CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02728/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6074/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza del Giudice di Pace di Naso n. 137/2017 depositata il 20/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di Pace di Naso, perché fosse condannata al risarcimento del danno per aver potuto ritirare solo tre giorni dopo l’arrivo del volo da Roma a [OSCURATO:PERSONA] il bagaglio da stiva di [OSCURATO:PERSONA], con la quale viaggiava (attrice in un separato giudizio non riunito a quello per cui è causa), nel quale aveva riposto anche i propri effetti personali; il Giudice di Pace di Naso, con la sentenza n. 137/2017, depositata in data 20 ottobre 2017, accoglieva la domanda e condannava la convenuta a pagare all’attore l’importo di euro 600,00, liquidato equitativamente per i disagi sofferti consistenti nell’essere stato costretto a presentarsi ad un Convegno internazionale con indumenti diversi dai propri; il Tribunale di Patti, con ordinanza ex art. 348 bis cod.proc.civ., dichiarava inammissibile il gravame; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 137/2017del Giudice di Pace di Naso, formulando quattro motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato in diritto che 1) con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 81 cod.proc.civ. anche in relazione agli artt. 19 e 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 nel testo modificato dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955; 2) con il secondo motivo è lamentata la nullità della sentenza, ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 81 cod.proc.civ. in relazione all’art. VII della Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961, giacché lo smarrimento del bagaglio era avvenuto in occasione di un volo operato dalla compagnia aerea Rossija, la cui chiamata in giudizio era stata negata dal Giudice di pace che aveva ritenuto sussistente una responsabilità solidale tra vettori aerei contrattuale ed operativi, attribuendole la qualità di vettore contrattuale, sebbene ciò non risultasse dai biglietti prodotti da [OSCURATO:PERSONA]; 3) con il terzo motivo il vettore aereo denuncia, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 come modificata dal Protocollo dell’Aja de 28 settembre 1955, avendo il giudice a quo liquidato l’importo di euro 600,00, nonostante il diverso e minor limite risarcitorio evincibile dall’art. 22 della Convenzione di Varsavia, frutto della confusione tra la Convenzione di Varsavia e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, entrata in vigore il 4 novembre 2003 e non ratificata all’epoca dei fatti dalla Federazione russa; 6) occorre, innanzitutto, accertare la procedibilità del ricorso, posto che in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348 ter cod.proc.civ., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello "breve" di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ.; ciò posto, il termine per impugnare in cassazione l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza nel merito, ai sensi del predetto art. 348 bis cod.proc.civ., decorre, a mente dell'art. 348 ter cod.proc.civ., dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, dell'anzidetta ordinanza, dovendosi escludere l'applicazione dell'art. 327 cod.proc.civ., operante solo nel caso in cui la comunicazione ovvero la notificazione siano mancate; tanto premesso, si rileva che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla data di comunicazione della ordinanza di inammissibilità dell’appello; trova, pertanto, applicazione, quanto stabilito da questa Corte, a Sezioni Unite, nella decisione n. 25513 del 13/12/2016 ed in quella n. 1850 del 15 maggio 2018, secondo cui il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter , comma 3, cod.proc.civ., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, cod.proc.civ., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ; considerato che, ai fini del suddetto controllo, va pertanto disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di appello avanti al Tribunale di Patti; PQM La Corte manda alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di appello avanti al Tribunale di Patti, e rinvia la causa a nuovo