Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 09310/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

zione per mascherare un non consentito reclutamento straordinario di personale,personale che era stato selezionato direttamente dall’ente e non dalla società di somministrazione.

Conseguentemente ha risarcito il danno nei termini di cui innanzi.

Propone ricorso l’Inps, articolandolo in tre motivi; resistono con controricorso, assistito da memoria, i lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare,va dato atto che la sentenza di appello è pronunziata nei soli confronti dei controricorrenti indicati in epigrafe, nei confronti dei quali viene proposto dall’Inps il ricorso per cassazione, sicché l’indicazione, in controricorso,fra i nominativi di [OSCURATO:PERSONA], giammai parte del processo di appello e non investita dal ricorso per cassazione, costituisce un mero errore materiale.

Esso non influisce in alcun modo sulla ritualità del giudizio di cassazione in ragione della resistenza con controricorso di tutti i lavoratori parte del giudizio di appello, oltre che (cfr. infra) dell’esito del giudizio.

Tre i motivi del ricorso per cassazione dell’Inps.

1.1. Con il primo mezzo èdenunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 27 del d.lgs.vo n. 276 del 2003, con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia ex n. 5dell’art. 360 c.p.c.

Sostiene la parte ricorrente che la somministrazione non sia affatto condizionata dall’esistenza di situazioni di carattere temporaneo, straordinario o addirittura eccezionale, come comprovato dalla possibilità di ricorrere all’istituto anche per sopperire all’attività ordinaria dell’utilizzatore.

Si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente applicato principi che valgono per il rapporto a tempo determinato e non per quello somministrato.Si insiste che la ragione che giustifica il ricorso al lavoro somministrato non deve essere temporanea e viene ripercorsa in punto di fatto tutta la vicenda per sostenere che le assunzioni con contratti di somministrazione a termine da parte dell’ente erano pienamente giustificate. 2.Con la seconda doglianza è denunzia ta la violazione e falsa applic azione dell’art. 36 del d.lgs.n. 165 del 2001, dell’art. 22, comma 2 , del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 1, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 5, comma 4-bis,del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 1, commi 40 e 42, della l. n. 247 del 2007 in relazione al 360 n. 3 c.p.c. e ancora l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi del 360 n. 5 c.p.c.

Nella sostanza si censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale quanto alla continuità del rapporto esi torna a sostenere che non possono essere estesi al lavoro somministrato i principi affermati per il lavoro a tempo determinato.

2.1. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente,in quanto entrambi attinenti al tema della legittimità/illegittimità dei contratti di somministrazione sotto il profilo temporale e causale.

2.2. Ebbene, i motivi, quanto alle doglianze mosse attraverso il canale di accesso di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., vanno disattese, perché infondate, alla luce dell’insegnamento, fra le altre,di Sez.

L., n. 13982/2022, al cui percorso argomentativo il Collegio si richiama,anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.

Si è osservato in detta pronunzia, con specifico riferimento al lavoro somministrato a termine, che “se è vero che non può ricavarsi un limite temporale che nella legge non c’è (si veda l’espressa esclusione delle disposizioni degli artt. 21, comma 2, 23 e 24), di certo va valorizzato il fatto che con l’introduzione delle variegate forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni il legislatore ha sempre richiesto la necessità di esigenze temporanee; così ha fatto con l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nelle varie formulazioni) e con gli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003).

L’interpretazione delle norme sulla somministrazione nel senso della temporaneità è l’unica conforme al diritto dell’Unione, perché evita una contrarietà alla direttiva sulla somministrazione come interpretata dalla CGUE.

L’obbligo di interpretazione conforme riguarda anche le norme anteriori alla direttiva, come chiarito dalla CGUE.

Alla luce delle precedenti considerazioni deve quindi ritenersi (…) che la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell’ambito della P.A., quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia”.

In applicazione del principio innanzi enunziato, la S.C. ha quindi ritenuto l’illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a termine, in forza dei quali il lavoratore- per oltre sei anni -era stato assunto da varie agenzie di somministrazione per essere destinato a svolgere sempre le medesime mansioni, anche in quel caso , peraltro, in favore dell’utilizzatore Inpdap.

2.3. La fattispecie all’attenzione del collegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti in rilievo, a quella esaminata nellapronunzia innanzi ricordata.

Infatti, secondo quanto emerge dalla sentenza di appello(cfr. pag. 4-5 e ss.), in ragione del piano di dismissione dei beni immobili dell’ente, i controricorrenti furono assunti con contratti di somministrazione a termine, prima ai sensi della l. n.196 del 1997 ed indi ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003, per una pluralità di anni (anche oltre i dieci),sempre per l’espletamento delle medesime mansioni e con lo stesso inquadramento.

