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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15127/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura che riguarda la parte della decisione che ha ritenuto non sussistente la forza maggiore alla base della prospettata incapacità economica con conseguente carenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato, censure articolate sotto differenti sfumature per mezzo del primo, secondo e terzo motivo, il ricorso di presenta generico in quanto meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente confutate dal Giudici di merito che hanno messo in evidenza l'inconsistenza della complessiva deduzione tesa ad accreditare il deterioramento economico del ricorrente, rilevando invece una fraudolenta condotta tesa a simulare l'impossidenza (in tal senso chiara la vendita alla seconda moglie dell'abitazione per presunti debiti nei confronti della stessa la cui destinazione in favore della prima moglie era smentita dall'allegata documentazione bancaria) onde impedire l'aggressione dei propri beni ad opera della parte offesa, conclusioni che il ricorrente tende a censurare attraverso generici riferimenti ad atti e documenti vagliati da entrambi i Giudici di merito che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, hanno analizzato la documentazione negli stessi termini apprezzata dai Giudici civili in punto di insussistenza dell'incapacità economica, non fermandosi alle sole conclusioni di detta AG; che con il terzo motivo in ordine all'apprezzata situazione di positivo bilancio della società "KGB" s.r.l. di cui il ricorrente è socio, il ricorso tende ad operare una valutazione alternativa delle risultanze processuali che la decisione ha apprezzato nella sua complessiva consistenza, per esempio, facendo riferimento, non solo alla situazione patrimoniale del ricorrente di cui la partecipazione alla citata società dà adeguatamente conto, ma anche al contratto di locazione per euro 350 di un immobile non necessitato in ragione della possibilità di vivere nell'immobile della moglie, il conseguimento della buona uscita e dei prestiti (evidentemente destinati altrove), circostanze tutte che convergono verso l'assenza di elementi tali da cui far discendere la forza maggiore idonea ad impedire l'adempimento su cui il ricorso poggia; considerato che deve osservarsi la indeducibilità in ordine al trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato attraverso la gravità e perdurante sottrazione agli obblighi assistenziali ed economici nei confronti della figlia e della ex moglie in precarie condizioni economiche e le apprezzate manovre economiche tese a sottrarsi a detti obblighi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]( idente c i7(1 [OSCURATO:PERSONA] o tanzo D:15-'0,11'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura che riguarda la parte della decisione che ha ritenuto non sussistente la forza maggiore alla base della prospettata incapacità economica con conseguente carenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato, censure articolate sotto differenti sfumature per mezzo del primo, secondo e terzo motivo, il ricorso di presenta generico in quanto meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente confutate dal Giudici di merito che hanno messo in evidenza l'inconsistenza della complessiva deduzione tesa ad accreditare il deterioramento economico del ricorrente, rilevando invece una fraudolenta condotta tesa a simulare l'impossidenza (in tal senso chiara la vendita alla seconda moglie dell'abitazione per presunti debiti nei confronti della stessa la cui destinazione in favore della prima moglie era smentita dall'allegata documentazione bancaria) onde impedire l'aggressione dei propri beni ad opera della parte offesa, conclusioni che il ricorrente tende a censurare attraverso generici riferimenti ad atti e documenti vagliati da entrambi i Giudici di merito che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, hanno analizzato la documentazione negli stessi termini apprezzata dai Giudici civili in punto di insussistenza dell'incapacità economica, non fermandosi alle sole conclusioni di detta AG; che con il terzo motivo in ordine all'apprezzata situazione di positivo bilancio della società "KGB" s.r.l. di cui il ricorrente è socio, il ricorso tende ad operare una valutazione alternativa delle risultanze processuali che la decisione ha apprezzato nella sua complessiva consistenza, per esempio, facendo riferimento, non solo alla situazione patrimoniale del ricorrente di cui la partecipazione alla citata società dà adeguatamente conto, ma anche al contratto di locazione per euro 350 di un immobile non necessitato in ragione della possibilità di vivere nell'immobile della moglie, il conseguimento della buona uscita e dei prestiti (evidentemente destinati altrove), circostanze tutte che convergono verso l'assenza di elementi tali da cui far discendere la forza maggiore idonea ad impedire l'adempimento su cui il ricorso poggia; considerato che deve osservarsi la indeducibilità in ordine al trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato attraverso la gravità e perdurante sottrazione agli obblighi assistenziali ed economici nei confronti della figlia e della ex moglie in precarie condizioni economiche e le apprezzate manovre economiche tese a sottrarsi a detti obblighi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]( idente c i7(1 [OSCURATO:PERSONA] o tanzo D:15-'0,11'
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