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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07224/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette,Luntilm le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 ottobre 2022 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in carcere impostagli con provvedimento del 21 giugno 2012 dal G.I.P. del Tribunale di Catania nella ritenuta indiziaria ricorrenza del reato ex artt. 110, 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen. (capo B), contestatogli in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], con misura cautelare poi revocatagli dalla Corte di appello di Catania in data 14 ottobre 2014, in conseguenza dell'avvenuta decorrenza dei termini di fase previsti dall'art. 303 cod. proc. pen.

Con sentenza del 31 luglio 2013 il Tribunale di Catania aveva condannato, in primo grado, il Riela ad anni sei di reclusione in ordine a tutti i reati ascrittigli, con la sola esclusione di quello contestato sub A, da cui era stato assolto.

La Corte di appello di Catania, quindi, lo aveva assolto in data 27 febbraio 2018, perché il fatto non sussiste, dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa rubricato al capo B, così disponendo la rideternninazione della pena in concreto inflittagli, poi ulteriormente diminuita, a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte di Cassazione, dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 30 giugno 2020, divenuta irrevocabile, nella definitiva misura di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione, con pena sospesa.

1.1. Per la Corte di appello di Catania, quale giudice della riparazione, la sentenza assolutoria di merito, pur avendo in ultimo escluso la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di concorso esterno in associazione mafiosa (capo B) per cui il Riela era stato sottoposto a misura cautelare, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalla istruttoria svolta, come plurimi elementi riconducibili all'imputato fossero da ritenersi eziologicamente ricollegabili all'intervenuta applicazione della misura custodiale.

Pur essendo stato stabilito, infatti, che con i suoi comportamenti non aveva offerto nessun rilevante contributo al rafforzamento dell'associazione criminale - essendo state unicamente riferite a suo fratello Francesco le condotte di favore (elargizioni, regali o assunzioni) rese ad esponenti di clan mafiosi, aventi lo scopo di scongiurare l'adozione di possibili iniziative dannose nei riguardi delle società della famiglia Riela - è stato, tuttavia, accertato come l'imputato: avesse ricoperto un significativo ruolo nella gestione di società fittiramente intestate a terzi, utilizzate per svuotare le società del gruppo Riela (oggetto del provvedimento di confisca definitiva ex art. 2 -ter

I. 31 maggio 1965, n. 565) dalle loro risorse finanziarie e patrimoniali, nonché dal loro stesso avviamento commerciale; avesse intrattenuto costanti rapporti con il fratello Francesco, appartenente ad associazione per delinquere di stampo mafioso e condannato alla pena dell'ergastolo, per discutere di vicende inerenti alla gestione delle società riconducibili alla famiglia Riela, nonché per eseguire specifiche direttive da costui impartitegli - descrittivamente indicate nell'ordinanza impugnata e fattualmente comprovate nella sentenza assolutoria di merito - aventi il precipuo scopo di salvaguardare gli interessi delle aziende di famiglia, in particolar modo curando i rapporti con i vari esponenti dei gruppi mafiosi.

A dire del giudice della riparazione, pertanto, il Riela, tenendo le condotte contestategli nei residui capi di imputazione (per cui era stato condannato), nonché intrattenendo i suddetti rapporti con il fratello per la gestione delle aziende familiari, ha posto in essere delle condotte gravemente negligenti, integranti una colpa grave di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità della decisione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di escludere il riconoscimento in suo favore della richiesta riparazione per ingiusta detenzione, per avere erroneamente desunto la ricorrenza della colpa grave ostativa ex art. 314 cod. proc. pen. da condotte a lui riconducibili - in particolar modo per avere creato e gestito le aziende aderenti al [OSCURATO:PERSONA] - in realtà inerenti ai reati di truffa e di intestazione fittizia rispetto ai quali non era stata disposta nessuna misura cautelare nei suoi confronti (unicamente applicatagli per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa), ma solo il sequestro preventivo delle aziende, con provvedimento, peraltro, poi annullato dal Tribunale della Libertà di Catania.

