CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17982/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12975/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], (PEC [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- letta la rinuncia al ricorso del difensore del ricorrente, a tanto abilitato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 26/05/2022 Il Presidente della Sezi