CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32317/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per avere applicato all'imputata il beneficio della non menzione, ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (inosservanza degli artt. 62-bis, 65, 132 e 133 cod. pen., nonché omessa motivazione e manifesta illogicità della stessa, per non avere la Corte territoriale proceduto a ridurre le già riconosciute circostanze attenuanti generiche nella massima estensione) non sono consentite in sede di legittimità, perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il