In sintesi,dalla ricostruzione in fatto operata nella sentenza della Corte territoriale (non più rivedibile in sede di legittimità) emerge con chiarezza che i lavoratori in somministrazione abbiano lavorato per l’Inps-Inpdap, per dieci anni,nelle medesime mansioni e funzioni, con aggiramento peraltro dell’obbligo del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. Né le considerazioni espresse mutano con riguardo alla circostanza che alcuni deicontratti per cui è causa siano stati stipulati quali contratti interinali in forza della legge n. 196 del 1997, che prevede tipologie di lavoro flessibile cui è intrinseco il requisito della temporaneità,nella specie del tutto carente, come innanzi già rilevato.

La motivazione della sentenza di appello va quindi integrata nei sensi di cui innanzi ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.

2.4. Le censure dei primi due motivi,formulate ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. sono, invece, inammissibili per un duplice ordine di ragioni.

2.5. Al riguardo, in primo luogo, si osserva che l’omessa valutazione di un fatto decisivo, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 (nella specie il ricorso in appello è stato depositato in data 11 settembre 2012) non può essere denunciata, salvo cheil ricorrente non alleghi e dimostri -il che non è avvenuto nel caso in oggetto - che le pronunce di primo e secondo grado, pur coinc identi quanto a dispositivo, siano però basate su rationes decidendifra loro diverse (cfr. Sez.

U. n. 8053 del 2014;ma anche la più recente, riferita ai profili temporali di applicazione della normativa, Cass. n. 23021 del 2022).

A tanto si aggiunga che le doglianze sono altresì inammissibili,perché sollecitano in realtà una rivalutazione del merito della controversia, attraverso il riesame di documenti (ad es. le delibere sul processo di cartolarizzazione, dalla cui interpretazione emergerebbe, in difformità da quanto ritenuto dal giudice di appello, la temporaneità del processo di dismissione immobiliare) evidentemente non consentitoin sede di legittimità.

2.6. Conclusivamente i primi due motivi non possono essere accolti per le ragioni innanzi illustrate.

3. Con il terzo mezzoviene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 27 e 86 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. 3.1.La terza doglianzaè inammissibile.

Con essa, infatti,non si intende contestare il canone legislativo utilizzato per parametrare il risarcimento - nella specie , peraltro , avendo la sentenza di appello correttamente utilizzato, il canone di cui all’art. 32 della l. n. 183 del 2010, secondo l’indicazione di Sez.

U. n. 5072/2016, anziché quello di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, utilizzato dal giudice di prime cure - quanto piuttosto la misura della quantificazione che, evidentemente, non può che attenere al merito del giudizio e peraltro è stata, nel caso in esame, effettuata senza violare i canoni di ragionevolezza entro il quali l’organo giudiziario deve muoversi ai fini predetti.

4. Alla luce di quanto innanzi il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in € 6000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione infavore dell’avv ocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione per mascherare un non consentito reclutamento straordinario di personale,personale che era stato selezionato direttamente dall’ente e non dalla società di somministrazione. Conseguentemente ha risarcito il danno nei termini di cui innanzi. Propone ricorso l’Inps, articolandolo in tre motivi; resistono con controricorso, assistito da memoria, i lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare,va dato atto che la sentenza di appello è pronunziata nei soli confronti dei controricorrenti indicati in epigrafe, nei confronti dei quali viene proposto dall’Inps il ricorso per cassazione, sicché l’indicazione, in controricorso,fra i nominativi di [OSCURATO:PERSONA], giammai parte del processo di appello e non investita dal ricorso per cassazione, costituisce un mero errore materiale. Esso non influisce in alcun modo sulla ritualità del giudizio di cassazione in ragione della resistenza con controricorso di tutti i lavoratori parte del giudizio di appello, oltre che (cfr. infra) dell’esito del giudizio. Tre i motivi del ricorso per cassazione dell’Inps. 1.1. Con il primo mezzo èdenunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 27 del d.lgs.vo n. 276 del 2003, con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia ex n. 5dell’art. 360 c.p.c. Sostiene la parte ricorrente che la somministrazione non sia affatto condizionata dall’esistenza di situazioni di carattere temporaneo, straordinario o addirittura eccezionale, come comprovato dalla possibilità di ricorrere all’istituto anche per sopperire all’attività ordinaria dell’utilizzatore. Si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente applicato principi che valgono per il rapporto a tempo determinato e non per quello somministrato.Si insiste che la ragione che giustifica il ricorso al lavoro somministrato non deve essere temporanea e viene ripercorsa in punto di fatto tutta la vicenda per sostenere che le assunzioni con contratti di somministrazione a termine da parte dell’ente erano pienamente giustificate. 2.Con la seconda doglianza è denunzia ta la violazione e falsa applic azione dell’art. 36 del d.lgs.n. 165 del 2001, dell’art. 22, comma 2 , del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 1, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 5, comma 4-bis,del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 1, commi 40 e 42, della l. n. 247 del 2007 in relazione al 360 n. 3 c.p.c. e ancora l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi del 360 n. 5 c.p.c. Nella sostanza si censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale quanto alla continuità del rapporto esi torna a sostenere che non possono essere estesi al lavoro somministrato i principi affermati per il lavoro a tempo determinato. 2.1. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente,in quanto entrambi attinenti al tema della legittimità/illegittimità dei contratti di somministrazione sotto il profilo temporale e causale. 2.2. Ebbene, i motivi, quanto alle doglianze mosse attraverso il canale di accesso di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., vanno disattese, perché infondate, alla luce dell’insegnamento, fra le altre,di Sez. L., n. 13982/2022, al cui percorso argomentativo il Collegio si richiama,anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c. Si è osservato in detta pronunzia, con specifico riferimento al lavoro somministrato a termine, che “se è vero che non può ricavarsi un limite temporale che nella legge non c’è (si veda l’espressa esclusione delle disposizioni degli artt. 21, comma 2, 23 e 24), di certo va valorizzato il fatto che con l’introduzione delle variegate forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni il legislatore ha sempre richiesto la necessità di esigenze temporanee; così ha fatto con l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nelle varie formulazioni) e con gli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003). L’interpretazione delle norme sulla somministrazione nel senso della temporaneità è l’unica conforme al diritto dell’Unione, perché evita una contrarietà alla direttiva sulla somministrazione come interpretata dalla CGUE. L’obbligo di interpretazione conforme riguarda anche le norme anteriori alla direttiva, come chiarito dalla CGUE. Alla luce delle precedenti considerazioni deve quindi ritenersi (…) che la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell’ambito della P.A., quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia”. In applicazione del principio innanzi enunziato, la S.C. ha quindi ritenuto l’illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a termine, in forza dei quali il lavoratore- per oltre sei anni -era stato assunto da varie agenzie di somministrazione per essere destinato a svolgere sempre le medesime mansioni, anche in quel caso , peraltro, in favore dell’utilizzatore Inpdap. 2.3. La fattispecie all’attenzione del collegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti in rilievo, a quella esaminata nellapronunzia innanzi ricordata. Infatti, secondo quanto emerge dalla sentenza di appello(cfr. pag. 4-5 e ss.), in ragione del piano di dismissione dei beni immobili dell’ente, i controricorrenti furono assunti con contratti di somministrazione a termine, prima ai sensi della l. n.196 del 1997 ed indi ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003, per una pluralità di anni (anche oltre i dieci),sempre per l’espletamento delle medesime mansioni e con lo stesso inquadramento. In sintesi,dalla ricostruzione in fatto operata nella sentenza della Corte territoriale (non più rivedibile in sede di legittimità) emerge con chiarezza che i lavoratori in somministrazione abbiano lavorato per l’Inps-Inpdap, per dieci anni,nelle medesime mansioni e funzioni, con aggiramento peraltro dell’obbligo del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. Né le considerazioni espresse mutano con riguardo alla circostanza che alcuni deicontratti per cui è causa siano stati stipulati quali contratti interinali in forza della legge n. 196 del 1997, che prevede tipologie di lavoro flessibile cui è intrinseco il requisito della temporaneità,nella specie del tutto carente, come innanzi già rilevato. La motivazione della sentenza di appello va quindi integrata nei sensi di cui innanzi ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. 2.4. Le censure dei primi due motivi,formulate ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. sono, invece, inammissibili per un duplice ordine di ragioni. 2.5. Al riguardo, in primo luogo, si osserva che l’omessa valutazione di un fatto decisivo, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 (nella specie il ricorso in appello è stato depositato in data 11 settembre 2012) non può essere denunciata, salvo cheil ricorrente non alleghi e dimostri -il che non è avvenuto nel caso in oggetto - che le pronunce di primo e secondo grado, pur coinc identi quanto a dispositivo, siano però basate su rationes decidendifra loro diverse (cfr. Sez. U. n. 8053 del 2014;ma anche la più recente, riferita ai profili temporali di applicazione della normativa, Cass. n. 23021 del 2022). A tanto si aggiunga che le doglianze sono altresì inammissibili,perché sollecitano in realtà una rivalutazione del merito della controversia, attraverso il riesame di documenti (ad es. le delibere sul processo di cartolarizzazione, dalla cui interpretazione emergerebbe, in difformità da quanto ritenuto dal giudice di appello, la temporaneità del processo di dismissione immobiliare) evidentemente non consentitoin sede di legittimità. 2.6. Conclusivamente i primi due motivi non possono essere accolti per le ragioni innanzi illustrate. 3. Con il terzo mezzoviene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 27 e 86 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. 3.1.La terza doglianzaè inammissibile. Con essa, infatti,non si intende contestare il canone legislativo utilizzato per parametrare il risarcimento - nella specie , peraltro , avendo la sentenza di appello correttamente utilizzato, il canone di cui all’art. 32 della l. n. 183 del 2010, secondo l’indicazione di Sez. U. n. 5072/2016, anziché quello di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, utilizzato dal giudice di prime cure - quanto piuttosto la misura della quantificazione che, evidentemente, non può che attenere al merito del giudizio e peraltro è stata, nel caso in esame, effettuata senza violare i canoni di ragionevolezza entro il quali l’organo giudiziario deve muoversi ai fini predetti. 4. Alla luce di quanto innanzi il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in € 6000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione infavore dell’avv ocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 09310/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris