CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LNZ76B20A794S);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna n. 1493/2021 depositata il 10/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti, si evince che, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale diNumero registro generale 10376/2022Numero sezionale 4686/2026Numero di raccolta generale 18349/2026Data pubblicazione 07/06/2026Piacenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’atto di contestazionenotificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - successivamente incorporata nellaricorrente - con il quale si contestava che la cessione del contratto difornitura di sabbia intervenuta tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. non era stata assoggettata ad IVA con applicazione dialiquota ordinaria.Ad avviso della contribuente tale operazione andava in realtàqualificata come cessione di credito; rappresentava infatti che, in data26/9/2011, era intervenuto, tra le due società, il conferimento del ramod’azienda avente ad oggetto la “produzione di blocchi Gasbeton, dipannellini, canalette, blocchi forati e scanalati” che aveva determinatoanche il trasferimento del predetto contratto, avente ad oggetto lafornitura di sabbia da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; tale contratto, atempo indeterminato, prevedeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. versasseperiodicamente degli acconti (fatturati con IVA al 20%) che venivano poistornati man mano che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. forniva il materiale. Sitrattava di un contratto essenziale per lo svolgimento dell’attività che,peraltro, era espressamente menzionato nell’allegato B all’atto diconferimento dell’azienda. Dopo la cessione del contratto, intervenuto pereffetto del conferimento dell’azienda, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avevaacquisito, il 30/9/2011, verso il pagamento di € 2.100.600, anche ilcredito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per gli acconti versati, a fronte deiquali non aveva ricevuto ancora la sabbia.L’Amministrazione riteneva invece ravvisabile in tale operazione unacessione di contratto assoggettabile ad IVA.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che il trasferimento delcontratto fosse avvenuto unitamente all’azienda, come previsto dall’art.2558 c.c.; peraltro, era espressamente previsto che nel trasferimento diazienda non erano compresi i crediti diversi da quelli elencati, tra i qualinon compariva quello verso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Numero registro generale 10376/2022Numero sezionale 4686/2026Numero di raccolta generale 18349/2026Data pubblicazione 07/06/20262. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] accoglieval’appello dell’Amministrazione, ravvisando nell’operazione de qua unacessione di contratto, in quanto l’art. 2558 c.c. fa salva la diversa volontàdelle parti e l’emissione di due fatture diverse per la cessione del credito eper il trasferimento del ramo d’azienda (per € 11.120.000) costituiva altroelemento significativo; inoltre rilevava che «oggetto della cessione è ildiritto a prelevare un quantitativo prefissato di materiale all’anno e non uncredito commerciale già maturato; si tratta quindi di una cessione che siriferisce espressamente ad una prestazione da effettuare e non ad unamera posizione creditizia. Nelle cessioni di credito (escluse dall’ambito diapplicazione dell’IVA) si verificherebbe semplicemente il subentro da partedel cessionario nella posizione creditoria del cedente, con possibilità che ilcessionario subisca il rischio di un eventuale mancato incasso, il che puòinfluire sulla determinazione del prezzo della cessione, restando immutatele condizioni e i termini alla base del rapporto da cui il credito trae origine.Nelle cessioni di contratto, invece si realizza un trasferimento integraledella posizione contrattuale in favore del cessionario e quindi conriferimento non ad una posizione creditoria ma ad una prestazione diservizi, come tale assoggettabile ad IVA».3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio diviolazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 2558 c.c.Ad avviso della ricorrente, la sentenza d’appello sarebbe errata inquanto l’art. 2558 c.c. stabilisce che, salva diversa pattuizione, ilcessionario dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’eserciziodell’azienda che non abbiano carattere personale, così che sarebbe statonecessario spiegare come lo stesso potesse essere ceduto una secondaNumero registro generale 10376/2022Numero sezionale 4686/2026Numero di raccolta generale 18349/2026Data pubblicazione 07/06/2026volta, tenuto anche conto del fatto che, nell’allegato B all’atto di cessione,lo stesso era espressamente indicato tra i contratti ceduti. Ha aggiuntoche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la deroga all’art. 2558 c.c.dovrebbe risultare dal contratto di