sentenza n. 34898 del 13/07/2022 della Prima Sezione di questa Corte, ha proposto ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando le censure di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo errore riguarda le dichiarazioni del collaboratore Billizzi, su cui si fonda la decisione di condanna, erroneamente captate come riguardanti [OSCURATO:PERSONA], mentre invece si riferivano a [OSCURATO:PERSONA].

Inizialmente, per mero refuso, l'errore era stato commesso dalla sentenza di appello, come segnalato nel ricorso principale, ma poi era stato corretto implicitamente dal giudice di appello (pagg. 18 — 19), laddove comunque con i motivi nuovi la difesa aveva allegato la trascrizione integrale del verbale dell'udienza di primo grado del 15/04/2015 dinanzi al Tribunale di Gela contenente l'intero esame del collaboratore Billizzi relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Le frasi riferite da Billizzi a Bevilacqua sono state dalla sentenza della Corte di cassazione riferite a [OSCURATO:PERSONA] e su tale errore si è basata la motivazione, laddove Billizzi non può continuare a essere incluso tra i collaboratori le cui dichiarazioni convergevano in un quadro probatorio omogeneo che delineava la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il secondo errore di fatto si rinviene nella sentenza impugnata nel punto in cui, ricostruendo i gravami difensivi, si afferma che il collaboratore Vizzini era stato ritenuto dalla difesa inattendibile, laddove, al contrario, la difesa aveva espressamente contestato il punto di sentenza in cui, con riguardo all'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Emmanuello, si definiscono convergenti le posizioni di Vizzini con quelle di Billizzi, Bernascone e Nicastro, trattandosi chiaramente di una svista causata dalla mancata lettura del primo motivo di ricorso ove sono riportate le dichiarazioni di Vizzini, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non mai avuto rapporti con l'organizzazione mafiosa, sicché le dichiarazioni di Vizzini convergono con quelle di Billizzi, ma nel senso della discolpa e non dell'accusa del ricorrente.

2.3. Il terzo errore di fatto riguarda alcune intercettazioni, quali la n. 1869 del 08/03/2005 (in cui risulta che l'unico accenno a denaro era stato fatto da [OSCURATO:PERSONA] a proposito di un'estorsione subaa) e la n. 21177 del 15/03/2005 (nella cui conversazione non viene menzionata la parola "timbro"). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. In premessa, alcune indicazioni offerte da consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità devono essere qui, in estrema sintesi, richiamate.

Al riguardo, mette conto ribadire, in primo luogo, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, sicché qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, mentre sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.

U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

A questo proposito, è opportuna una precisazione (significativa, come si vedrà, ai fini dell'esame del ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) in merito alla distinzione che la giurisprudenza di legittimità tiene ferma tra errore del giudice di legittimità rilevante ai fini del ricorso straordinario e travisamento della prova da parte dei giudici di merito: in questa prospettiva, ad esempio, si è affermato che il vizio di travisamento della prova della sentenza di appello, che non sia stato dedotto in sede di legittimità, non può costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., non configurandosi nella decisione della Corte di Cassazione alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (Sez. 3, n. 14509 del 31/01/2017, Romeo, Rv. 270394).

Dunque, il travisamento della prova da parte del giudice di merito — ritualmente dedotto con il ricorso per cassazione — può venire in rilievo sul piano dell'omesso esame del relativo motivo di ricorso, ma, di per sé, non dà corpo a un errore percettivo della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità.

Inoltre, mette conto sottolineare che, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982).

D'altra parte, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non può dare luogo a un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché l'omissione non abbia avuto carattere decisivo, in quanto la pronuncia non poteva comunque essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503).

3. In estrema sintesi, la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/12/2020 confermava quella di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo UU) valorizzando, prima di tutto, le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante della famiglia Ennmanuello di [OSCURATO:PERSONA] di Gela in collaborazione con la famiglia Rinzivillo.

