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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10083/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23028-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COntfOriCOrrellte - avverso la sentenza n. 2140/6202() della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Catania, ove erano state accolte le ragioni della contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati per contributi in conto esercizio; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione artt. 109 e 85 d.P.R. n.917/86; art. 45, terzo comma,

1. n. 448/1998; che il ricorso è collegato con i giudizi r.g.n. 23049/2020, 21547/2020, 23057/2020 già trasmessa alla V Sezione di questa Corte, oltre al ricorso r.g.n. 22892/2020, in corso di trasmissione; che non sussistono le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. per la definizione del ricorso in camera di consiglio; PQM La Corte rimette l'affare alla V Sezione civile.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23028-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COntfOriCOrrellte - avverso la sentenza n. 2140/6202() della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Catania, ove erano state accolte le ragioni della contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati per contributi in conto esercizio; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione artt. 109 e 85 d.P.R. n.917/86; art. 45, terzo comma, 1. n. 448/1998; che il ricorso è collegato con i giudizi r.g.n. 23049/2020, 21547/2020, 23057/2020 già trasmessa alla V Sezione di questa Corte, oltre al ricorso r.g.n. 22892/2020, in corso di trasmissione; che non sussistono le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. per la definizione del ricorso in camera di consiglio; PQM La Corte rimette l'affare alla V Sezione civile. Così deciso
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