La Corte di appello avrebbe, altresì, errato nel non aver conferito adeguato rilievo al contenuto delle dichiarazioni rese dal Riela nel corso dell'interrogatorio di garanzia e poi durante un interrogatorio svolto dinanzi P.M., nell'ambito dei quali aveva chiarito la riconducibilità di diverse aziende, escluse dall'originario decreto di sequestro preventivo, alla sua famiglia, così fornendo un importante contributo alle indagini, con adozione di un comportamento positivo e pienamente collaborativo con gli inquirenti. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato, infine, la circostanza per cui nei colloqui intrattenuti in carcere con il fratello Francesco gli sarebbero stati impartiti ordini relativi alla gestione delle aziende familiari e dei rapporti con gli esponenti dei clan mafiosi, essendo stato esplicato, invece, nella sentenza di assoluzione come costui non intendesse aderire alle volontà del congiunto, ma ne subisse solo le sue pressioni, così da non poter essere a lui imputato nessun comportamento gravemente negligente, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. perì.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Ed infatti, il rapporto tra il giudizio penale e quello per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

Le Sezioni Unite hanno affermato, altresì, che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01).

3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente, avendo quest'ultimo prospettato solo un'alternativa lettura dei fatti esaminati, tuttavia omettendo di confrontarsi in modo congruo con le analitiche indicazioni ivi contenute.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la sussistenza di un comportamento dell'istante ostativo al riconoscimento dell'invocato beneficio sulla scorta della ritenuta ricorrenza di plurimi e dettagliati elementi fattuali già accertati dal giudice di merito nella sentenza di secondo grado, con cui l'imputato era stato assolto dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (capo B), unico rispetto al quale era stata disposta l'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti.

In tal maniera, la Corte di merito non si è limitata a configurare la colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. sulla scorta di argomenti già in precedenza censurati, ma lo ha fatto con congruità espositiva e motivazione non manifestamente illogica, legandosi a quanto indicato nella pronuncia assolutoria, e quindi nel pieno rispetto dei parametri di legittimità al cui vaglio questa Suprema Corte è vincolata.

Così, in primo luogo, il giudice della riparazione ha adeguatamente desunto la ricorrenza della condotta colposa di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen. dal fatto che il Riela avesse rivestito un importante ruolo nella gestione di società fittiziamente intestate a terzi, utilizzate per svuotare le società del gruppo Riela dalle loro risorse finanziarie e patrimoniali, nonché dal loro stesso avviamento commerciale.

Trattasi di condotte accertate nella loro materialità e rispetto alle quali è stata pure ritenuta la penale responsabilità del ricorrente, tanto da risultare del tutto infondate le contrarie doglianze mediante cui è stato, in modo irrilevante, evidenziato come rispetto all'originario sequestro di tali aziende fosse intervenuto il successivo provvedimento di revoca da parte del Tribunale della Libertà.

La Corte territoriale ha, quindi, congruamente e logicamente ravvisato la presenza di una condotta gravemente negligente riferibile al Riela dal fatto che costui avesse avuto frequenti rapporti con il fratello detenuto Francesco, sia per discutere di vicende riguardanti la gestione delle società della loro famiglia che per eseguire specifiche direttive impartitegli dal congiunto - analiticamente descritte in ordinanza dal giudice della riparazione - in particolare finalizzate a curare i rapporti con gli esponenti dei clan mafiosi, al fine di salvaguardare gli interessi delle aziende familiari.

Rispetto al significativo rilievo degli indicati episodi, pienamente accertati dal giudice in sede di merito, le contrarie doglianze eccepite dal ricorrente risultano meramente assertive e generiche, o al più invocanti una diversa lettura dell'acquisito compendio probatorio, e quindi ininfluenti rispetto all'effettuata configurazione di una condotta colposa ostativa alla concessione del richiesto beneficio, essendo a tale ultimo fine palesemente irrilevante stabilire se il Riela eseguisse, o meno, gli ordini del fratello in maniera spontanea, ovvero per il fatto di subirne le pressioni.

In ragione, poi, della natura caratterizzante il peculiare vaglio rimesso al giudice della riparazione, risulta, infine, del tutto priva di ogni rilievo la circostanza, invece dedotta da parte del ricorrente, per cui costui avrebbe reso dichiarazioni collaborative e autoindizianti durante l'espletamento dei suoi primi interrogatori, trattandosi di aspetto palesemente ininfluente e, caso mai, confermativo della sussistenza di quelle stesse condotte da cui la Corte di merito ha evinto la ricorrenza di una colpa grave ostativa alla concessione del beneficio invocato.

4. Il ricorso, in conclusione, non si confronta adeguatamente con le specifiche argomentazioni espresse da parte del giudice della riparazione, e, quindi, non supera il necessario vaglio di ammissibilità, non avendo adempiuto alla sua funzione di critica argomentata al provvedimento impugnato.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez.

U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette,Luntilm le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2022 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in carcere impostagli con provvedimento del 21 giugno 2012 dal G.I.P. del Tribunale di Catania nella ritenuta indiziaria ricorrenza del reato ex artt. 110, 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen. (capo B), contestatogli in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], con misura cautelare poi revocatagli dalla Corte di appello di Catania in data 14 ottobre 2014, in conseguenza dell'avvenuta decorrenza dei termini di fase previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. Con sentenza del 31 luglio 2013 il Tribunale di Catania aveva condannato, in primo grado, il Riela ad anni sei di reclusione in ordine a tutti i reati ascrittigli, con la sola esclusione di quello contestato sub A, da cui era stato assolto. La Corte di appello di Catania, quindi, lo aveva assolto in data 27 febbraio 2018, perché il fatto non sussiste, dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa rubricato al capo B, così disponendo la rideternninazione della pena in concreto inflittagli, poi ulteriormente diminuita, a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte di Cassazione, dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 30 giugno 2020, divenuta irrevocabile, nella definitiva misura di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione, con pena sospesa. 1.1. Per la Corte di appello di Catania, quale giudice della riparazione, la sentenza assolutoria di merito, pur avendo in ultimo escluso la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di concorso esterno in associazione mafiosa (capo B) per cui il Riela era stato sottoposto a misura cautelare, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalla istruttoria svolta, come plurimi elementi riconducibili all'imputato fossero da ritenersi eziologicamente ricollegabili all'intervenuta applicazione della misura custodiale. Pur essendo stato stabilito, infatti, che con i suoi comportamenti non aveva offerto nessun rilevante contributo al rafforzamento dell'associazione criminale - essendo state unicamente riferite a suo fratello Francesco le condotte di favore (elargizioni, regali o assunzioni) rese ad esponenti di clan mafiosi, aventi lo scopo di scongiurare l'adozione di possibili iniziative dannose nei riguardi delle società della famiglia Riela - è stato, tuttavia, accertato come l'imputato: avesse ricoperto un significativo ruolo nella gestione di società fittiramente intestate a terzi, utilizzate per svuotare le società del gruppo Riela (oggetto del provvedimento di confisca definitiva ex art. 2 -ter I. 31 maggio 1965, n. 565) dalle loro risorse finanziarie e patrimoniali, nonché dal loro stesso avviamento commerciale; avesse intrattenuto costanti rapporti con il fratello Francesco, appartenente ad associazione per delinquere di stampo mafioso e condannato alla pena dell'ergastolo, per discutere di vicende inerenti alla gestione delle società riconducibili alla famiglia Riela, nonché per eseguire specifiche direttive da costui impartitegli - descrittivamente indicate nell'ordinanza impugnata e fattualmente comprovate nella sentenza assolutoria di merito - aventi il precipuo scopo di salvaguardare gli interessi delle aziende di famiglia, in particolar modo curando i rapporti con i vari esponenti dei gruppi mafiosi. A dire del giudice della riparazione, pertanto, il Riela, tenendo le condotte contestategli nei residui capi di imputazione (per cui era stato condannato), nonché intrattenendo i suddetti rapporti con il fratello per la gestione delle aziende familiari, ha posto in essere delle condotte gravemente negligenti, integranti una colpa grave di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente lamenta l'illegittimità della decisione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di escludere il riconoscimento in suo favore della richiesta riparazione per ingiusta detenzione, per avere erroneamente desunto la ricorrenza della colpa grave ostativa ex art. 314 cod. proc. pen. da condotte a lui riconducibili - in particolar modo per avere creato e gestito le aziende aderenti al [OSCURATO:PERSONA] - in realtà inerenti ai reati di truffa e di intestazione fittizia rispetto ai quali non era stata disposta nessuna misura cautelare nei suoi confronti (unicamente applicatagli per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa), ma solo il sequestro preventivo delle aziende, con provvedimento, peraltro, poi annullato dal Tribunale della Libertà di Catania. La Corte di appello avrebbe, altresì, errato nel non aver conferito adeguato rilievo al contenuto delle dichiarazioni rese dal Riela nel corso dell'interrogatorio di garanzia e poi durante un interrogatorio svolto dinanzi P.M., nell'ambito dei quali aveva chiarito la riconducibilità di diverse aziende, escluse dall'originario decreto di sequestro preventivo, alla sua famiglia, così fornendo un importante contributo alle indagini, con adozione di un comportamento positivo e pienamente collaborativo con gli inquirenti. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato, infine, la circostanza per cui nei colloqui intrattenuti in carcere con il fratello Francesco gli sarebbero stati impartiti ordini relativi alla gestione delle aziende familiari e dei rapporti con gli esponenti dei clan mafiosi, essendo stato esplicato, invece, nella sentenza di assoluzione come costui non intendesse aderire alle volontà del congiunto, ma ne subisse solo le sue pressioni, così da non poter essere a lui imputato nessun comportamento gravemente negligente, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. perì. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Ed infatti, il rapporto tra il giudizio penale e quello per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. Le Sezioni Unite hanno affermato, altresì, che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01). 3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente, avendo quest'ultimo prospettato solo un'alternativa lettura dei fatti esaminati, tuttavia omettendo di confrontarsi in modo congruo con le analitiche indicazioni ivi contenute. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la sussistenza di un comportamento dell'istante ostativo al riconoscimento dell'invocato beneficio sulla scorta della ritenuta ricorrenza di plurimi e dettagliati elementi fattuali già accertati dal giudice di merito nella sentenza di secondo grado, con cui l'imputato era stato assolto dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (capo B), unico rispetto al quale era stata disposta l'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti. In tal maniera, la Corte di merito non si è limitata a configurare la colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. sulla scorta di argomenti già in precedenza censurati, ma lo ha fatto con congruità espositiva e motivazione non manifestamente illogica, legandosi a quanto indicato nella pronuncia assolutoria, e quindi nel pieno rispetto dei parametri di legittimità al cui vaglio questa Suprema Corte è vincolata. Così, in primo luogo, il giudice della riparazione ha adeguatamente desunto la ricorrenza della condotta colposa di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen. dal fatto che il Riela avesse rivestito un importante ruolo nella gestione di società fittiziamente intestate a terzi, utilizzate per svuotare le società del gruppo Riela dalle loro risorse finanziarie e patrimoniali, nonché dal loro stesso avviamento commerciale. Trattasi di condotte accertate nella loro materialità e rispetto alle quali è stata pure ritenuta la penale responsabilità del ricorrente, tanto da risultare del tutto infondate le contrarie doglianze mediante cui è stato, in modo irrilevante, evidenziato come rispetto all'originario sequestro di tali aziende fosse intervenuto il successivo provvedimento di revoca da parte del Tribunale della Libertà. La Corte territoriale ha, quindi, congruamente e logicamente ravvisato la presenza di una condotta gravemente negligente riferibile al Riela dal fatto che costui avesse avuto frequenti rapporti con il fratello detenuto Francesco, sia per discutere di vicende riguardanti la gestione delle società della loro famiglia che per eseguire specifiche direttive impartitegli dal congiunto - analiticamente descritte in ordinanza dal giudice della riparazione - in particolare finalizzate a curare i rapporti con gli esponenti dei clan mafiosi, al fine di salvaguardare gli interessi delle aziende familiari. Rispetto al significativo rilievo degli indicati episodi, pienamente accertati dal giudice in sede di merito, le contrarie doglianze eccepite dal ricorrente risultano meramente assertive e generiche, o al più invocanti una diversa lettura dell'acquisito compendio probatorio, e quindi ininfluenti rispetto all'effettuata configurazione di una condotta colposa ostativa alla concessione del richiesto beneficio, essendo a tale ultimo fine palesemente irrilevante stabilire se il Riela eseguisse, o meno, gli ordini del fratello in maniera spontanea, ovvero per il fatto di subirne le pressioni. In ragione, poi, della natura caratterizzante il peculiare vaglio rimesso al giudice della riparazione, risulta, infine, del tutto priva di ogni rilievo la circostanza, invece dedotta da parte del ricorrente, per cui costui avrebbe reso dichiarazioni collaborative e autoindizianti durante l'espletamento dei suoi primi interrogatori, trattandosi di aspetto palesemente ininfluente e, caso mai, confermativo della sussistenza di quelle stesse condotte da cui la Corte di merito ha evinto la ricorrenza di una colpa grave ostativa alla concessione del beneficio invocato. 4. Il ricorso, in conclusione, non si confronta adeguatamente con le specifiche argomentazioni espresse da parte del giudice della riparazione, e, quindi, non supera il necessario vaglio di ammissibilità, non avendo adempiuto alla sua funzione di critica argomentata al provvedimento impugnato. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fa
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