CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 01500/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati( il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione e il [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione per plurime violazioni di cui all'art. 291-bis d.P.R. 43/1973, articolando un unico motivo di ricorso, deducono nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio; considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre ad essere riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese [OSCURATO:PERSONA] argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da Specifica critica con il ricorso, sono censure non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA], invece concesse al [OSCURATO:PERSONA], attesa la stabilità con cui l'imputato si dedicava alle attività di contrabbando, unitamente alle numerose condanne riportate anche per fatti analoghi, non essendo emersi, peraltro, elementi positivi di valutazione su cui fondarne la concessione, risultando pertanto equa e congrua la pena irrogata ad entrambi gli imputati; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.