A riscontro di tali dichiarazioni la Corte nissena richiama varie conversazioni intercettate, mentre le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo il giudice di appello, unitariamente lette consentono di delineare il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel sistema delle false fatturazioni gestito nell'intesse degli Emmanuello; con particolare riferimento a Billizzi, la Corte di appello rileva che la difesa aveva offerto del suo contributo dichiarativo una lettura parcellizzata, riportando un brano che, ad avviso della sentenza del 09/12/2020, smentiva l'argomento secondo cui la non appartenenza di Bevilacqua alla consorteria dimostrerebbe l'infondatezza dell'accusa a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha poi illustrato le ragioni per le quali la sentenza assolutoria emessa nel giudizio abbreviato relativo ad alcuni coimputati non condiziona il diverso esito del procedimento trattato.

4. Ciò premesso, le doglianze proposte con il ricorso straordinario non sono fondate.

4.1. Le doglianze relative al dedotto primo errore riguardano l'erroneo riferimento a [OSCURATO:PERSONA] di una frase delle dichiarazioni di Billizzi relativa, in realtà a Bevilacqua.

Lo stesso ricorso non solo registra che la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta aveva "corretto" l'errore (riportato, in realtà, nella parte della motivazione ove si sintetizzano le censure dell'appellante), ma neppure indica in quale parte della pronuncia della Corte di cassazione tale errore sarebbe reiterato.

Quanto alla citazione delle dichiarazioni di Billizzi contenuta a pag. 46 della sentenza della Prima Sezione n. 34898/22, essa non individua come riferimento delle stesse [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a rimarcare il peculiare rilievo probatorio ad esse attribuito dalla Corte di appello di Caltanissetta, sicché la doglianza muove da un presupposto solo ipotetico.

In ogni caso, è assorbente il rilievo che, nell'economia del ragionamento della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/12/2020, le dichiarazioni dei collaboratori diversi da Bernascone non assumono una valenza centrale, valenza rivestita invece, come si è visto, dal contributo del citato dichiarante ritenuto confermato dalle risultanze di cui a plurime conversazioni intercettate.

4.2. Analoghi rilievi rendono ragione dell'infondatezza delle doglianze concernenti il dedotto secondo errore, relativo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di cassazione, nella sintesi dei motivi di impugnazione, descrive come oggetto di critica in quanto inattendibili, incorrendo, secondo il ricorso straordinario, in una svista del ricorso avverso la sentenza della Corte nissena rispetto ai contenuti dell'impugnazione.

Anche al riguardo, per le dichiarazioni di Vizzini non è allegata, se non assertivamente, la decisività delle stesse, che, alla luce della sintesi del percorso argomentativo della sentenza di appello sopra svolta, risultano estranee al nucleo essenziale della ratio decidendi incentrato sulle dichiarazioni di Bernascone e su plurime conversazioni intercettate ritenute utili idonee ad offrire riscontro ad esse.

4.3. Anche le censure dedotte sub specie di terzo errore non meritano accoglimento.

Oltre alle conversazioni intercettate di cui il ricorrente lamenta l'erronea percezione (laddove, peraltro, si versa in ipotesi di eventuale travisamento della prova da parte dei giudici di merito), ossia la n. 1869 del 08/03/2005 e la n. 21177 del 15/03/2005, la sentenza della Prima Sezione e la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/12/2020 richiamano ulteriori conversazioni intercettate, tra le quali la 166 ter del 09/12/2004 (nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento alle due famiglie degli Emmanuello e dei Rinzivillo), la n. 4692 del 18/10/2004 (nella quale, secondo la Corte nissena, Sacconnando mostra l'inserimento nella compagine associativa partecipando all'attività imprenditoriale e garantendo ingenti introiti da destinare all'associazione), etc.