trasferimento del ramo d’azienda.1.2 Con il secondo motivo ha dedotto l’omesso esame di un fattodecisivo.Ad avviso della ricorrente, la decisione della CTR potrebbe spiegarsisolo qualora quest’ultima avesse omesso di considerare il contenutodell’atto di trasferimento del ramo d’azienda e del relativo allegato B, daiquali si desume chiaramente il trasferimento del contratto in esame,incorrendo così nel vizio denunciato. Ha evidenziato che la circostanza èstata oggetto di discussione tra le parti sia nel giudizio di primo grado(essendo richiamata nel ricorso, nella memoria illustrativa e nellasentenza), sia nel giudizio d’appello (a pagina 10 del ricorso dell’Agenzia).1.3 L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del primo motivoche veicolerebbe confusamente diverse censure; a suo avviso non è chiarose sia stata denunciata «la violazione di norme sostanziali o processuali inparticolare con riferimento a censure motivazionali».L’eccezione è infondata.Benché il ricorrente non indichi a quale ipotesi si riferisca tra quelleelencate nell’art. 360 c.p.c., appare evidente che con il primo motivo hainteso denunciare una violazione di legge sostanziale, evidenziando che,una volta intervenuta la cessione d’azienda, non sarebbe possibileipotizzare una nuova cessione del contratto che dovrebbe ritenersi inclusonell’azienda.Il motivo così articolato è dunque ammissibile.1.4 Tanto premesso, i due motivi possono essere esaminaticongiuntamente attesa la loro stretta connessione; essi sono fondati.Orbene, come affermato anche da questa Corte «l'art. 2558 c.c., neldisciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo pattoNumero registro generale 10376/2022Numero sezionale 4686/2026Numero di raccolta generale 18349/2026Data pubblicazione 07/06/2026contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali aprestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, cheineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti» (Cass. n.15/2020; nello stesso senso, Cass. n. 5534/1994). Tale regola – in forzadella quale si verifica una vera e propria successione ex lege (considerataeffetto naturale del trasferimento d’azienda; cfr. Cass. n. 27011/2005) -«si applica non soltanto ai contratti d'azienda, ma anche ai cosiddetti"contratti d'impresa", a quelli, cioè, aventi ad oggetto beni aziendali nonappartenenti all'imprenditore, ma stipulati per l'esercizio dell'impresa(quali i contratti di assicurazione ovvero quelli che regolano i rapporti con ifornitori)» (Cass. n. 5495/2001; cfr. anche Cass. n. 7517/2010; Cass. n.15065/2018).È evidente, quindi, che, non essendo ancora esaurite le prestazionicorrispettive a carico delle parti, sarebbe stata necessaria un’espressapattuizione contraria per escludere il trasferimento del contratto difornitura in questione; «per derogare alla regola generale stabilita dall'art.2558 c.c. ed evitare il subingresso dell'acquirente nei rapporti negoziali delcedente, occorre provare il "carattere personale" del rapporto stesso,ovvero l'esistenza del "patto contrario" (Cass. 7 marzo 2001, n. 3312), epur non essendo necessario che l'esclusione risulti da formule esplicite,ben potendo la volontà derogatoria essere desunta - in base alle regole diinterpretazione del contratto - dal tenore complessivo della scritturanegoziale, è però pur sempre necessario, al fine di evitare il trasferimento,che una deroga venga pattuita» (Cass. 13651/2004).1.5 Sebbene la CTR abbia sostanzialmente affermato l’esistenza di talepattuizione contraria, la stessa non ha preso in considerazione il contenutodell’atto di trasferimento d’azienda dal quale, secondo la ricorrente, nonsolo non risulterebbe la pattuizione contraria, ma addirittura emergerebbel’espressa previsione della cessione del contratto unitamente all’azienda.Non si tratta di una circostanza comunque presa in esame, comeNumero registro generale 10376/2022Numero sezionale 4686/2026Numero di raccolta generale 18349/2026Data pubblicazione 07/06/2026sostenuto dalla controricorrente, né della valutazione di un documento odi un elemento istruttorio o, ancora dell’interpretazione del contratto; lacircostanza trascurata non è costituita dal trasferimento di azienda - di cuiil giudice d’appello ha senz’altro tenuto conto - ma dal fatto che il relativodecisive per valutare la volontà delle parti (ed oggetto di discussione), chela CTR non ha affatto considerato.È evidente che la sentenza impugnata è viziata, proprio perché siafferma l’esistenza di un patto contrario che escluderebbe il trasferimentodel contratto di fornitura della sabbia, trascurando completamente ilcontenuto dell’atto di trasferimento d’azienda dal quale, secondo laprospettazione della ricorrente, non solo non emergerebbe tale volontà,ma addirittura risulterebbe l’espressa pattuizione in senso contrario.2. I motivi vanno dunque accolti e la sentenza impugnata va cassata inrelazione a tali motivi, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2026.Il Presidente