CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a procedimento penale in quanto imputato dei seguenti reati: - artt. 56,624 e 625 cod. pen. per aver posto in essere, al fine di trarne profitto, atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole al detentore; segnatamente introducendosi all'interno della struttura universitaria denominata «Casa dello studente» di proprietà della E.R.S.U. di Messina e, al fine di ricercare il bene di cui impossessarsi, danneggiando mobili e oggetti ivi presenti, mettendo altresì a soqquadro locali, ai quali aveva avuto accesso dopo averne forzato le porte, prelevando altresì sette chiavi di apertura degli uffici ivi presenti, con l'aggravante di aver agito usando violenza sulle cose e con recidiva specifica reiterata infraquinquennale, in Messina il 9 novembre 2021 (capo a); - artt. 61 n. 2 e 635 cod. pen. perché, al fine di commettere il reato descritto al capo a), dopo essere essersi introdotto nella struttura denominata «Casa dello studente», aveva messo a soqquadro diversi locali della struttura, danneggiando cose esistenti nei locali ove si trovavano gli uffici pubblici, rendendo, in particolare, inservibili alcuni mobili nonché una stampante e vari computer di proprietà del menzionato ente pubblico universitario, con recidiva specifica, reiterata infraquinquennale, in Messina il 9 novembre 2021 (capo b); - art. 385, comma 3, cod. pen. perchè, sottoposto agli arresti donniciliari presso l'abitazione di residenza in attesa dell'udienza per la convalida dell'arresto e per la contestuale celebrazione del giudizio direttissimo in ordine ai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, si era allontanato arbitrariamente dal luogo ove si trovava ristretto, in Messina il 10 novembre 2021 (capo c); - art. 385, comma 1, cod. pen. perché, in qualità di detenuto in misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, era evaso allontanandosi dalla stessa con recidiva specifica infraquinquennale, reiterata e commessa dopo esecuzione pena, in Messina il 13 novembre 2021 (capo d). 2. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, riformando esclusivamente il trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina il 20/12/2021 aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione. 3. Pasquale d'Alessandro propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi:• - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza con riferimento al capo a) per violazione dell'art.522 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. Secondo la difesa, la circostanza aggravante in esame non è stata contestata e, anzi, nel corpo della contestazione è rinvenibile la descrizione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.2 cod. pen. Sebbene sia condivisibile l'assunto contenuto nella sentenza secondo il quale il richiamo sistematico e numerico della norma non è necessario, la difesa ritiene che la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. non fosse chiaramente delineata nel capo di imputazione, ove non vi è alcun accenno alla funzione dell'edificio nel quale è stato commesso il reato; - motivazione mancante o apparente con riferimento alla mancata riduzione della pena ai sensi dell'art. 56 cod. pen. Entrambi i giudici di merito hanno qualificato il reato nella forma tentata ma la Corte di appello, investita dell'impugnazione circa l'errata determinazione de! trattamento sanzionatorio, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado, che avrebbe ridotto per il tentativo la pena ad anni uno e mesi nove di reclusione, sebbene la sentenza di primo grado avesse indicato la pena base in anni tre di reclusione senza operare alcuna riduzione per il tentativo. La Corte di appello non ha chiarito come si potesse ritenere già computata la riduzione per il tentativo. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha replicato ad analoga censura evidenziando che la circostanza aggravante prevista dall'art.625 n.7 cod. pen. fosse facilmente desumibile dalla descrizione del fatto contenuta nel capo d'imputazione nel suo complesso, non essendo necessaria per l'ipotesi in esame la specifica indicazione della norma o di formula espressiva di un giudizio valutativo ed essendo sufficiente che l'organo dell'accusa avesse fatto riferimento alla «Casa dello studente» di proprietà dell'E.R.S.U. di Messina ([OSCURATO:PERSONA] per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA]) e al prelievo delle chiavi degli uffici ivi presenti. Si tratta di motivazione pienamente legittima e conforme al principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale per le aggravanti prive di contenuto valutativo, quale è la circostanza prevista dall'art.625 n.7 cod. pen. nella parte in cui fa riferimento al furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, è legittima la contestazione c.d. «in fatto», operata mediante descrizione dell'elemento fattuale in cui si sostanzia la circostanza ancorchè in assenza di esplicito riferimento alla norma. A ciò si aggiunga che nella rubrica del capo d'imputazione era esplicitamente menzionato l'art.625 cod. pen. e che già il itribunale aveva ritenuto sufficiente il riferimento all'essersi verificato il reato all'interno degli uffici dell'ente pubblico indicato. 2. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Le allegazioni difensive circa il tenore della sentenza impugnata (foci i~~riportano locuzioni non presenti nella motivazione, ove la Corte ha ritenuto di rideterminare la pena irrogata in primo grado in proporzione all'effettiva gravità del fatto, precisando quanto segue: «La pena base per il reato tentato di cui al capo a), dunque, appare di giustizia computarla in anni 1 e mesi 9 di reclusione ed € 200,00 di multa...», in piena aderenza al dettato normativo che dispone, all'art.56, comma 2, cod. pen., che la pena prevista per il delitto consumato debba essere ridota da un terzo a due terzi in ipotesi di delitto tentato. La pena prevista dall'art.625, ult. co ., cod. pen. nel caso di concorso di due o più circostanze aggravanti è pari alla reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549; il giudice di appello ha, dunque, operato la riduzione ai sensi dell'art.56 cod. pen. in misura superiore a un terzo rispetto al minimo edittale per la reclusione e in misura superiore a un terzo rispetto alla media edittale per la pena pecuniaria, peraltro accogliendo il motivo di appello concernente l'eccessività della pena irrogata in primo grado, comunque computata entro i limiti edittali rispetto alla forbice delineata dall'art.625, ult. co., cod. pen. 3. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01) ed è, in ogni caso, presente querela. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi