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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46958/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito al'esito di una valutazione puntuale e non. manifestamente illogica delle emergenze probatorie avito riguardo alla destinazione ad uno non esclusivamente personale della sostanza stupefacente detenuta (si vedano le considerazioni spese alla pagina 7 ); alla infondatezza delle deduzioni difensive indicate a sostegno delle generiche, non accordate ( si veda la motivazione a pagina 11), alla sussistenza degli estremi fondanti» la ritenuta recidiva ( si vedano riferimento contenuti alla pagina 13 laddove la maggiore riprovevolezza del fatto viene raccordata ai precedenti del ricorrente e letta alla luce delle specifiche modalità della condotta, realizzata mentre l'imputato si trovava sottoposto a detenzione domiciliare e a una misura di prevenzione personale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito al'esito di una valutazione puntuale e non. manifestamente illogica delle emergenze probatorie avito riguardo alla destinazione ad uno non esclusivamente personale della sostanza stupefacente detenuta (si vedano le considerazioni spese alla pagina 7 ); alla infondatezza delle deduzioni difensive indicate a sostegno delle generiche, non accordate ( si veda la motivazione a pagina 11), alla sussistenza degli estremi fondanti» la ritenuta recidiva ( si vedano riferimento contenuti alla pagina 13 laddove la maggiore riprovevolezza del fatto viene raccordata ai precedenti del ricorrente e letta alla luce delle specifiche modalità della condotta, realizzata mentre l'imputato si trovava sottoposto a detenzione domiciliare e a una misura di prevenzione personale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46958/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris