CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 49657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per remissione di querela; lette le conclusioni dell'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, previa riqualificazione del fatto originariamente ricondotto all'art. 346, comma 2, cod. pen. in quello attualmente previsto dall'alt 346 bis cod. pen., ha confermato il giudizio di responsabilità nei riguardi [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], appreso da [OSCURATO:PERSONA] del ritiro della patente e del sequestro della autovettura per violazione del codice della strada da questi subito, avrebbe presentato allo stesso Orrù l'imputato, affermando che questi avrebbe potuto intervenire in suo favore presso la Prefettura per fargli riavere la patente e l'autovettura a fronte del pagamento della somma di 500 euro, somma che Orrù effettivamente consegnò in contanti a Fiorin; Moroni, conosciuto Orrù, avrebbe confermato la sua disponibilità ad intervenire e chiesto la somma di 1.500 euro da consegnare al pubblico ufficiale, addetto all'Ufficio patenti della Prefettura, per ottenere i suoi favori e, successivamente, in due occasioni si faceva consegnare, sempre in contanti, la somma di 300 euro con pretesto di dover coprire le spese della analisi del sangue e del capello di persona disponibile a sottoporsi al test in sostituzione di Orrù e di dover pagare un fantomatico avvocato di Venezia ed infine si faceva consegnare la somma di 200 euro in contanti con la scusa di dover coprire le spese di bollo e competenze e prenotazione della visita in commissione medica, formata da amici. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale e, in particolare, del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La tesi è che la condotta, commessa prima delle modifiche apportate all'art. 346 bis cod. pen dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, non avrebbe potuto essere ricondotta alla fattispecie di traffico di influenze illecite, richiedendo questa che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale o altra utilità per remunerare il pubblico ufficiale che, invece, nel caso di specie, nulla avrebbe saputo (così il ricorso). Nel caso di specie, si sostiene il fatto sarebbe sussumibile nel delitto di truffa. Il tema è quello della continuità normativa tra il precedente art. 346, comma 2, cod. pen. e l'attuale fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo di ricorso, nei limiti di cui si dirà. 2. All'imputato è contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di essersi fatto corrispondere la somma di 500 ero, quale prezzo della propria mediazione, e quella di 1.500 euro col pretesto di dover corrispondere i favori di un pubblico ufficiale in servizio presso la Prefettura che avrebbe dovuto risolvere la pratica a cui era interessato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] particolare, dalle sentenza di merito emerge che [OSCURATO:PERSONA], destinatario di una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza per la quale gli era stata ritirata la patente e sequestrata l'autovettura, contattò [OSCURATO:PERSONA] e che questi, dopo aver appreso l'accaduto, lo rassicurò dicendoli di poter risolvere "il problema" presentandogli l'imputato; per la mediazione Fiorin chiese la somma di 500 euro che gli fu corrisposta; Moroni, a sua volta, incontrato da Orrù, affermò a questi che per risolvere la questione era necessario consegnare la somma di 1.500 euro, poi in effetti corrisposta, ad una persona da lui conosciuta, che era necessario "ungere". 3. La questione dedotta attiene al se vi sia continuità normativa tra la fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen., abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quella prevista dall'art. 346-bis, comma 1, cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) n. 1, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ovvero se l'area un tempo presidiata dalla millanteria corruttiva, di cui al previgente art. 346, comma 2, cod. pen. sia ora inquadrabile nel delitto di truffa. 4. Secondo una prima opzione interpretativa, sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346- bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente. (Sez. 6, n. 32574 del 16/05/2022, Lucchese, Rv. 283724; Sez. 6, n. 20935 del 22/03/2022, Cobalcchini, Rv. 283270; Sez. 6, n. 1869 del 07/10/2020, dep. 2021, Gangi, Rv. 280348; Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269735; sul tema anche Sez. 6, n. 17980 del 14/03/2019, Nigro, Rv. 275730). In particolare, si è ritenuto: - irrilevante la mancata riproposizione nell'art. 346- bis della dizione contenuta all'art. 346, comma secondo, cod. pen., lì dove si richiedeva che l'agente avesse ottenuto il vantaggio con il "pretesto" di dover remunerare il pubblico funzionario, atteso che, a seguito della novella, il delitto di cui all'art. 346-bis cod. pen., prescinderebbe dalla reale esistenza delle relazioni vantate "Ciò a condizione - fatta oggetto di un'espressa clausola di riserva ("fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis") - che l'agente non eserciti effettivamente un'influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, dandosi, altrimenti, luogo a taluna delle ipotesi di corruzione previste da detti articoli"; - che la norma di cui all'art. 346-bis equipari "sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato" e che delineato "l'ambito della recente riforma in materia, evidente si appalesa la continuità normativa fra il previgente art. 346 ed il rinovellato art. 346-bis cod. pen."; Secondo l'interpretazione in esame, deporrebbero in senso confermativo della affermata continuità normativa, la sostanziale sovrapponibilità della condotta "strumentale" (stante l'equipollenza semantica fra le espressioni "sfruttando o vantando relazioni (...) asserite" e quella "millantando credito"), e della condotta "principale" di ricezione o di promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità". Una diversa interpretazione, volta ad affermare la discontinuità normativa tra le fattispecie: - sarebbe smentita "dal prevalente orientamento secondo il quale l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 cod. pen. - contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel primo comma della medesima disposizione - si differenzia dal delitto di truffa, per la diversità della condotta, non essendo necessaria ne' la millanteria ne' una generica mediazione, nonché dell'oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che unica parte offesa è quest'ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato (Sez. 6, n. 17642 del 19/02/2003,[OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 227138), cosicchè il reato di millantato credito può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, rispettivamente consistente nel prestigio della P.A. e nella protezione del patrimonio" (cos' Sez. 6, n. 1869 del 2021, cit.) -non considererebbe che alla continuità normativa tra le due fattispecie avrebbe fatto espresso riferimento il legislatore nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge, palesando l'intenzione di una abrogatio sine abolitione. 5. Si tratta di una impostazione non condivisibile. 5.1. Si è evidenziato in dottrina come, a seguito della legge n. 3 del 2019, la base di tipicità del traffico di influenze sia stata rimodellata estensivamente in una triplice direzione: - si è provveduto all'abrogazione del reato di millantato credito sulla scia delle previsioni sovranazionali che sollecitavano la punizione della compravendita di influenza; - si è eliminato l'inciso contenuto nell'art. 346-bis «in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»; - è venuta meno la natura necessariamente "patrimoniale" del vantaggio dato o promesso al mediatore, per cui ora la disposizione individua il corrispettivo ricevuto dal venditore di influenza con il generico termine "utilità";- il raggio operativo dell'incriminazione è stato ampliato agli accordi finalizzati ad influenzare un pubblico ufficiale straniero o altro soggetto menzionato nell'art. 322-bis cod. pen. (traffico di influenze c.d. internazionale). Anche dopo la novella del 2019, la materialità del fatto incriminato dall'art. 346-bis cod. pen. continua a descrivere due condotte tra loro alternative, che differiscono in ordine alla causa, alla giustificazione della promessa/dazione del compratore di influenze. Nella prima ipotesi, l'erogazione indebita costituisce il corrispettivo della mediazione illecita presso il pubblico agente italiano, straniero o internazionale. Nella seconda, la corresponsione illecita è effettuata all'intermediario affinché questi, a sua volta, remuneri il soggetto pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni o poteri. Tale quadro di riferimento si distingue ulteriormente, con varie possibili combinazioni, in ragione della duplicità delle condotte dell'intermediario, consistenti nello sfruttare ovvero vantare relazioni, esistenti o asserite, con il pubblico ufficiale. L'esigenza di stabilire i termini della relazione tra l'abrogata previsione dell'art. 346, comma secondo, cod. pen. ed il reato di traffico di influenze illecite, assume rilievo sotto più profili; rileva non solo al fine della qualificazione del privato compratore come concorrente necessario ovvero soggetto passivo, ma anche, come riflesso processuale, in relazione al differente statuto probatorio dell'eventuale suo contributo dichiarativo. Una considerazione preliminare pare opportuna ed attiene alla portata, al "peso" dell'argomento, valorizzato dalla opzione interpretativa che non si condivide, secondo cui la volontà del legislatore sarebbe stata quella di assicurare continuità normativa tra il vecchio art. 346, comma secondo, cod. pen. e il nuovo art. 346-bis cod. pen., e, dunque, tale dato avrebbe rilevante valenza ai fini della soluzione della questione in esame. In realtà, è ormai consolidata e condivisibile l'affermazione secondo cui quello della ipotetica volontà del legislatore è un criterio interpretativo recessivo rispetto agli altri: le stesse Sezioni unite al riguardo hanno evidenziato come "è certamente corretto l'assunto per il quale, in base all'art. 12 delle "preleggi", «nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore»; tuttavia non può certo negarsi che proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete..., che poi detta intenzione non si identifichi con quella dell'Organo o dell'Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa.., è fuor di dubbio" (così Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, in motivazione).5.2. Sulla base di tali premesse, sono in realtà condivisibili le considerazioni poste a fondamento di una diversa opzione interpretativa, pure recepita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in realtà non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto in quest'ultinna fattispecie non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 23407 del 10/03/2022, Ferra, Rv. 283348; Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021, Lepore, Rv. 281980; Sez. 6, n. 5221 del 18/09/2019, dep. 2020, Impeduglia, Rv. 278451). La Corte di cassazione ha già spiegato come la condotta in precedenza sanzionata dall'art. 346, comma secondo, cod. pen., a differenza di quella prevista dal primo comma, consistesse in una forma di raggiro nei confronti del soggetto passivo che veniva indotto ad un accordo che lo impegnava ad una prestazione patrimoniale in quanto determinato da una falsa rappresentazione della realtà (Sez. 6, n. 40940 del 12/07/2017, Grasso, Rv. 271352); la condotta di cui al comma 2 dell'abrogato art. 346 cod. pen., a differenza di quella ricompresa nella fattispecie di cui al primo comma, non poteva infatti che realizzarsi attraverso artifici e raggiri sostanzialmente riconducibili al paradigma della truffa. Il riferimento "al pretesto" evocava cioè una componente di frode e dunque la rappresentazione di una falsa causa posta a base della richiesta; una falsa causa idonea ad indurre in errore la vittima che in tal modo si determinava alla prestazione patrimoniale. Il carattere pretestuoso della condotta del millantatore si fondava cioè su una falsa rappresentazione dei fatti, idonea a convincere il cd. compratore di fumo a dare o promettere. Diversamente dalla falsa rappresentazione che compariva nel primo comma, basata sul sintagma "millantare un credito", e che riguardava un vasto orizzonte di significati, tale da accogliere, come è stato osservato, non solo il mendacio, ma anche la semplice magnificazione ovvero l'accentuazione di un dato tuttavia reale e dunque insuscettibile di rientrare nel tipo criminoso della truffa, "il pretesto di dover comprare il p.u. o l'impiegato" era invece chiaramente significativo di una condotta che integrava appieno gli artifici o raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen., proprio perché espressione dell'intenzione di indurre l'altro soggetto in errore (Sez. 6, n. 40940 del 12/07/2017, Grasso, Rv. 271352). Il millantatore strumentalizzava l'inesistente esigenza di dover corrompere il pubblico funzionario, consapevole che tale elemento avrebbe svolto un ruolo significativo nel processo di formazione della volontà di accettare l'accordo da parte dell'altro soggetto; questo schema, poi, si perfezionava indifferentemente con la promessa o la dazione del denaro o dell'altra utilità: nella truffa la promessa avrebbe configurato un tentativo e la dazione l'evento della consumazione perché realizzava il danno e l'offesa. Ciò giustificava l'affermazione per cui, nell'ambito della vecchia norma prevista dall'art. 346, comma secondo, cod. pen., una rilevante valenza assumesse non tanto l'ipotetico futuro rapporto, in realtà inesistente, tra il millantatore ed il pubblico funzionario, quanto l'eminente tutela patrimoniale accordata dalla norma al truffato. Si tratta di una impostazione che non è incrinata dall'affermazione giurisprudenziale, valorizzata dalla diversa opzione interpretativa di cui si è detto, relativa alla possibilità che il reato di millantato credito potesse concorrere con quello di truffa. La Corte di cassazione aveva chiarito, in realtà soprattutto in relazione al delitto di cui all'art. 346, comma 1, cod. pen., come la possibilità di configurare il concorso tra i reati indicati, pur ipotizzabile, stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, fosse in concreto prospettabile solo qualora allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagnasse una ulteriore attività diretta alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno (Sez. 6, n. 9961 del 13/01/2017, Pometto, Rv. 269439; Sez. 6, n. 9960 del 28/12/2016, Grasso, Rv. 269755; Sez. 6, n. 8994 del 29/01/2015, Fischetti, Rv. 262627) Dunque, il concorso fra i due reati era ipotizzabile solo quando alla vanteria o al pretesto si aggiungesse "altro", cioè una diversa ed ulteriore attività decettiva, atteso che, diversamente, l'unico reato configurabile era quello di cui all'art. 346, comma 2, cod. pen. 6. Ciò detto, sono molteplici le ragioni che inducono a propendere per la tesi della discontinuità normativa tra il "vecchio" art. 346, comma 2, cod. pen. ed il "nuovo" art. 346- bis cod. pen. Si tratta di ragioni che attengono alla struttura del reato di traffico di influenze illecite e, sul piano valoriale, alla offensività delle condotte ed alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. 6.1. Quanto alla offensività ed alla lesione del bene giuridico, l'art. 346-bis cod. pen. incrimina attualmente condotte prodromiche a più gravi fatti corruttivi, secondo la tecnica della anticipazione della tutela; una tutela avanzata dei beni della legalità e della imparzialità della pubblica amministrazione rispetto ad una tipo criminoso obiettivamente non omogeneo. Si tratta di condotte (sfruttamento, vanteria) che possono riguardare: a) un rapporto tra mediatore e pubblico agente ed una capacità di influenza del primo che possono effettivamente esistere già al momento in cui la condotta è commessa e di cui il "compratore" può essere già a conoscenza; b) un rapporto che non esiste al momento in cui il "fumo" viene venduto ma che il "compratore" sa del potere del "venditore" di realizzare, di concretizzarlo, di renderlo effettivo - grazie ad una capacità di influenza potenziale (dovuta ad es. al suo prestigio sociale o posizione professionale riconosciuta nell'ambiente di riferimento); c) un rapporto che esiste e che tuttavia è magnificato dal "venditore", ampliato, fatto apparire più intenso di quanto lo sia in concreto; d) un rapporto che non solo non esiste al momento in cui la condotta è compiuta ma che il "venditore" sa che non potrà nemmeno realizzarsi in futuro e che il "compratore" ritiene invece esistente o realizzabile per effetto di una condotta decettiva del mediatore (un traffico di influenze impossibile/putativo). Il rapporto tra mediatore e pubblico agente e la capacità di influenza del primo sul secondo possono essere inesistenti, esistenti - anche solo in potenza- e, posto che siano esistenti, assumere diverse gradazioni e modulazioni a seguito delle asserzioni del "venditore". E tuttavia, con riguardo al committente, è fondato ritenere che, almeno nei casi in cui lo scopo da questi perseguito si collochi all'esterno di qualsiasi concreta prospettiva di pericolo per il bene protetto - per essere la capacità di influenza del mediatore impossibile - il disvalore che giustifica l'incriminazione finisce con il coincidere con il disvalore della intenzione, con il disvalore del proposito del soggetto; ciò rende condivisibile l'affermazione secondo cui è l'esistenza - nel senso indicato - del rapporto tra pubblico agente e venditore che giustifica l'anticipazione della tutela realizzata attraverso l'art. 346-bis cod. pen. e spiega l'incriminazione del "compratore". Dunque, è condivisibile l'affermazione secondo cui la condotta prevista dall'abrogato art. 346, comma secondo, cod. pen. non si presta a realizzare un vulnus alla pubblica funzione ed agli interessi pubblici teleologicamente tutelati dall'art. 346- bis cod. pen. Se cioè nella fattispecie di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. assumeva rilievo l'errore di cui era vittima il "compratore", ingannato dal "venditore di fumo" attraverso una condotta decettiva volta a far apparire esistente un rapporto con il pubblico agente che non solo non esiste al momento in cui il fumo è venduto, ma che non può esistere nemmeno in futuro e che tuttavia il compratore, per effetto della condotta ingannatoria, crede - errando- possa realizzarsi, non è obiettivamente chiaro perché, in relazione a dette ipotesi, dovrebbe essere predisposta una tutela anticipata per la pubblica amministrazione, atteso che questa rimane del tutto estranea, esterna, in astratto e in concreto, rispetto al pericolo derivante dal rapporto tra committente e mediatore. Né sembra assumere decisivo rilievo, al fine di escludere la riconducibilità al delitto di truffa delle condotte prima sussumibili nell'ambito del comma secondo dell'art. 346 cod. pen., il disvalore dell'intenzione che il compratore persegue. La giurisprudenza della Corte ha infatti finora costantemente ammesso la tutela del truffato in re illícita, sul presupposto che, laddove il soggetto passivo abbia agito per causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita non vengono meno l'ingiustizia del profitto e l'altruità del danno, né vengono meno l'esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali, che costituisce l'oggettività giuridica del delitto di truffa (Sez. 1, n. 42890 del 27/09/2013, Paterlini, Rv. 257296; Sez. 2, n. 10792 del 23/01/2001, Delfino, Rv. 218673). 6.2. A diverse conclusioni non si perviene facendo riferimento agli elementi strutturali del nuovo art. 346-bis cod. pen., che, al secondo comma, prevede la punizione con identica pena (da •un anno a quattro anni e sei mesi di reclusione) del soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità al venditore di fumo. Si tratta, sul piano strutturale, di un delitto che assume la struttura di un reato- accordo, di una fattispecie plurisoggettiva propria con cui, come detto, si prevengono, sul piano della offensività, attentati al buon andamento ed alla imparzialità dei pubblici agenti. Nella prospettiva del nuovo art. 346-bis cod. pen. tutti i partecipanti al patto sono sottoposti ad un omogeneo trattamento sanzionatorio ed in tal modo si realizza una trasformazione del reato da fattispecie monosoggettiva (il vecchio art. 346, comma 2, cod. pen.) ad una fattispecie in cui il privato "compratore" assume il ruolo di concorrente. In tale contesto, tuttavia, non è obiettivamente chiaro perché il privato che dà o promette denaro o utilità al "veditore di fumo" solo perché indotto in errore per effetto della condotta ingannatoria di questi, dovrebbe essere considerato compartecipe nello stesso reato e ritenuto responsabile di traffico di influenze illecite. È condivisibile l'affermazione della dottrina secondo cui la vendita di una influenza che non esiste e che mai potrà essere esercitata, e che determina sul privato "compratore di fumo" una situazione di errore che lo induce a compiere un atto di disposizione che altrimenti non avrebbe compiuto continua a palesare una maggiore assonanza contenutistica con il paradigma criminoso della truffa, diversamente dal mercanteggiamento di un'influenza reale, proiettata verso un fatto concretamente lesivo dei beni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa, legislativa o giudiziaria. La trasformazione di una vittima in correo è operazione che comporta profondi mutamenti nella struttura del fatto, soprattutto perché le modalità realizzative della condotta di millantato credito ex art. 346, secondo comma, cod. pen., si basavano sull'inganno di una parte in danno dell'altra e non in concorso con questa. Si è correttamente evidenziato che anche il riferimento alle "relazioni asserite", alla vanteria di relazioni, se può in apparenza costituire il canale semantico attraverso il quale ampliare l'operatività dell'art. 346-bis cod. pen. e giustificare la tesi della continuità normativa anche in relazione alla fattispecie in precedenza prevista dall'art.346, comma secondo, cod. pen., in realtà non consente di far rientrare nel sintagma in questione le condotte ingannevoli. Le relazioni asserite non attengono al "pretesto di dover comprare", ma alla possibilità che l'influenza sul pubblico agente diventi reale; la vanteria asserita, si è fatto notare, non è finalizzata ad ingannare il cliente sulla inesistenza della relazione, ma attiene alla prospettazione al "compratore" di una relazione in futuro in concreto realizzabile, alla capacità prospettica del mediatore di dare concretezza ai suoi assunti. Diversamente ragionando, residuerebbero sullo sfondo dubbi di legittimità costituzionale della fattispecie sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzione perché si punirebbe con la stessa pena colui che paga in quanto ingannato e colui che paga sul presupposto della certezza della effettiva esistenza di una relazione tra il mediatore ed il pubblico agente. 7. Alla luce delle considerazioni svolte può dunque ritenersi che vi sia continuità normativa, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., tra l'art. 346, comma primo, cod. pen. abrogato e l'art. 346 bis cod. pen. e tra l'art. 346, comma 2, cod. pen. abrogato e l'art. 640 cod. pen. - che in tal modo riespande il proprio ambito applicativo- e non invece rispetto all'art. 346-bis cod. pen. Sulla base di tale quadro di riferimento, il ricorso deve essere rigettato quanto alla somma di 500 euro, corrisposta a Fiorin e Moroni da Orrù, quale prezzo della loro mediazione; il fatto, originariamente riconducibile all'art. 346 comma 1, cod. pen., continua ad assumere rilevanza penale essendo attualmenteYall'art. 346 bis cod. pen. Diversamente, la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto alla somma di 1.500 euro ricevuta da Moroni per la sua mediazione gratuita, ottenuta con il pretesto di dover comprare i favori del pubblico ufficiale che avrebbe dovuto "risolvere" la pratica a cui era interessato Orrù. Il fatto deve infatti essere riqualificato nel delitto di truffa e il reato deve dichiararsi estinto a seguito della intervenuta remissione di querela il 10.12.2008. Deve dunque essere disposta la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per la rideternninazione della pena per il residuo reato di cui all'art.346 bis cod. pen. Il secondo motivo è assorbito; il giudice del rinvio, rideterminata la pena, valuterà se vi siano i presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. P. Q. M. Qualificato il fatto relativo alla somma complessiva di euro 1.500 euro, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di truffa (art. 640 cod. pen.), annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato p