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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 27827/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Laato avviso al e 1-153-rtIn udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato depositato senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, in quanto, a fronte di sentenza del 7 dicembre 2021 (senza indicazione di termine di deposito), in relazione alla quale il termine di deposito ex lege -rispettato- scadeva il 22 dicembre 2021, il ricorso è stato depositato presso la cancelleria oltre il trentesimo giorno, in data 3 febbraio 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Laato avviso al e 1-153-rtIn udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato depositato senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, in quanto, a fronte di sentenza del 7 dicembre 2021 (senza indicazione di termine di deposito), in relazione alla quale il termine di deposito ex lege -rispettato- scadeva il 22 dicembre 2021, il ricorso è stato depositato presso la cancelleria oltre il trentesimo giorno, in data 3 febbraio 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 27827/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris