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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 agosto 2026

Cassazione n. 24714/2026

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[OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] n. 19- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026PICCOLI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIABARBERINI n. 29, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 1122/2021 del TRIBUNALE di VICENZA,depositata in data 01/06/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.ssaCLAUDIA PEDRELLI;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e l’avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], perparte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Giudice di Pace di Vicenza,esponendo di essere proprietari di un terreno a confine con quello deiconvenuti e che essi avevano posto a dimora piante a distanza nonregolamentare dal confine.

Chiedevano quindi condannarsi i convenutialla estirpazione di dette essenze, a norma dell’art. 894 c.c.Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependoche le piante contestate costituivano un bosco ceduo, come taleesentato dal rispetto delle distanze di cui all’art. 892 c.c. e chiedendoin via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione del loro diritto amantenerle nella loro attuale collocazione.Con sentenza n. 54/2019 il Giudice di Pace rigettava la domanda,ritenendo che le piante costituissero bosco ceduo e fossero quindiesentate dal rispetto della distanza di cui all’art. 892 c.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026Con la sentenza impugnata, n. 1122/2021, il Tribunale di Vicenzarigettava il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso ladecisione di prime cure, confermandola.

In seconde cure PiergiorgioPiccoli e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, davano atto di aver donato laloro quota di comproprietà del terreno a [OSCURATO:PERSONA], chiedendodi essere estromessi dal giudizio.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione GiovanniMaria Cecchin e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], attuale unicoproprietario del terreno sul quale sono posti a dimora gli alberi oggettodella domanda originaria.In prossimità della pubblica udienza, la parte ricorrente hadepositato memoria.Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigettodel ricorso; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso; e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la partecontroricorrente, che ha invocato invece l’inammissibilità o comunqueil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 112 c.p.c., 892 e 894 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale non si sarebbepronunciata sulla domanda proposta dagli odierni ricorrenti.Con il secondo motivo, invece, questi ultimi contestano la violazioneo falsa applicazione degli artt. 892, 893, 894, 896 c.c., 2 del D. Lgs. n.227 del 2001, 142 del D. Lgs. n. 142 del 2004 e 31 della Legge RegioneVeneto n. 3 del 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026c.p.c., perché il Tribunale avrebbe confuso tra la tutela interprivatisticain tema di distanze legali, approntata dal codice civile, e disciplinapubblicistica in materia di tutela del paesaggio e delle zone boschive,regolata da specifiche norme di legge.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.Il Tribunale ha affermato che l’area su cui insistono le pianteoggetto della domanda di estirpazione proposta dagli odierni ricorrenti,è da qualificare come bosco, fondando la propria valutazione sullerisultanze della C.T.U., sul fatto che la gli alberi coprono oltre il 30%della superficie, che le aree a giardino e prato hanno superficie inferiorea 2000 metri quadrati e larghezza minore di 20 metri e dunque sonoda assimilare a bosco, e che la zona confina con il sito tutelato dei ColliBerici.

Ha quindi ritenuto di non poter accogliere la domanda diestirpazione degli odierni ricorrenti, poiché, trattandosi di boscovincolato, ogni intervento necessita di idonea autorizzazioneamministrativa (cfr. pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).Motivando in tal guisa, il giudice del gravame ha del tutto trascuratodi pronunciarsi sui motivi di appello, e sulla domanda introdotta inprime cure dagli odierni ricorrenti, senza esaminarla nel merito, malimitando la propria disamina alla verifica dell’esistenza di normativevincolistiche, il cui contenuto peraltro neppure viene adeguatamentechiarito.

Manca, nella decisione impugnata, qualsiasi valutazione sullafondatezza della domanda di estirpazione, sulla tipologia delle essenzeesistenti sul terreno di proprietà Piccoli, sulla disciplina in tema didistanze ad esse applicabile, sulla eventuale portata derogatoria che,rispetto alla norma codicistica, può spiegare la legislazione, statale eregionale, in tema di tutela del paesaggio e delle aree boschive.

Nonchésulla domanda di condanna del convenuto ad eseguire comunque lapotatura delle essenze a distanza irregolare dal confine, formulata daNumero registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026parte attrice per il caso in cui fosse accertata l’impossibilità diprocedere alla loro estirpazione.Si impone, di conseguenza, un nuovo esame della fattispecie, cheparta dalla disamina della tipologia di essenze in contestazione,verifichi la loro effettiva collocazione rispetto al confine, individui ladistanza rispetto ad esso applicabile, sulla base delle norme previstedal codice civile e dalle eventuali norme ulteriori contenute nelle leggistatali e regionali applicabili al caso specifico, e giunga ad una effettivapronuncia sulla fondatezza e sulla accoglibilità, o meno, della domandaoriginaria.Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 892, 893, 894, 896 c.c., 2 del D. Lgs. n. 227del 2001, 142 del D. Lgs. n. 142 del 2004 e 31 della Legge RegioneVeneto n. 3 del 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché il giudice di seconde cure avrebbe erroneamentequalificato le piante esistenti sul terreno del Piccoli come bosco ceduo,in contrasto con le risultanze documentali.Con il quarto motivo, ancora, i ricorrenti si dolgono dell’omessoesame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe trascurato diconsiderare che la fascia alberata esistente sul terreno del Piccoli hauna larghezza inferiore a 20 metri e quindi non può essere consideratacome bosco.Con il quinto ed ultimo motivo, infine, i ricorrenti lamentano laviolazione o falsa applicazione degli artt. 892, 893, 894, 896 c.c., 2 delD.

Lgs. n. 227 del 2001, 142 del D. Lgs. n. 142 del 2004 e 31 dellaLegge Regione Veneto n. 3 del 2013, nonché dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il TribunaleNumero registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026avrebbe erroneamente qualificato l’area come bosco, anziché comegiardino.Le censure sono assorbite dall’accoglimento dei primi due motividel ricorso.Il giudice del rinvio dovrà infatti procedere ad un rinnovato scrutiniodella fattispecie, tenendo conto dei principi e delle norme previste dalcodice civile in tema di rapporti di vicinato e di distanze delle essenzearboree dal confine tra i fondi, con particolare riferimento agli artt. 892e 893 c.c.A tal riguardo, il giudice del rinvio dovrà tener conto del principiosecondo cui “In base all'interpretazione costituzionalmente orientatadegli artt. 892, 893 e 894 c.c., il proprietario del fondo può chiederel'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minoredi quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza diun'effettiva turbativa; la finalità delle citate norme, infatti, è quella disalvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolaricaratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito èlimitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversiestendere a indagare la concreta esistenza del danno” (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 15236 del 09/06/2008, Rv. 603531).Va infatti ribadito che “Chi pianti alberi in violazione delle distanzedal confine previste dall'art.892 cod. civ. non può invocare, perimpedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano,nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativovincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso,non già un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberiimpiantati in un determinato fondo, dovendosi d'altro canto,considerare che, quando pure il vincolo paesaggistico non tollerasse laperdita degli alberi, relativo problema verrebbe in rilievo soltanto inNumero registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026sede di esecuzione della sentenza e si dovrebbe risolvere sulla base delgiudizio tecnico riservato alla competente autorità amministrativapreposta all'osservanza del vincolo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15882del 28/07/2005, Rv. 583409).In definitiva, dunque, vanno accolti il primo ed il secondo motivodel ricorso, con assorbimento dei restanti.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata al Tribunale di Vicenza, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiaraassorbiti i restanti.Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,al Tribunale di Vicenza, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA] ESTENSOREStefano Oliva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] n. 19- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026PICCOLI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIABARBERINI n. 29, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 1122/2021 del TRIBUNALE di VICENZA,depositata in data 01/06/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.ssaCLAUDIA PEDRELLI;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e l’avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], perparte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Giudice di Pace di Vicenza,esponendo di essere proprietari di un terreno a confine con quello deiconvenuti e che essi avevano posto a dimora piante a distanza nonregolamentare dal confine. Chiedevano quindi condannarsi i convenutialla estirpazione di dette essenze, a norma dell’art. 894 c.c.Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependoche le piante contestate costituivano un bosco ceduo, come taleesentato dal rispetto delle distanze di cui all’art. 892 c.c. e chiedendoin via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione del loro diritto amantenerle nella loro attuale collocazione.Con sentenza n. 54/2019 il Giudice di Pace rigettava la domanda,ritenendo che le piante costituissero bosco ceduo e fossero quindiesentate dal rispetto della distanza di cui all’art. 892 c.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026Con la sentenza impugnata, n. 1122/2021, il Tribunale di Vicenzarigettava il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso ladecisione di prime cure, confermandola. In seconde cure PiergiorgioPiccoli e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, davano atto di aver donato laloro quota di comproprietà del terreno a [OSCURATO:PERSONA], chiedendodi essere estromessi dal giudizio.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione GiovanniMaria Cecchin e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], attuale unicoproprietario del terreno sul quale sono posti a dimora gli alberi oggettodella domanda originaria.In prossimità della pubblica udienza, la parte ricorrente hadepositato memoria.Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigettodel ricorso; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso; e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la partecontroricorrente, che ha invocato invece l’inammissibilità o comunqueil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 112 c.p.c., 892 e 894 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale non si sarebbepronunciata sulla domanda proposta dagli odierni ricorrenti.Con il secondo motivo, invece, questi ultimi contestano la violazioneo falsa applicazione degli artt. 892, 893, 894, 896 c.c., 2 del D. Lgs. n.227 del 2001, 142 del D. Lgs. n. 142 del 2004 e 31 della Legge RegioneVeneto n. 3 del 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026c.p.c., perché il Tribunale avrebbe confuso tra la tutela interprivatisticain tema di distanze legali, approntata dal codice civile, e disciplinapubblicistica in materia di tutela del paesaggio e delle zone boschive,regolata da specifiche norme di legge.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.Il Tribunale ha affermato che l’area su cui insistono le pianteoggetto della domanda di estirpazione proposta dagli odierni ricorrenti,è da qualificare come bosco, fondando la propria valutazione sullerisultanze della C.T.U., sul fatto che la gli alberi coprono oltre il 30%della superficie, che le aree a giardino e prato hanno superficie inferiorea 2000 metri quadrati e larghezza minore di 20 metri e dunque sonoda assimilare a bosco, e che la zona confina con il sito tutelato dei ColliBerici. Ha quindi ritenuto di non poter accogliere la domanda diestirpazione degli odierni ricorrenti, poiché, trattandosi di boscovincolato, ogni intervento necessita di idonea autorizzazioneamministrativa (cfr. pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).Motivando in tal guisa, il giudice del gravame ha del tutto trascuratodi pronunciarsi sui motivi di appello, e sulla domanda introdotta inprime cure dagli odierni ricorrenti, senza esaminarla nel merito, malimitando la propria disamina alla verifica dell’esistenza di normativevincolistiche, il cui contenuto peraltro neppure viene adeguatamentechiarito. Manca, nella decisione impugnata, qualsiasi valutazione sullafondatezza della domanda di estirpazione, sulla tipologia delle essenzeesistenti sul terreno di proprietà Piccoli, sulla disciplina in tema didistanze ad esse applicabile, sulla eventuale portata derogatoria che,rispetto alla norma codicistica, può spiegare la legislazione, statale eregionale, in tema di tutela del paesaggio e delle aree boschive. Nonchésulla domanda di condanna del convenuto ad eseguire comunque lapotatura delle essenze a distanza irregolare dal confine, formulata daNumero registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026parte attrice per il caso in cui fosse accertata l’impossibilità diprocedere alla loro estirpazione.Si impone, di conseguenza, un nuovo esame della fattispecie, cheparta dalla disamina della tipologia di essenze in contestazione,verifichi la loro effettiva collocazione rispetto al confine, individui ladistanza rispetto ad esso applicabile, sulla base delle norme previstedal codice civile e dalle eventuali norme ulteriori contenute nelle leggistatali e regionali applicabili al caso specifico, e giunga ad una effettivapronuncia sulla fondatezza e sulla accoglibilità, o meno, della domandaoriginaria.Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 892, 893, 894, 896 c.c., 2 del D. Lgs. n. 227del 2001, 142 del D. Lgs. n. 142 del 2004 e 31 della Legge RegioneVeneto n. 3 del 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché il giudice di seconde cure avrebbe erroneamentequalificato le piante esistenti sul terreno del Piccoli come bosco ceduo,in contrasto con le risultanze documentali.Con il quarto motivo, ancora, i ricorrenti si dolgono dell’omessoesame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe trascurato diconsiderare che la fascia alberata esistente sul terreno del Piccoli hauna larghezza inferiore a 20 metri e quindi non può essere consideratacome bosco.Con il quinto ed ultimo motivo, infine, i ricorrenti lamentano laviolazione o falsa applicazione degli artt. 892, 893, 894, 896 c.c., 2 delD. Lgs. n. 227 del 2001, 142 del D. Lgs. n. 142 del 2004 e 31 dellaLegge Regione Veneto n. 3 del 2013, nonché dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il TribunaleNumero registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026avrebbe erroneamente qualificato l’area come bosco, anziché comegiardino.Le censure sono assorbite dall’accoglimento dei primi due motividel ricorso.Il giudice del rinvio dovrà infatti procedere ad un rinnovato scrutiniodella fattispecie, tenendo conto dei principi e delle norme previste dalcodice civile in tema di rapporti di vicinato e di distanze delle essenzearboree dal confine tra i fondi, con particolare riferimento agli artt. 892e 893 c.c.A tal riguardo, il giudice del rinvio dovrà tener conto del principiosecondo cui “In base all'interpretazione costituzionalmente orientatadegli artt. 892, 893 e 894 c.c., il proprietario del fondo può chiederel'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minoredi quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza diun'effettiva turbativa; la finalità delle citate norme, infatti, è quella disalvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolaricaratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito èlimitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversiestendere a indagare la concreta esistenza del danno” (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 15236 del 09/06/2008, Rv. 603531).Va infatti ribadito che “Chi pianti alberi in violazione delle distanzedal confine previste dall'art.892 cod. civ. non può invocare, perimpedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano,nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativovincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso,non già un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberiimpiantati in un determinato fondo, dovendosi d'altro canto,considerare che, quando pure il vincolo paesaggistico non tollerasse laperdita degli alberi, relativo problema verrebbe in rilievo soltanto inNumero registro generale 22640/2021Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 24714/2026Data pubblicazione 19/08/2026sede di esecuzione della sentenza e si dovrebbe risolvere sulla base delgiudizio tecnico riservato alla competente autorità amministrativapreposta all'osservanza del vincolo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15882del 28/07/2005, Rv. 583409).In definitiva, dunque, vanno accolti il primo ed il secondo motivodel ricorso, con assorbimento dei restanti.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata al Tribunale di Vicenza, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiaraassorbiti i restanti.Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,al Tribunale di Vicenza, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA] ESTENSOREStefano Oliva