CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 36389/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., non è consentito, perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 4 dell'impugnata sentenza), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il motivo de quo risulta manifestamente infondato, avendo i giudici d'appello correttamente applicato (cfr. pag. 4) il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «l'attenuante di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte» (ex plurimis, Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.