E' di tutta evidenza come il considerevole numero di conversazioni intercettate e la valenza probatoria ad esse associate dal giudice di appello privino del connotato della decisività i dati probatori oggetto delle censure del ricorrente.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in udienza camerale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che, richiamando la requisitoria trasmessa, ha concluso per il rigetto del ricorso, e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza n. 34898 deliberata il 13/07/2022, la Prima Sezione di questa Corte, per quanto è qui di interesse, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato nei gradi di merito per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo UU) e, segnatamente, al clan Emmanuello di Gela, collegato a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/12/2020 era censurata da [OSCURATO:PERSONA] attraverso tre motivi di ricorso, integrati ciascuno da tre motivi nuovi: il primo chiamava in causa le dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le dichiarazioni favorevoli di [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato associativo; il secondo riguardava le conversazioni intercettate acquisite al fascicolo dibattimentale; il terzo investiva le ragioni della formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Nel rigettare il ricorso, la sentenza n. 34898/22 richiamava, quanto al primo motivo, le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di delineare il ruolo associativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel clan Emmanuello, mentre, con riferimento r'• al secondo motivo, segnalava plurime conversazioni intercettate di cui il giudice di appello aveva fornito un'interpretazione ritenuta ineccepibile, rimarcando, a proposito del terzo motivo, l'unitarietà del complesso motivazionale rappresentato dalle due sentenze di merito. 2. Avverso la sentenza n. 34898 del 13/07/2022 della Prima Sezione di questa Corte, ha proposto ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando le censure di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo errore riguarda le dichiarazioni del collaboratore Billizzi, su cui si fonda la decisione di condanna, erroneamente captate come riguardanti [OSCURATO:PERSONA], mentre invece si riferivano a [OSCURATO:PERSONA]. Inizialmente, per mero refuso, l'errore era stato commesso dalla sentenza di appello, come segnalato nel ricorso principale, ma poi era stato corretto implicitamente dal giudice di appello (pagg. 18 — 19), laddove comunque con i motivi nuovi la difesa aveva allegato la trascrizione integrale del verbale dell'udienza di primo grado del 15/04/2015 dinanzi al Tribunale di Gela contenente l'intero esame del collaboratore Billizzi relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Le frasi riferite da Billizzi a Bevilacqua sono state dalla sentenza della Corte di cassazione riferite a [OSCURATO:PERSONA] e su tale errore si è basata la motivazione, laddove Billizzi non può continuare a essere incluso tra i collaboratori le cui dichiarazioni convergevano in un quadro probatorio omogeneo che delineava la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo errore di fatto si rinviene nella sentenza impugnata nel punto in cui, ricostruendo i gravami difensivi, si afferma che il collaboratore Vizzini era stato ritenuto dalla difesa inattendibile, laddove, al contrario, la difesa aveva espressamente contestato il punto di sentenza in cui, con riguardo all'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Emmanuello, si definiscono convergenti le posizioni di Vizzini con quelle di Billizzi, Bernascone e Nicastro, trattandosi chiaramente di una svista causata dalla mancata lettura del primo motivo di ricorso ove sono riportate le dichiarazioni di Vizzini, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non mai avuto rapporti con l'organizzazione mafiosa, sicché le dichiarazioni di Vizzini convergono con quelle di Billizzi, ma nel senso della discolpa e non dell'accusa del ricorrente. 2.3. Il terzo errore di fatto riguarda alcune intercettazioni, quali la n. 1869 del 08/03/2005 (in cui risulta che l'unico accenno a denaro era stato fatto da [OSCURATO:PERSONA] a proposito di un'estorsione subaa) e la n. 21177 del 15/03/2005 (nella cui conversazione non viene menzionata la parola "timbro"). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. In premessa, alcune indicazioni offerte da consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità devono essere qui, in estrema sintesi, richiamate. Al riguardo, mette conto ribadire, in primo luogo, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, sicché qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, mentre sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). A questo proposito, è opportuna una precisazione (significativa, come si vedrà, ai fini dell'esame del ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) in merito alla distinzione che la giurisprudenza di legittimità tiene ferma tra errore del giudice di legittimità rilevante ai fini del ricorso straordinario e travisamento della prova da parte dei giudici di merito: in questa prospettiva, ad esempio, si è affermato che il vizio di travisamento della prova della sentenza di appello, che non sia stato dedotto in sede di legittimità, non può costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., non configurandosi nella decisione della Corte di Cassazione alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (Sez. 3, n. 14509 del 31/01/2017, Romeo, Rv. 270394). Dunque, il travisamento della prova da parte del giudice di merito — ritualmente dedotto con il ricorso per cassazione — può venire in rilievo sul piano dell'omesso esame del relativo motivo di ricorso, ma, di per sé, non dà corpo a un errore percettivo della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità. Inoltre, mette conto sottolineare che, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982). D'altra parte, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non può dare luogo a un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché l'omissione non abbia avuto carattere decisivo, in quanto la pronuncia non poteva comunque essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503). 3. In estrema sintesi, la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/12/2020 confermava quella di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo UU) valorizzando, prima di tutto, le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante della famiglia Ennmanuello di [OSCURATO:PERSONA] di Gela in collaborazione con la famiglia Rinzivillo. A riscontro di tali dichiarazioni la Corte nissena richiama varie conversazioni intercettate, mentre le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo il giudice di appello, unitariamente lette consentono di delineare il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel sistema delle false fatturazioni gestito nell'intesse degli Emmanuello; con particolare riferimento a Billizzi, la Corte di appello rileva che la difesa aveva offerto del suo contributo dichiarativo una lettura parcellizzata, riportando un brano che, ad avviso della sentenza del 09/12/2020, smentiva l'argomento secondo cui la non appartenenza di Bevilacqua alla consorteria dimostrerebbe l'infondatezza dell'accusa a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha poi illustrato le ragioni per le quali la sentenza assolutoria emessa nel giudizio abbreviato relativo ad alcuni coimputati non condiziona il diverso esito del procedimento trattato. 4. Ciò premesso, le doglianze proposte con il ricorso straordinario non sono fondate. 4.1. Le doglianze relative al dedotto primo errore riguardano l'erroneo riferimento a [OSCURATO:PERSONA] di una frase delle dichiarazioni di Billizzi relativa, in realtà a Bevilacqua. Lo stesso ricorso non solo registra che la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta aveva "corretto" l'errore (riportato, in realtà, nella parte della motivazione ove si sintetizzano le censure dell'appellante), ma neppure indica in quale parte della pronuncia della Corte di cassazione tale errore sarebbe reiterato. Quanto alla citazione delle dichiarazioni di Billizzi contenuta a pag. 46 della sentenza della Prima Sezione n. 34898/22, essa non individua come riferimento delle stesse [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a rimarcare il peculiare rilievo probatorio ad esse attribuito dalla Corte di appello di Caltanissetta, sicché la doglianza muove da un presupposto solo ipotetico. In ogni caso, è assorbente il rilievo che, nell'economia del ragionamento della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/12/2020, le dichiarazioni dei collaboratori diversi da Bernascone non assumono una valenza centrale, valenza rivestita invece, come si è visto, dal contributo del citato dichiarante ritenuto confermato dalle risultanze di cui a plurime conversazioni intercettate. 4.2. Analoghi rilievi rendono ragione dell'infondatezza delle doglianze concernenti il dedotto secondo errore, relativo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di cassazione, nella sintesi dei motivi di impugnazione, descrive come oggetto di critica in quanto inattendibili, incorrendo, secondo il ricorso straordinario, in una svista del ricorso avverso la sentenza della Corte nissena rispetto ai contenuti dell'impugnazione. Anche al riguardo, per le dichiarazioni di Vizzini non è allegata, se non assertivamente, la decisività delle stesse, che, alla luce della sintesi del percorso argomentativo della sentenza di appello sopra svolta, risultano estranee al nucleo essenziale della ratio decidendi incentrato sulle dichiarazioni di Bernascone e su plurime conversazioni intercettate ritenute utili idonee ad offrire riscontro ad esse. 4.3. Anche le censure dedotte sub specie di terzo errore non meritano accoglimento. Oltre alle conversazioni intercettate di cui il ricorrente lamenta l'erronea percezione (laddove, peraltro, si versa in ipotesi di eventuale travisamento della prova da parte dei giudici di merito), ossia la n. 1869 del 08/03/2005 e la n. 21177 del 15/03/2005, la sentenza della Prima Sezione e la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/12/2020 richiamano ulteriori conversazioni intercettate, tra le quali la 166 ter del 09/12/2004 (nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento alle due famiglie degli Emmanuello e dei Rinzivillo), la n. 4692 del 18/10/2004 (nella quale, secondo la Corte nissena, Sacconnando mostra l'inserimento nella compagine associativa partecipando all'attività imprenditoriale e garantendo ingenti introiti da destinare all'associazione), etc. E' di tutta evidenza come il considerevole numero di conversazioni intercettate e la valenza probatoria ad esse associate dal giudice di appello privino del connotato della decisività i dati probatori oggetto delle censure del ricorrente. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere con
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