CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04Z2ZEA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso del 24 luglio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 309,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: violazione di legge per erronea interpretazione del concetto di privata dimora e conseguente omessa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 614 o 624 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del delitto contestatogli; vizio di motivazione con riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge per illegittimità della pena, per non essere stata disposta la riduzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Con riferimento, infatti, alle censure eccepite con i primi due motivi di ricorso, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato e l'impossibilità di riqualificare il delitto contestatogli ai sensi degli artt. 614 o 624 cod. pen. (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata) - reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.2. Del pari inammissibile è la doglianza eccepita con il terzo motivo di ricorso, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 4) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 2.3. E', infine, destituita di ogni fondamento la censura con cui il ricorrente ha eccepito la mancata riduzione di un terzo della pena applicatagli, risultando essere stata, invece, effettuata, per come direttamente evincibile dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec