CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04172/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui apparentemente si deduce il vizio di violazione degli artt. 13, d.lgs. 209 del 2003, 42, 43 e 47 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità: è riproduttivo di profili di censura, relativi all'errore sul fatto ed alla struttura della norma incriminatrice, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, essendo stata analizzata solo una minima parte della sentenza. Il secondo motivo, con cui si deduce l'omessa risposta ai motivi di appello, è inammissibile ex art 606, comma 3, cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura alternativa: si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. È inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa. Il terzo motivo, con cui si deducono apparentemente i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen. ed in particolare alla personalità del ricorrente, già condannato. È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato. Generico è il motivo sul trattamento sanzionatorio, in assenza di specifiche deduzioni. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i