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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 44095/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 novembre 1992, che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto il ricorrente gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto sarebbe stato partecipe di un'associazione dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina, dalla Colombia in Italia, fatti accertati in data 27 marzo 1992 sino al 30 settembre 1992, in Napoli e Latina.

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, il difensore censura la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla valutazione di attualità e di concretezza della stesse, in quanto le condotte contestate risalirebbero al 1992.

Con il secondo motivo, il difensore eccepisce la nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in quanto non era stata disposta la sua traduzione, pur a fronte della prova che l'indagato non conoscesse la lingua italiana.

3. In data 17 settembre 2024 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente depositato richiesta di trattazione orale del ricorso.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 ottobre 2024, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullare l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata traduzione con rinvio, per un nuovo esame.

Con memoria depositata in data 31 ottobre 2024, il difensore ha documentato che la Corte di appello di Napoli in data 15 ottobre 2024 ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere.

La Corte di appello di Napoli in data 15 ottobre 2024 ha, infatti, revocato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente, disponendone la liberazione immediata.

2. La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990).

3. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 novembre 1992, che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto il ricorrente gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto sarebbe stato partecipe di un'associazione dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina, dalla Colombia in Italia, fatti accertati in data 27 marzo 1992 sino al 30 settembre 1992, in Napoli e Latina. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. Con il primo motivo di ricorso, il difensore censura la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla valutazione di attualità e di concretezza della stesse, in quanto le condotte contestate risalirebbero al 1992. Con il secondo motivo, il difensore eccepisce la nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in quanto non era stata disposta la sua traduzione, pur a fronte della prova che l'indagato non conoscesse la lingua italiana. 3. In data 17 settembre 2024 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente depositato richiesta di trattazione orale del ricorso. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 ottobre 2024, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullare l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata traduzione con rinvio, per un nuovo esame. Con memoria depositata in data 31 ottobre 2024, il difensore ha documentato che la Corte di appello di Napoli in data 15 ottobre 2024 ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere. La Corte di appello di Napoli in data 15 ottobre 2024 ha, infatti, revocato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente, disponendone la liberazione immediata. 2. La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990). 3. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenu
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