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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 29633/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A\Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo, ha parzialmente riformato - riducendo la pena inflitta ad anni uno di reclusione - la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 maggio 2024, che lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n 74 del 2000, per avere, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi, omesso di presentare la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2015, in tal modo evadendo l'imposta in misura superiore alla soglia di euro 50.000,00; che, con un primo motivo di ricorso, si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali, assumendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato contestato; che, ad avviso della difesa, i giudici di merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione meri spunti investigativi, ossia le operazioni di verifica effettuate dai militari della Guardia di Finanza tra luglio e dicembre 2018, trascurando i profili volitivi e intenzionali della fattispecie in questione, in quanto la prova del dolo specifico dell'art. 5 del citato decreto non potrebbe ritenersi soddisfatta solamente sulla base della consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa; che, con un secondo motivo di doglianza, la difesa si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte palermitana avrebbe affermato l'insussistenza di elementi positivi e, dunque, utilizzato una mera clausola di stile.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito; che, in merito al primo motivo di ricorso avente ad oggetto l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la difesa non sembra confrontarsi con il provvedimento impugnato ed è volta a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, avendo la Corte distrettuale correttamente ancorato la propria decisione a quella del Tribunale valorizzando la giurisprudenza di legittimità in materia e le verifiche fiscali espletate dalla Guardia di Finanza, le cui risultanze non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della difesa, evidenziando come il notevole scostamento tra l'imposta evasa e la soglia di punibilità e il mancato pagamento postumo del debito siano chiari e convergenti indizi del dolo specifico; che per quanto concerne il secondo motivo, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si deve osservare che la decisione dei giudici di merito è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, rispondendo in modo adeguato alle deduzioni difensive avanzate nell'atto di appello, vista l'assoluta mancanza di elementi positivi di giudizio.

A)\ 2Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.ME t o 2076 ILRY/rNAIM (.z m17. 1ARII, 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A\Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo, ha parzialmente riformato - riducendo la pena inflitta ad anni uno di reclusione - la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 maggio 2024, che lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n 74 del 2000, per avere, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi, omesso di presentare la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2015, in tal modo evadendo l'imposta in misura superiore alla soglia di euro 50.000,00; che, con un primo motivo di ricorso, si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali, assumendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato contestato; che, ad avviso della difesa, i giudici di merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione meri spunti investigativi, ossia le operazioni di verifica effettuate dai militari della Guardia di Finanza tra luglio e dicembre 2018, trascurando i profili volitivi e intenzionali della fattispecie in questione, in quanto la prova del dolo specifico dell'art. 5 del citato decreto non potrebbe ritenersi soddisfatta solamente sulla base della consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa; che, con un secondo motivo di doglianza, la difesa si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte palermitana avrebbe affermato l'insussistenza di elementi positivi e, dunque, utilizzato una mera clausola di stile. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito; che, in merito al primo motivo di ricorso avente ad oggetto l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la difesa non sembra confrontarsi con il provvedimento impugnato ed è volta a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, avendo la Corte distrettuale correttamente ancorato la propria decisione a quella del Tribunale valorizzando la giurisprudenza di legittimità in materia e le verifiche fiscali espletate dalla Guardia di Finanza, le cui risultanze non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della difesa, evidenziando come il notevole scostamento tra l'imposta evasa e la soglia di punibilità e il mancato pagamento postumo del debito siano chiari e convergenti indizi del dolo specifico; che per quanto concerne il secondo motivo, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si deve osservare che la decisione dei giudici di merito è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, rispondendo in modo adeguato alle deduzioni difensive avanzate nell'atto di appello, vista l'assoluta mancanza di elementi positivi di giudizio. A)\ 2Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.ME t o 2076 ILRY/rNAIM (.z m17. 1ARII, 3
Decreto Cassazione n. 29633/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris