CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 27174/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 5 aprile 2024 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione. 2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, manifesta illogicità della motivazione in ordine ai motivi di impugnazione dedotti in sede di appello. 3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione„ avanza istanza di applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata ovvero della detenzione domiciliare. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. 4.1. Questa Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie. Nel cd. patteggiannento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01). 4.2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la richiesta di conversione della pena detentiva non è deducibile in sede di legittimità allorquando la stessa non abbia costituito oggetto di apposita richiesta in sede di merito (Sez. 4, n. 56314 del 28/11/2018, Amagliani, Rv. 274768 - 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 34980 del 06/06/2023, Piazza, non massimata). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il C