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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 38957/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza del detenuto [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'istante, ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza si è limitato a tenere conto della gravità dei reati commessi, senza considerare gli elementi che avrebbero giustificato la concessione della misura richiesta.

Il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto una verifica autentica e sostanziale dei presupposti legittimanti la concessione della misura, e ha considerato remota la fine della pena che invece, in realtà, è fissata per maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono entrambi manifestamente infondati e generici.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la decisione di rigetto dell'istanza sulla base di osservazioni pianamente indicate nell'ordinanza, pervenendo a un giudizio che rappresenta ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l'inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato.

L'analisi del testo rivela che l'ordinanza non si limita a indicare come dato negativo la presenza di numerose condanne per rapine, ma indica anche altri elementi, quali le denunce per reati contro il patrimonio fino a data recente, la lontananza della fine della pena, la necessità di ulteriore periodo di osservazione che possa sostenere un giudizio di capacità di rispettare le regole.1.2.

A fronte di un percorso argomentativo così chiaro, il ricorrente non ha condotto una attività critica puntuale, ma ha svolto le sue doglianze in modo aspecifico, non centrando la logica della decisione ma sostenendo che il Tribunale di sorveglianza abbia rigettato l'istanza solo sulla base della valutazione dei reati commessi dell'istante.

1.3. Il Tribunale di sorveglianza ha rispettato il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglinnento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).

1.4. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore giuridico e lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti.

Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.2.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza del detenuto [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'istante, ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza si è limitato a tenere conto della gravità dei reati commessi, senza considerare gli elementi che avrebbero giustificato la concessione della misura richiesta. Il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto una verifica autentica e sostanziale dei presupposti legittimanti la concessione della misura, e ha considerato remota la fine della pena che invece, in realtà, è fissata per maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono entrambi manifestamente infondati e generici. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la decisione di rigetto dell'istanza sulla base di osservazioni pianamente indicate nell'ordinanza, pervenendo a un giudizio che rappresenta ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l'inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato. L'analisi del testo rivela che l'ordinanza non si limita a indicare come dato negativo la presenza di numerose condanne per rapine, ma indica anche altri elementi, quali le denunce per reati contro il patrimonio fino a data recente, la lontananza della fine della pena, la necessità di ulteriore periodo di osservazione che possa sostenere un giudizio di capacità di rispettare le regole.1.2. A fronte di un percorso argomentativo così chiaro, il ricorrente non ha condotto una attività critica puntuale, ma ha svolto le sue doglianze in modo aspecifico, non centrando la logica della decisione ma sostenendo che il Tribunale di sorveglianza abbia rigettato l'istanza solo sulla base della valutazione dei reati commessi dell'istante. 1.3. Il Tribunale di sorveglianza ha rispettato il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglinnento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). 1.4. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore giuridico e lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti. Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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